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Sentenza — n. 29713/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls preventive seizure order due to failure to notify co-defendant counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting a request for retrial regarding a preventive seizure. The defendant argued that his co-trusted counsel, who was appointed for the same underlying facts in a prior proceeding, had not been notified of the hearing date. The court held that the administrative decision to file separate criminal files did not negate the defendant's prior choice of defense, rendering the lack of notification a fatal procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: The failure to notify a co-trusted defense attorney of a hearing, where such attorney was validly appointed for the same underlying facts in a prior proceeding, constitutes a nullity of the retrial proceedings.

Parole chiave

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preventive seizure annulment defense attorney notification procedural nullity co-defendant representation criminal retrial order immobile occupato soggiorno illegale riserva della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 179 cod. proc. Pen. Assume il difensore che il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione concernente l'omesso avviso dell'udienza camerale al codifensore di fiducia, avv.
Art. 1161 cod. nav.
con riferimento all'art. 1161 cod. nav. in relazione agli artt.
Art. 43 cod. pen.
Art. 47, comma 3 cod. pen.
art. 324 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod.
art. 179 cod. proc. Pen
in relazione all'art. 179 cod. proc. Pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gai Franco, nato a Roma il 29/05/1936 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore; avv. Cesare Gai, anche in sostituzione dell'avv. Gianiuca Tognozzi, che insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Franco Gai avverso il decreto di sequestro innpeditivo di un un'unità immobiliare (cottage), insistente su area demaniale marittima, facente capo del complesso residenziale denominato "Maresole", sito sul lungomare di Ostia, ipotizzando il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 179 cod. proc. Pen. Assume il difensore che il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione concernente l'omesso avviso dell'udienza camerale al codifensore di fiducia, avv. Gianluca Tognozzi, parimenti nominato dal Gai in sede di ispezione dei luoghi in data 14 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento originario, iscritto, per il medesimo titolo, nei confronti di numerosi soggetti da identificare; nel presente procedimento, nato dalla scelta del pubblico ministero di separare ogni singola posizione iscrivendo distinti fascicoli personali, il Gai, in data 27 novembre 2020, aveva provveduto a depositare un'ulteriore nomina in favore unicamente dell'avv. Cesare dai, senza però revocare anche il difensore precedentemente nominato, e mutando espressamente solo l'elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 1161 cod. nav. in relazione agli artt. 43 e 47, comma 3, cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, non integra l'abusiva occupazione di spazio demaniale la prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza del provvedimento concessorio, di cui sia stato tempestivamente richiesto il rinnovo, come nel caso in esame. In ogni caso, non difetterebbe il dolo, in quanto la fattispecie ex art. 1161 cod. nav., nel richiedere che l'occupazione debba avvenire "arbitrariamente", si connota in termini di illiceità speciale, con la conseguenza che, per la sussistenza del reato, occorre che l'agente occupi il bene demaniale con la consapevolezza del contrasto della propria condotta con le disposizioni normative amministrative che regolano la materia.

Nella vicenda che ci occupa, tale consapevolezza sarebbe del tutto carente, atteso che il Gai ha costantemente interloquito con la P.A. per ottenere il rinnovo della concessione, pagando regolarmente i canoni; il mancato rinnovo del titolo sarebbe imputabile solo all'inerzia delle amministrazioni competenti che, da decenni, si rimpallano la competenza in materia. L'indagato, in altri termini, ha sempre fatto legittimo affidamento sul rinnovo della concessione, non potendo a lui imputarsi ritardi e omissioni della P.A., e nemmeno i contrasti nell'applicazione dèlle disposizioni amministrative.

Evidenzia il difensore che le concessioni demaniali marittime del complesso Maresole appartengono alla tipologia di concessioni a scopo privato, e sono state rinnovate con continuità dalla Capitaneria di Porto di Roma, fino al trasferimento dele competenze dallo Stato alle Regioni. Aggiunge il ricorrente che non sussiste il contestato mutamento di destinazione d'uso con trasformazione di una cabina balneare in unità immobiliare, il quanto la società Maresole, con atto di sottomissione del 10 aprile 1952, veniva autorizzata ad occupare 27.000 mq. di zona demaniale.

Nella prospettazione difensiva, non sarebbero nemmeno sussistenti gli abusi edilizi che l'amministrazione comunale prospetta come causa ostativa al rinnovo delle concessioni, posto che, in ogni caso, tali presunti abusi sono stati oggetto di plurime domande di condono (nel 1985 e nel 1993), ancorché avanzate a scopo "prudenziale" e cautelativo. A fronte di una situazione oltremodo confusa, apparirebbe palese la buonafede del ricorrente nel mantenere i manufatti in questione e nel reiterare le richieste di rinnovo del titolo concessorio. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, che la questione relativa all'elemento soggettivo del reato ex art. 1161 cod. nav. sia rimessa alle Sezioni Unite. 2.3.

Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la costante interlocuzione tra le autorità amministrative e il ricorrente per il rinnovo della concessione, previa esazione dei relativi diritti. Nel riprendere argomentazioni sviluppate con il motivo precedente, si ribadisce che nessun procedimento penale ad oggetto i presunti abusi edilizi contestati ai concessionari sia sinora stato accertato con sentenza di condanna. Per l'effetto, anche il ritenuto periculum in mora si rileva difficilmente ipotizzabile, in quanto, attraverso l'adozione del vincolo cautelare, si è, di fatto, anticipata la soluzione di un iter amministrativo ancora pendente.

3. In data 24 maggio 2012 l'avv. Cesare Gai ha depositato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, con cui ribadisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 1161 cod. nav. e la conseguenAL assenza del fumus commissi delicti. Dopo aver ricapitolato la disciplina in materia di concessioni demaniali e di attribuzione delle competenze in materia, assume il ricorrente che la concessione rilasciata al Gai deve ritenersi rinnovata ex lege fino al 2033, per effetto dell'art. 1, comma 18 d.l. n. 194 del 2009, e, quindi, dell'art. 1, commi 682 e 683, I. n. 14 del 2018.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.

2. Dagli atti risulta che l'avv. Gianluca Tognozzi e l'avv. Cesare Gai furono nominati difensori di fiducia da Franco Gai in occasione del verbale di ispezione del 14 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento n. 146050/19 ad oggetto il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. Successivamente il pubblico ministero, nei confronti di Franco Gai, iscrisse un nuovo procedimento, avente il n. 22690/20, relativo al medesimo fatto ex art. 1161 cod. nav., nel quale furono acquisiti, in copia, tutti gli atti del procedimento n. 146050/19 e nel cui ambito, dopo che il pubblico ministero aveva assegnato al Gai un difensore di ufficio, il 27 novembre 2000 fu depositata la nomina, quale difensore di fiducia, dell'avv. Cesare Gai.

3. Ciò posto, per il fatto ex art. 1161 cov. nav., contestato nel primo procedimento - che, parrebbe di capire, era stato instaurato a carico di tutti i titolari di concessione scaduta -, Franco Gai aveva nominato due difensori di fiducia, l'avv. Gianluca Tognozzi e l'avv. Cesare Gai; orbene, la successiva iscrizione di un nuovo procedimento penale carico del solo Franco Gai per il reato ex art. 1161 cod. nav. non vale a porre nel nulla la precedente nomina fiduciaria, proprio perché essa era avvenuta per il medesimo fatto, rimasto immutato, nei suoi profili fattuali e giuridici, nei due procedimenti formalmente distinti. La scelta del pubblico ministero di iscrivere un .autonomo fascicolo per ciascuno dei soggetti cumulativamente indagati nel precedente procedimento è un atto di natura amministrativa, che non incide sulla volontà dell'indagato di essere difeso, per quello specifico fatto, dai difensori già nominati nell'ambito del primo procedimento penale.

4. Ne segue che, in quanto difensore di fiducia di Franco Gai, l'avv. Gianluca Tognozzi avrebbe dovuto ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, il che non è avvenuto, sicché la relativa eccezione, tempestivamente dedotta dall'avv. Cesare Gai davanti al Tribunale del riesame, che l'ha rigettata, è fondata, con conseguente nullità del procedimento di riesame, che travolge il provvedimento impugnato. Ne deriva che l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020 devono essere annullati senza rinvio, il che comporta la perdita di efficacia della misura cautelare e la restituzione del bene all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 co