Sentenza — n. 29716/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da Perrello Francesco e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 16/07/2020, con il quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capi 16) e 17), in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 21) 2. Avverso l'ordinanza II difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. In data 7 maggio 2021 è pervenuto, a mezzo pec, atto di rinuncia al ricorso dell'avv. Gullo, sottoscritto dall'indagato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen; Sentenza — n. 29716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perrello Francesco, nato a Gioia Tauro il 07/06/1993 avverso l'ordinanza del 19/08/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da Perrello Francesco e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 16/07/2020, con il quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capi 16) e 17), in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 21) 2. Avverso l'ordinanza II difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. In data 7 maggio 2021 è pervenuto, a mezzo pec, atto di rinuncia al ricorso dell'avv. Gullo, sottoscritto dall'indagato.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Va rilevato che le S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244 hanno affermato il principio di diritto secondo cui il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, sicchè è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.
Nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per cassazione è sottoscritta dal difensore di fiducia e dall'indagato Perrello con manifestazione espressa di rinuncia al ricorso, sicchè ricorrono le condizioni per ritenere valida la rinuncia quale rinuncia personale del ricorrente.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende non essendo stata allegata una carenza d'interesse sopraggiunta all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il