Cassation court annuls Gip order for lack of specific reasoning on probatory seizure utility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Gip's order dismissing a request to lift a probatory seizure on a painting. The appellant argued the lower court failed to provide specific factual and legal reasons regarding the necessity of maintaining the seizure, offering only abstract assertions about future technical investigations. The court ruled that such vague reasoning constitutes a lack of motivation, requiring the case to be remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 263 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.: In proceedings against a prosecutor's decision to reject a request to lift probatory seizure, the appellate court must provide specific reasoning on the necessity of the measure; abstract assertions or references to unspecified future technical investigations without demonstrating their probatory utility constitute a lack of motivation warranting annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orsini De Marzo Niccolò Marzio Galileo Giuseppe Giustino nato a Milano il 20/10/1971; nel procedimento pendente nei confronti di : Olmo Alma nata a Milano il 02/01/1924; Gutris Donata nata a Milano il 21/08/1948; Gutris Anna Francesca nata a Milano il 30/09/1953; avverso la ordinanza del 04/03/2021 del tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv.to Luparia Luca che ha insistito per l'annulamento dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Gip del tribunale di Genova a seguito di opposizione formulata nell'interesse di Orsini De Marzo Niccolò Marzio Galileo Giuseppe Giustino, ai sensi dell'art. 263 comma 5 cod. proc. pen., avverso il rigetto formulato dal P.M. in ordine alla istanza del De Marzo diretta ad ottenere, quale terzo proprietario, il dissequestro e restituzione di un dipinto e di altri suoi accessori, sottoposto a sequestro probatorio in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 173 Dlgs. 42/04, respingeva la predetta domanda;
2. Avverso la predetta ordinanza Orsini De Marzo Niccolò Marzio Galileo Giuseppe Giustino, mediante il prioprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sollevando un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. per avere il giudice omesso di enunciare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, nonché il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si rileva come il provvedimento impugnato si dilunghi in ordine alla sussistenza del fumus del reato senza tuttavia riportare alcuna argomentazione in merito alle esigenze probatorie giustificative della persistenza del vincolo reale. Nella sola parte terminale della ordinanza si parlerebbe della stessa, della utilità del mantenimento del vincolo e non della necessità e si paventerebbero ipotetici e futuri "accertamenti tecnici espletandi" senza specificarne la natura e funzionalità rispetto alle esigenze probatorie. 4.Va premesso che in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014 (dep. 16/06/2015 ) Rv. 264059 - 01).
5. Nel caso in esame, dalla lettura della ordinanza impugnata emerge la proposizione, da parte dell'attuale ricorrente, di prospettazioni riguardanti la insussistenza del fumus del reato ex art. 173 Dlgs. 42/04, le quali, alla luce del principio prima richiamato, non possono che essere ritenute inammissibili e quindi non possono fondare valide critiche in sede di ricorso. Tuttavia, nella stessa ordinanza si fa cenno anche anche proposizione di censure in ordine alla permanenza del vincolo probatorio, sul dedotto rilievo per cui il sequestro era intervenuto da parecchi mesi e che ogni accertamento al riguardo doveva ritenersi concluso anche per contemperare le esigenze investigative e processuali con il diritto di proprietà.
Rispetto a tali ultime censure, legittime, la risposta del giudice è meramente apparente siccome assertiva e astratta nella affermazione per cui il lasso temporale decorso non escluderebbe la persistenza dell'utilità del sequestro e nel riferimento alla funzionalità del vincolo probatorio rispetto ad accertamenti tecnici, non spcificati tanto nella tipologia quanto nella loro necessità, da espletarsi nelle ulteriori fasi del procedimento. Come noto, invero, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice" a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01;
Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01 Di Martino). 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. iR