Cassation appeals dismissed for lack of concrete interest and procedural defects in Italian maritime seizure case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Baldini and Ciccarese inadmissible due to a lack of concrete legal interest and procedural flaws. The applicants argued that their continued occupation of a maritime domain area after the expiration of their concession did not constitute the crime of arbitrary occupation, claiming they relied on administrative renewal requests. The court rejected these arguments, noting that the property was currently in use by Ciccarese, who had succeeded Baldini, meaning only she could claim restitution, and the appeals lacked the necessary procedural validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the applicant lacks a concrete and direct interest in the outcome, such as when the seized property is already in the possession of a third party who holds the right to restitution.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Baldini Patrizia Rossella Giuseppina, nata a Genova il 06/11/1958 Ciccarese Alessandra, nata a Roma il 11/06/1968 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. Natale Fusaro e avv. Cesare Gai, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Patrizia Rossella Giuseppina Baldini e di Alessandra Ciccarese avverso il decreto di sequestro innpeditivo di una porzione di area demaniale marittima, sulla quale insiste un corpo di fabbrica con relative pertinenze originariamente concesso all'indagata Baldini e attualmente in uso dalla Ciccarese, terza interessata, area ubicata all'interno del complesso residenziale denominato "Maresole", sito sul lungomare di Ostia, ipotizzando il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., essendo il lotto originariamente detenuto dalla Baldini sulla base di una concessione marittima scaduta da anni e non rinnovata.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Patrizia Rossella Giuseppina Baldini e Alessandra Ciccarese, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Cesare Gai, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 1161 cod. nav. in relazione agli artt. 43 e 47, comma 3, cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, non integra l'abusiva occupazione di spazio demaniale la prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza del provvedimento concessorio, di cui sia stato tempestivamente richiesto il rinnovo, come nella vicenda in esame. In ogni caso', difetterebbe il dolo, in quanto la fattispecie ex art. 1161 cod. nav., nel richiedere che l'occupazione debba avvenire "arbitrariamente", si connota in termini di illiceità speciale, con la conseguenza che, per la sussistenza del reato, occorre che l'agente occupi il bene demaniale con la consapevolezza del contrasto della propria condotta con le disposizioni normative amministrative che regolano la materia.
Nella vicenda che ci occupa, tale consapevolezza sarebbe del tutto carente, atteso che la Balduini ha costantemente interloquito con la P.A. per ottenere il rinnovo della concessione, pagando regolarmente i canoni; il mancato rinnovo del titolo sarebbe imputabile solo all'inerzia delle amministrazioni competenti che, da decenni, si rimpallano la competenza in materia. L'indagata, in altri termini, ha sempre fatto legittimo affidamento sul rinnovo della concessione, non potendo a lei imputarsi ritardi e omissioni della P.A., e nemmeno i contrasti nell'applicazione delle disposizioni amministrative.
Evidenzia il difensore che le concessioni demaniali marittime del complesso Maresole appartengono alla tipologia di concessioni a scopo privato, e sono state rinnovate con continuità dalla Capitaneria di Porto di Roma, fino al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni. Aggiungono le ricorrenti che non sussiste il contestato mutamento di destinazione d'uso con trasformazione di una cabina balneare in unità immobiliare, il quanto, a far data dal 1966 le porzioni immobiliari del complesso "Maresole", nato nel 1947, furono concesse ai privati ad uso residenza estiva; le oltre ottanta unità immobiliari sono tutte accatastate, soggette ad IMU ed II, servite da utenze e, in alcuni casi, adibite a residenza.
Nella prospettazione difensiva, non sarebbero nemmeno sussistenti i presunti abusi edilizi che l'amministrazione comunale prospetta come causa ostativa al rinnovo delle concessioni, posto che, in ogni caso, tali presunti abusi sono stati oggetto di plurime domande di condono (nel 1985 e nel 1993), ancorché avanzate a scopo "prudenziale" e cautelativo. A fronte di una situazione oltremodo confusa, apparirebbe palese la buonafede delle ricorrenti nel mantenere i manufatti in questione e nel reiterare le richieste di rinnovo del titolo concessorio.
Le ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, che la questione relativa all'elemento soggettivo del reato ex art. 1161 cod. nav. sia rimessa alle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la costante interlocuzione tra le autorità amministrative e le ricorrenti per il rinnovo della concessione, previa esazione dei relativi diritti. Nel riprendere argomentazioni sviluppate con il motivo precedente, si ribadisce che nessun procedimento penale ad oggetto i presunti abusi edilizi contestati ai concessionari sia sinora stato accertato con sentenza di condanna.
Per l'effetto, anche il ritenuto periculum in mora si rileva difficilmente ipotizzabile, in quanto, attraverso l'adozione del vincolo cautelare, si è, di fatto, anticipata la soluzione di un iter amministrativo ancora pendente.
3. Nel termine di legge, sono state depositate memorie in replica alle conclusioni scritte del P.G. da parte sia dell' avv. Natale Fusaro nell'interesse di Ciccarese Alessandra, con allegata produzione documentale, sia dell'avv. Cesare Gai, quale difensore di fiducie,di Baldini ‘Rosella Patrizia Giuseppina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Alessandra Ciccarese, terza interessata, è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato.
4. Invero, in atti vi è la dichiarazione, depositata presso il Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2020, con la quale Alessandra Ciccarese "quale terzo interessato, ai sensi dell'art. 96 c.p.p." nomina "quale proprio difensore di fiducia l'avv. Cesare Gai", senza alcuna indicazione in ordine alla procura speciale rilasciata al difensore di fiducia per l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale cautelare.
5. Occorre richiamare, a tal proposito, la costante affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi".
Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen.,egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.
6. Di conseguenza, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505).
7. Né vale osservare che, in data 21 maggio 2021, la ricorrente abbia revocato la nomina fiduciaria conferita all'avv. Cesare Gai, con nomina, quale nuovo difensore di fiducia nonché procuratore speciale, dell'avv. Natale Fusaro, poiché tale procura, evidentemente, non esplica alcun effetto retroattivo e non vale perciò a sanare l'assenza di procura speciale nei confronti dell'avv. Cesare Gai, che ha redatto il ricorso per cassazione.8. Priva di valore è, altresì, la procura speciale, apparentemente rilasciata il 26 marzo 2021 in favore dell'avv. Cesare Gai, che il difensore ha inviato in data 3 giugno 2021, in quanto non risulta che essa sia mai stata depositgli -atti del procedimento, come, del resto, si desume dal fatto che su tale procura non risulta il timbro dell'autorità giudiziaria ricevente, con l'apposizione della data del deposito.
9. Il ricorso di Patrizia Rossella Giuseppina Baldini, indagata per il reato ex art. 1161 cod. nav., è inammissibile per carenza di interesse.
10. Il concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Orbene, nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr.
Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).
11. Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo alla ricorrente, in - quanto il bene in sequestro, come si apprende dall'ordinanza impugnata, "era attualmente in uso" alla Ciccarese, la quale è subentrata alla Balduini nella concessione; di conseguenza, solo la Ciccarese, in caso di eliminazione del vincolo reale', avrebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene.
12. Neppure è ipotizzabile che l'interesse della Balduini, nella veste di indagata, possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eventuale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132).13. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur