Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29714/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by company representative for lack of standing against asset seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29714/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal standing. The appellant, an individual under investigation, sought to challenge a preventive seizure ordered against the assets of his company, Ellero s.r.l., rather than his personal property. The court ruled that since the seized assets belonged to the company, the individual had no direct interest in their restitution or the removal of the security measure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An individual under investigation lacks standing to appeal a preventive seizure against a company's assets unless they hold a direct, concrete interest in the restitution of those specific goods.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure lack of standing company assets individual representative legal interest inadmissible appeal court costs sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l'indicato decreto, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen., articolato in sei motivi.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 322 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 322 cod. proc. pen., avendo il G.i.p.
Art. 321 cod. proc. pen.
Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avendo il G.i.p.
Art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000
in relazione all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo il G.i.p.
Art. 275 cod. proc. pen.
con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., vendo il G.i.p.
art. 322 cod. proc. pen
in relazione all'art. 322 cod. proc. pen., avendo il G.i.p.
art. 275 cod. proc. pen
con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., vendo il G.i.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132
Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez.
Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672
270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez.
Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336
267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Poloniato Giuliano, nato a Montebelluna 05/04/1960 avverso il decreto del 21/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, avv. Giovanni Moschetti, con cui chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 325.932 euro nella diretta disponibilità della Ellero s.r.l. e, nel caso di incapienza, anche parziale, del denaro o di beni di qualsiasi natura nella disponibilità di Giuliano Poloniato, indagato in relazione al delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. n. 74 del 2000, perché, quale rappresentante della Ellero s.r.I., non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale (periodo di imposta 2017) per un ammontare di euro 634.475 euro.

2. Avverso l'indicato decreto, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen., articolato in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 cod. proc. pen., avendo il G.i.p. ravvisato il fumus commissi delicti pur in assenza dell'elemento soggettivo, posto che il contribuente stava regolarmente pagando a rate l'imposta non versata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., nella parte in cui il G.i.p. ha ritenuto sussistente il periculum in mora, omettendo di considerare che il contribuente stava effettuando i pagamenti a rate. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, comma 4, e 322 cod. proc. pen. avendo il G.i.p. ravvisato il periculum in re ipsa, senza compiere alcun accertamento sul concreto pericolo che la disponibilità dal parte della società e del Poloniato dei beni potesse aggravare e protrarre le conseguenze dannose del reato. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avendo il G.i.p. disposto il sequestro, ritenendo irrilevante la pattuizione di un piano di rateizzazione intercorso con l'Agenzia delle entrate e il suo regolare adempimento. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo il G.i.p. valorizzato i pagamenti già effettuati, il che contrasta con il principio di proporzionalità, sia con la ratio premiale sottesa all'indicata norma.2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., vendo il G.i.p. violato i principi di proporzionalità adeguatezze e gradualità.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

4. Si osserva, infatti, che il ricorso è proposto da Giuliano Poloniato in proprio, nella veste di indagato, mentre il sequestro è stato disposto ed eseguito nei confronti dei beni della Eller° s.r.I., di cui il ricorrente è il legale rappresentate.

5. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).

6. Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto, come anticipato, i beni oggetto di sequestro sono di proprietà della Ellero s.r.I.: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene.

7. Neppure è ipotizzabile che l'interesse del Poliniato, nella veste di indagato, possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eventuale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132).

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2021 Il Consigliere estensore Il Pres