Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging administrative permit interpretation and subjective intent in preventive seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court violated the law by citing incorrect distance regulations and lacked subjective intent for the crime. The court ruled that administrative permits are not normative acts subject to cassation review and that preventive seizure reviews are limited to obvious defects, not substantive merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322, Art. 325, Art. 44 c.p.p.; Administrative permits lack normative character and cannot be challenged via cassation for erroneous interpretation; preventive seizure reviews are summary and exclude substantive merit analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filippi Assunta nata a Amaseno il 08/11/1957; avverso la ordinanza del 19/03/2021 del tribunale di Frosinone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale di Frosinone adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Filippi Assunta avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Frosinone ha convalidato e disposto il sequestro preventivo di un manufatto per il mancato rispetto delle prescritte distanze, confermava il sequestro.
2. Avverso la predetta sentenza, Filippi Assunta, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge. Si contesta l'esistenza di qualsivoglia disposizione che stabilisca il rispetto, nel caso di specie, di una distanza di 50 metri, come prescritto con il permesso rilasciato a favore della ricorrente per la realizzazione dell'opera sequestrata, da abitazioni oltre che da sorgenti, pozzi o condutture. L'unica norma applicabile farebbe riferimento al regolamento regionale del Lazio, n. 1 del 9 febbraio 2015, che all'art. 4.2 stabilisce distanze inferiori a quella sopra indicata e non contempla, inoltre, nel novero dei corsi d'acqua da considerare, le condutture. Sarebbe quindi erroneo il riferimento operato dai giudici della cautela al TULS del 1934 (senza indicare l'articolo di riferimento), con riguardo alle distanze che si assumono violate.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione della legge penale per difetto dell'elemento soggettivo del reato, di cui all'art. 44 DPR 380/01, essendosi la ricorrente avvalsa di due tecnici e atteso che l'opera è stata realizzzata lì dove doveva sorgere, in base al progetto. 5.11 primo motivo è inammissibile. Nella sostanza si censura la prescrizione di cui al permesso di costruire, inerente distanze da conduttura idrica. Occorrre al riguardo osservare che il permesso di costruire di cui si contesta parte del contenuto è atto amministrativo privo del carattere normativo: consegue che per esso rileva il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Cc. (dep. 27/07/2017 ) Rv. 270543 - 01). 6.Anche il secondo motivo è inammissibile.
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" dei reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento. Tale è il caso di specie, in cui i giudici hanno rappresentato le ragioni per non escludere l'elemento soggettivo nella sede cautelare.
Rispetto alle quali la censura sollevata esaminando profili di merito prospetta di fatto un vizio di motivazione, inammissibile in questa sede. Infatti il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327;
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidenìale, il merito dell'impugnazione.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa