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Sentenza — n. 30038/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30038/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30038/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22/05/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 17/09/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, con la quale Arfelli Sergio, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 423 cod.proc.pen, art. 130 cod.proc.pen, art. 624 cod.proc.pen, art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 30038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base di tale rilievo, del tutto corretto in quanto fondato sul contenuto della motivazione della sentenza di primo grado (la cui lettura conferma integralmente la valutazione dei Giudici di appello), la Corte territoriale ha provveduto ad emendare l'errore con la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen. Va ricordato che tra gli elementi la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben può desumersi dal complessivo contenuto della decisione.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti partecipazione al reato favoreggiamento atto sessuale con un detenuto alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 423 cod.proc.pen
art. 130 cod.proc.pen
Sulla base di tale rilievo, del tutto corretto in quanto fondato sul contenuto della motivazione della sentenza di primo grado (la cui lettura conferma integralmente la valutazione dei Giudici di appello), la Corte territoriale ha provveduto ad emendare l'errore con la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen.
art. 624 cod.proc.pen
Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il ricorso va, poi, rigettato nel resto, con la precisazione, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui al comma settimo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Arfelli Sergio, nato a Ravenna il 02/09/1951 avverso la sentenza del 22/05/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Manuela Iappelli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. v

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/05/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 17/09/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, con la quale Arfelli Sergio, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Arfelli Sergio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett b) e 179 cod.proc. pen, lamentando che il Giudice di prime cure, alla luce di quanto emerso a seguito dell'interrogatorio dell'imputato del 14/06/2019, aveva apportato integrazioni e precisazioni alla contestazione originaria del pubblico ministero (acquisto di 500 grammi di eroina e di 20 grammi di eroina, in aggiunta alla contestazione di illecita detenzione di sostanze stupefacenti), senza che vi fosse stata contestazione, ai sensi dell'art. 423 cod.proc.pen., del reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva denegato l'applicabilità di tale circostanza attenuante, con motivazione carente e contraddittoria in relazione alle risultanze processuali; in particolare, la difesa aveva depositato documentazione sopravvenuta contenente l'esito degli accertamenti di Pg della Tenenza di Cattolica, eseguiti a seguito dell'interrogatorio dell'imputato, ma la Corte di merito, con motivazione carente e contraddittoria, non aveva considerato che le dichiarazioni rese dall'imputato costituivano tutto il suo patrimonio di conoscenze e che esse avevano portato all'individuazione di alcuni personaggi di spicco nel traffico di sostanze stupefacenti e di altri soggetti dediti allo spaccio al dettaglio di eroina del circondario di Rimini; inoltre, i Giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che il contributo collaborativo dell'imputato era stato già posto a base della applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha chiarito che l'inserimento nell'intestazione della sentenza, nella parte relativa alla contestazione dell'addebito, anche della condotta di acquisto di 500 grammi di cocaina e di 20 grammi di cocaina, costituiva un errore materiale, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata incentrata unicamente sulla condotta contestata e, cioè, l'illecita detenzione di grammi 94,300 di eroina, di grammi 12,700 di cocaina e di quattro fiale di metadone.

Sulla base di tale rilievo, del tutto corretto in quanto fondato sul contenuto della motivazione della sentenza di primo grado (la cui lettura conferma integralmente la valutazione dei Giudici di appello), la Corte territoriale ha provveduto ad emendare l'errore con la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen. Va ricordato che tra gli elementi la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben può desumersi dal complessivo contenuto della decisione.

L'art. 546, comma 3, cod.pro.pen, infatti, sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo e non anche la incertezza dei dati contenuti nella intestazione della sentenza (Sez.3, n.28675 del 24/09/2020, Rv.279968 - 01; Sez.3, n.2059 del 22/01/1997, Rv.207103 - 01; Sez.5, n.535 del 21/02/1995,Rv.201047 - 01). Ed è stato precisato che non è affetta da nullità la sentenza di appello, nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (Sez.6,n.6978 del 26/04/2000, Rv.220630 - 01) ovvero nel contesto della stessa sentenza (Sez.3, n. 28675 del 24/09/2020,Rv.279968 - 01, cit.;

Sez.6, n.1319 del 02/10/1996,dep.13/02/1997,Rv.208178 -01). È stato, quindi, ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., nel caso in cui nel testo dell'intestazione della sentenza sia inserito un capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. oggetto della decisione, e non presente nel testo originario dell'intestazione, trattandosi di legittima correzione che non modifica il contenuto essenziale del provvedimento e non dell'emenda di una nullità inesistente (Sez.5,n.15324 del 18/03/2009,Rv.244473 - 01).

Tale principio di carattere generale, trova applicazione anche nella fattispecie in esame, nella quale, per mero errore materiale, risulta inserito nella intestazione della sentenza di primo grado una condotta non contestata all'imputato e mai valutata ai fini dell'affermazione di responsabilità. Ne consegue che l'avere eliminato nella intestazione della sentenza di primo grado una condotta non contestata all'imputato e non oggetto della decisione, ha rappresentato una legittima correzione di un errore materiale e non l'emenda di una nullità inesistente.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. La Corte territoriale ha disatteso lo specifico motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, limitandosi a rilevare, con argomentazione carente e meramente apparente, la non rilevanza degli esiti investigativi, documentati dalla difesa e conseguiti alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio; del tutto erronea è, poi, la considerazione che il comportamento collaborativo dell'imputato era stato già considerato ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, al contrario, dalla lettura della sentenza di primo grado la valutazione di elementi diversi (ammissione dell'addebito e collaborazione al ritrovamento della sostanza stupefacente detenuta).

Va ricordato che l'art. 73, comma settimo, d.P.R. 309/90, prevede che le pene contemplate nei commi da 1 a 6 del citato articolo, sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. La ratio della norma è stata individuata nella sua funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, per cui la riduzione premiale della pena deve essere conseguenza di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994, Rv. 199517).

Non è richiesto invece che il risultato da raggiungere debba consistere sempre nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti. Va, a tal proposito, ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez.4,n.42463 del 14/06/2018, Rv.274347 - 01;

Sez.6,n.19082 del 16/03/2010,Rv.247082; Sez.6,n.11775 del 15/11/1993,Rv 196077 - 01 , nonché Sez.4, n.3853 del 16/02/1996,Rv.205189 - 01, che ha precisato che il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, i comportamenti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309, non potendo questo essere tipizzato previamente. Egli non può, senza incorrere nel vizio di mancanza di motivazione, disconoscere tale circostanza sulla base dell'affermazione che l'imputato si è limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica, dovendo spiegare la ragione per cui tale condotta non abbia permesso il conseguimento dei risultati previsti dal citato art. 73 per la concessione dell'attenuante).

Ne consegue che le valutazioni da effettuarsi per il riconoscimento o il diniego della circostanza attenuante in esame devono essere rivolte a verificare se l'imputato abbia o meno fornito all'Autorità tutte le conoscenze di cui disponeva e se queste siano oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, perchè dotate del carattere della rilevanza e della novità. Ciò impone al giudice di merito, nello svolgimento della sua valutazione, di analizzare il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato e di evidenziare quali circostanze o quali specifiche carenze, consentano o precludano l'applicazione dell'attenuante.

La sentenza impugnata ha omesso sul punto una valutazione approfondita ed espresso una motivazione del tutto carente e contraddittoria. E' quindi necessario che il giudice compia un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, verificandone l'oggettiva specificità e novità dei dati offerti dal ricorrente, anche alla luce dei successivi esiti investigativi documentati dalla difesa.

3. Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il ricorso va, poi, rigettato nel resto, con la precisazione, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. che la sentenza è irrevocabile in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui al comma settimo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'afferm