Cassation court dismisses appeal against demolition order, ruling collective territorial rights override individual housing rights in illegal structures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to revoke the demolition order against Giorgio Vivenzio's illegal building. The appellant, Annamaria Volpe, argued that the 750 cubic meter limit for condonation should apply to a combined volume of 3,000 cubic meters and that administrative silence implied consent. The court rejected these claims, emphasizing that the individual's right to reside in an illegal dwelling does not supersede the collective constitutional right to protect the territory and restore urban planning equilibrium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 comma 25 L. 326/2003; Art. 8 CEDU; The individual's subjective right to continue living in an illegal dwelling does not override the collective constitutional right to remove environmental damage and restore urban planning balance, provided procedural guarantees are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VOLPE ANNAMARIA, nata a Napoli il 6.1.1954 avverso la ordinanza in data 4.1.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 4.1.2021 il Tribunale di Napoli, adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta svolta da Annamaria Volpe di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, pronunciato nei confronti del proprio dante causa Giorgio Vivenzio, accessorio alla condanna pronunciata nei confronti di quest'ultimo per abusi edilizi dalla Pretura di Napoli in data 4.10.1986, diventata irrevocabile, ritenendo a fondamento del provvedimento di diniego l'insussistenza del silenzio-assenso della P.A. in ordine alla domanda di condono sia in assenza del parere positivo da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sull'area de qua sia dell'elusione ad opera dell'istante del limite quantitativo di 750 mc per la condonabilità dell'opera ed escludendo al contempo la violazione del principio di proporzionalità tra l'interesse della collettività al regolare assetto del territorio e l'esigenza abitativa dei destinatari dell'ordine di demolizione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 32, comma 25 L. 326/2003, che il limite di cubatura richiesto ai fini del condono per le opere abusive relative a costruzioni residenziali si identifichi nei 750 mc indicati dal G.E. avendo il legislatore con la L. 326/2003 individuato per le nuove costruzioni, sanabili solo se di tipo residenziale e con il limite massimo dei 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, il concetto di piccolo abuso nell'ambito di un volume complessivo non superiore ai 3.000 metri cubi: trattasi secondo la difesa di una norma di chiusura con la quale si è data un'interpretazione in bonam partem delle limitazioni volumetriche inserite nelle precedenti leggi di condono.
Viene al riguardo richiamata una recente sentenza di questa Corte (n. 34361 del 18.11.2020) che ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della demolizione non avendo il G.E. tenuto conto del volume complessivo di 3.000 mc nel caso, analogo a quello di specie, relativo a due domande di condono, ognuna relativa ad opere al di sotto del limite dei 750 mc. Sostiene invece la ricorrente, censurando l'erronea applicazione della normativa indicata, che nel caso di specie sia operante secondo la ricorrente il silenzio-assenso della P.A.. 2.2.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 32 Cost. e 8 CEDU, la carenza del giudizio di bilanciamento tra l'interesse dello Stato al ripristino dello stato dei luoghi e la tutela della vita privata e familiare intesa come diritto del cittadino ad avere una propria dimora che nella specie imponeva di considerare che l'immobile oggetto di demolizione costituisce da oltre trentacinque anni la casa familiare dell'istante, che vive della sola pensione di reversibilità del marito, e della figlia Rosa con lei convivente insieme al suo nucleo familiare.
Deduce inoltre che l'inerzia della P.A. protrattasi per oltre un trentennio ha ingenerato nei destinatari dell'ordine demolitorio, che comunque non coincidono con il soggetto condannato per il reato penale, l'affidamento di non essere privati della propria dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Il principio affermato dalla sentenza di questa Corte citata dalla ricorrente afferisce alla distinzione all'interno del condono disciplinato dalla L.326/2003 tra i meri ampliamenti delle opere preesistenti, quale che ne sia la destinazione d'uso (per i quali vale, in alternativa, il limite del 30% del volume aggiuntivo o dei 750 metri cubi di ampliamento) e le nuove costruzioni, sanabili solo se di tipo residenziale e con il limite massimo dei 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, con l'ulteriore condizione che la nuova costruzione non superi, complessivamente, i 3.000 metri cubi di volume (art.32, comma 25 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003).
Trattasi tuttavia di principio inopinatamente invocato: al di là del fatto che la difesa neppure chiarisce se le opere cui è riferito l'ordine di demolizione in contestazione configurino ampliamento di un immobile preesistente o si tratti invece di una nuova costruzione, va in ogni caso rilevato che la richiamata distinzione è inconferente rispetto all'istanza di condono a suo tempo presentata dal dante causa dell'odierna ricorrente ai sensi della L. 724/1994, fermo restando che a fronte del limite di cubatura di 750 mc il volume complessivo di 3.000 mq costituisce, semmai, un limite ulteriore alla sanatoria dell'opera.
Invero, l'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede la possibilità di ottenere la concessione edilizia in sanatoria cd. speciale per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia.
In altre parole, pertanto, tale norma individua delle specifiche limitazioni per la sanabilità degli illeciti edilizi, distinguendo a seconda che l'abuso abbia comportato un "ampliamento" di un immobile preesistente o la realizzazione di "una nuova costruzione": nel primo caso le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento di volumetria superiore al 30% della costruzione originaria ovvero, a prescindere dalla percentuale di ampliamento, una cubatura superiore ai 750 metri cubi; in caso di nuova costruzione, viceversa, l'unico limite è quello dei 750 metri cubi di volumetria.
Diversamente dalla legge di condono n. 326/2003, la quale prevede un limite volumetrico di 750 mc per ogni domanda di sanatoria, purché l'opera nel suo complesso non ecceda i 3000 mc, la legge n. 724 del 1994 non contempla alcun limite massimo di sanabilità per l'opera nel suo complesso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020, Di Somma, Rv. 279313). Ciò chiarito, la ricorrente non si confronta con il duplice rilievo formulato dal Giudice di esecuzione ostativo alla configurabilità del silenzio assenso, nulla venendo obiettato dalla difesa in ordine alla mancanza, trattandosi di immobile ubicato su un'area gravata da vincolo idrogeologico ed ambientale, del parere da parte dell'autorità preposta alla tutela del v .coio venendo aggirato, attraverso il richiamo al principio sopra esaminato, ozilesemente inconferente nel caso di specie, l'ulteriore profilo relativo all'elusione del limite quantitativo di 750 mc da parte dell'istante la sanatoria attraverso due distinte domande di condono riferite ad un unico immobile.
Deve essere al riguardo rilevato che in materia di condono edilizio disciplinato, come nel caso di specie dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concegibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione, attraverso la consieerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio, del limite legale di consistenza dell'opera fissato in 750 mc.; solo allorquando, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano, invece, più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile ,,Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016 - dep. 24/10/2016, Boccia, Rv. 269280).
Principio questo più volte ribadito da questa Corte sulla scia della pronuncia della Consulta, puntualmente richiamata anche dall'ordinanza impugnata, secondo il quale in tanto è consentita la presentazione di una pluralità di domande di sanatoria riguardanti un unico immobile in guanto ognuna di esse sia riferita alla singola porzione dell'immobile, già suddiviso a vari proprietari, nella titolarità del singolo richiedente, potendo solo in tal caso rorsi riferimento alla volumetria di 750 mc relativa alla singola porzione immobiliare (cfr.
Corte Cost. 23.7.1996 n. 302), evenienza certamente da escludersi essendo state le domande a suo tempo presentate da Giorgio Vivenzio, unico titolai e dell'immobile e diretto destinatario dell'ordine di demolizione impartito con io iteiiza di condanna pronunciata nei suoi confronti. Deve perciò ritenersi che il Tribunale partenopeo nell'escludere la formazione del silenzio-assenso in ordine alle domande di condono riferite all'immobile de quo, abbia correttamente applicato il principio, univocamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'autorità giuoizin o , adita in sede di esecuzione, ha comunque il potere-dovere di esaminare e ,,.,1dac-ai-e il provvedimento abilitativo in sanatoria, essendo chiamato nell'esercizio li Un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, al concreto riscontro della regolarità dell'atto amminisu-zitivo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione ,.ei 12c,disiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, nonché a verificare, h ;e iuiunza della relativa domanda, il possibile risultato del procedimento esteso ai 1 valutazione di cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex multis Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 - dep. 23/10/2007, Di Somma, Rv. 237816;
Sez. 3, n.47263 del 25/9/2014 — dep. 17/11/2014, Rv. 261212). 2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo, anch'esso inammissibile in ragione sia della sua aspecificità, sia della manifesta infondatezza. La violazione del principio del bilanciamento tra il contrapposto interesse dello Stato alla tutela del regolare assetto territoriale ed urbanistico inteso quale ripristino della legalità, ed i diritti individuali vantati dal destinatario dell'ordine di demolizione, quali il diritto alla casa, quello di conservazione dell'immobile destinato a stabile abitazione della ricorrente ed il nucleo familiare seco convivente e l'affidamento ingenerato dal decorso del tempo senza che l'ordine di demolizione avesse trovato attuazione risulta genericamente invocato sol che si consideri che a siffatte doglianze non si accompagna alcuna deduzione specifica in ordine alla condizione reddituale effettiva dell'istante (non derivando dal godimento della pensione di reversibilità del coniuge defunto alcuna condizione di precarietà economica non venendone indicato neppure l'importo), alla sua condizione patrimoniale, alle condizioni reddituali e patrimoniali dei familiari con costei conviventi, nonché alla possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica, con conseguente carenza in relazione all'onere di allegazione gravante sull'istante.
Le censure sono in ogni caso manifestamente infondate. Va infatti rilevato che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, assolvendo invece ad una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato. La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena irrogata) l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico- edilizio che i vari enti preposti - ciascuno per la propria competenza - hanno voluto stabilire.
Ed è proprio in ragione dell'esclusione di finalità punitive ad esso sottese, essendosene al contrario evidenziato il carattere reale, volto cioè a far ricadere i suoi effetti sul soggetto che si trova, al momento della sua esecuzione, in rapporto con il bene, quand'anche non sia l'autore dell'abuso - evenienza questa ricorrente nel caso di specie-, che è stata ripetutamente negata la riconducibilità dell'ordine di demolizione alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, per affermarne invece la natura di sanzione amministrativa, disposta ed eseguita dal giudice penale, titolare di un potere autonomo e non alternativo a quello della P.A., all'uopo richiamandosi quanto diffusamente illustrato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 49331/2015 (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 - dep. 15/12/2015, P.M. in proc.
Delorier, Rv. 265540, i cui principi sono stati ulteriormente ribaditi da Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 - dep. 04/10/2016, Porcu, Rv. 267977 e da Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018 - dep. 28/01/2019, Cerra srl, Rv. 275850). Discende ineludibilmente da tale premessa l'irrilevanza del decorso del tempo, non potendo tale misura ritenersi assoggettata alla prescrizione stabilita dall'art.173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, né tantomeno ingenerando la sua non ancora attuata esecuzione alcun affidamento in ordine alla permanenza nell'immobile oggetto dell'ordine demolitorio.
Non è perciò passibile di alcuna censura l'ordinanza impugnata che ha ritenuto recessive rispetto alle ragioni sottese alla tutela del territorio le circostanze fatte valere dall'istante e, in particolare, il richiamo ad un diritto ex se a continuare a vivere in un immobile, anche se abusivo, sol perché casa familiare, all'evidenza non incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, né con la possibilità di ottenere una diversa soluzione abitativa. Le posizioni giuridiche soggettive che la difesa reclama, pur trovando espressione nell'art. 8 CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza), così come negli artt. 14-15 Cost., non afferiscono affatto al caso di specie, nel quale l'ordinamento non mira a violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene, del pari costituzionalmente tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell'abuso riscontrato e così ripristinando quell'equilibrio già sopra richiamato.
Mentre nè dalla sentenza EDU Ivanova c. Bulgaria del 21.4.2016 né da alcun'altra pronuncia della Corte Europea emerge alcun diritto assoluto ad occupare un immobile specie se abusivo solo perché casa familiare, venendo al contrario ivi affermato il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o di un interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio edilizio- urbanistico violato, deve invece rilevarsi che il significato del principio di proporzionalità è stato oggetto, recentemente, di una analitica e rigorosa puntualizzazione da parte della medesima Corte EDU (sent. 04/08/2020, Kaminskas c.
Lituania). In tale decisione è stato espressamente escluso che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un'area protetta senza permesso, ovvero sia subentrato nella posizione del proprio dante causa autore dell'illecito edilizio, perché, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali delle altre persone facenti parte della comunità, ed in ogni caso sottolineato come, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante doveva essere attribuito alle garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concessione all'interessato di un tempo ragionevole per effettuare la demolizione (cfr.
Sez. 3, n.35835 del 13.11.2020 - dep. 15.12.2020, Santori, non mass.). Evenienze queste che, essendo state del tutto tralasciate dalla difesa, rendono le doglianze svolte a fortiori inammissibili. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso