Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29712/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29712/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29712/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 7 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di Rosario Russo, avverso l'ordinanza con la quale, in data 9 dicembre 2020, il G1P del Tribunale di Messina aveva disposto nei suoi confronti, in relazione al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione provvisoria, relativo al delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, la misura degli arresti domiciliari. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 cod. pen, art. 275 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tali considerazioni, espresse in maniera coerente e logica, il ricorrente oppone, nel primo motivo di ricorso, censure che non tengono conto del complessivo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato, ove viene chiaramente evidenziata l'attività illecita posta in essere dai coindagati ed il ruolo svolto dal ricorrente, al quale non viene affatto erroneamente attribuito il reato associativo contestato solo ad altri, bensì il concorso nel delitto di cui all'art. 452-quatedercies cod. pen., concretatosi nell'aver offerto ai coindagati la possibilità di smaltire illecitamente rifiuti nei siti dei quali aveva la disponibilità con le modalità evidenziate dalle intercettazioni telefoniche e dai riscontri sulla movimentazione dei rifiuti.

Parole chiave

Generato dall'IA
esportazione di rifiuti reati di corruzione rifiuto edile reati economici attività e prodotti considerati tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 cod. pen
Tutti i riferimenti operati dai giudici del riesame, inoltre, riguarderebbero il reato di cui all'art. 416 cod.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen
Osserva che, non essendogli stato contestato il reato associativo, sarebbe anche erroneo il richiamo, effettuato dal Tribunale, all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROSARIO nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il 18/02/1959 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/septitéle conclusioni del PG DOMENICO SECCIA udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 7 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di Rosario Russo, avverso l'ordinanza con la quale, in data 9 dicembre 2020, il G1P del Tribunale di Messina aveva disposto nei suoi confronti, in relazione al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione provvisoria, relativo al delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, la misura degli arresti domiciliari. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che i giudici del riesame avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato oggetto di provvisoria incolpazione, omettendo altresì di fornire un'adeguata risposta alle doglianze difensive ed offrendo una motivazione del tutto generica, legata all'analisi di una complessa attività di indagine riferita, però, ad altri soggetti che nulla avrebbero a che vedere con la sua persona. Rileva, a tale proposito, che gli è stata contestata l'attività svolta quale amministratore di fatto della società "Edil Federica", la quale risulterebbe immune da contestazioni e sanzioni amministrative, avendo sempre operato nel rispetto dei titoli abilitativi di cui dispone ed avendo le risultanze investigative dato dimostrazione del fatto che quanto ad essa conferito dalla società "Eco-Beach" corrisponderebbe a quanto dichiarato come ricevuto.

Aggiunge di aver chiarito, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, il proprio operato, giustificando anche i contenuti delle conversazioni intercettate ed osserva che gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale non evidenzierebbero un suo diretto coinvolgimento nell'attività svolta dalle altre aziende interessate dalle indagini. Tutti i riferimenti operati dai giudici del riesame, inoltre, riguarderebbero il reato di cui all'art. 416 cod. pen., a lui non contestato, mentre non sarebbero sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di attività organizzate finalizzate all'illecito traffico di rifiuti, ovvero altri indizi relativi ad attività svolte in modo difforme dalle autorizzazioni possedute.

Prende poi in considerazione il contenuto delle conversazioni captate, evidenziando come le stesse, per il loro chiaro significato, non sarebbero suscettibili di essere interpretate in chiave accusatoria come avrebbe fatto il Tribunale.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, facendo rilevare come l'attività posta in essere dalle aziende coinvolte nelle indagini fosse cessata e come la società da lui rappresentata non avesse mai subito accertamenti o contestazioni di sorta. Osserva che, non essendogli stato contestato il reato associativo, sarebbe anche erroneo il richiamo, effettuato dal Tribunale, all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

Rileva che la società "Edil Federica" risulta attiva e ciò in quanto non avrebbe mai violato le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate e non avrebbe mai concorso alla commissione dei reati contestati ai coindagati. Infine, non essendogli stata contestata la partecipazione all'associazione, sostiene che le condotte costituenti reato avrebbero dovuto essere delineate nei profili essenziali per indicare quali atti materiali fossero stati effettivamente posti in essere, tra l'altro entro un dato temporale particolarmente contenuto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa, con memoria in data 24 maggio 2021, ha replicato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che nel provvedimento impugnato viene dato atto che il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato, quale concorrente, del reato di cui all'ari. 452-quaterdecies cod. pen. posto in essere da Nerino Savio, amministratore di fatto della società responsabilità limitata denominata "Eco-Beach", il quale, avvalendosi della figlia, dei dipendenti e di altri collaboratori, nonché dell'apporto degli amministratori di altre società operanti nello stesso settore e collegate alla sua e della compiacenza di funzionari pubblici, aveva predisposto un collaudato sistema grazie al quale sottraeva ingenti quantitativi di rifiuti ai canali leciti.

Questa società, operando in maniera apparentemente conforme alla legge perché formalmente autorizzata, disponeva infatti di una parallela struttura occulta, dotata di risorse personali e materiali, attraverso la quale svolgeva attività di illecita gestione di rifiuti al fine di ottimizzare i profitti e ridurre i costi, peraltro con modalità tali da porre in pericolo la sicurezza dei lavoratori e l'integrità dell'ambiente. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che, in tale contesto, l'odierno ricorrente avrebbe consentito al Savio di effettuare conferimenti illeciti di rifiuti di varie tipologie all'interno di siti nella sua disponibilità.I giudici del riesame, dopo aver indicato le modalità con le quali l'illecita attività di gestione veniva materialmente posta in essere, evidenziano, mediante l'indicazione puntuale di dati fattuali, quali fossero i rapporti tra il ricorrente e la società "Eco-Beach", richiamando il contenuto di alcune conversazioni intercettate, dalle quali sarebbe emerso che egli costituiva; sostanzialmente, un punto di riferimento per i coindagati ed era disponibile ad agevolare l'illecito smaltimento di rifiuti a fronte della corresponsione di somme di denaro, essendo da costoro considerato come l'unico interlocutore per questioni rilevanti che coinvolgevano la società della quale egli era amministratore di fatto.

Tali risultanze investigative, secondo il Tribunale, pongono anche in evidenza una pregressa e costante collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nei traffici illeciti di rifiuti. All'esito della compiuta analisi delle conversazioni intercettate, il Tribunale prende anche in considerazione quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dando altresì conto di ulteriori indizi e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

3. A fronte di tali considerazioni, espresse in maniera coerente e logica, il ricorrente oppone, nel primo motivo di ricorso, censure che non tengono conto del complessivo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato, ove viene chiaramente evidenziata l'attività illecita posta in essere dai coindagati ed il ruolo svolto dal ricorrente, al quale non viene affatto erroneamente attribuito il reato associativo contestato solo ad altri, bensì il concorso nel delitto di cui all'art. 452-quatedercies cod. pen., concretatosi nell'aver offerto ai coindagati la possibilità di smaltire illecitamente rifiuti nei siti dei quali aveva la disponibilità con le modalità evidenziate dalle intercettazioni telefoniche e dai riscontri sulla movimentazione dei rifiuti.

Occorre a tale proposito ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (cfr.

Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è inoltre osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828.V. anche Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv. 237012). In definitiva, come pure si è osservato, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti nell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e nell'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976;

Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 . V. anche Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460, cit.) Parimenti, si è specificato che non è richiesta in sede di riesame la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l'irrilevanza, in quanto l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (v.

Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 (dep. 2019), Brandimarte Rv. 275053 - Oez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 4, n. 27379 del 22/4/2010, Di Donato, Rv. 247854; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palermiti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289). Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l'intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure.

4. Neppure può essere censurata, inoltre, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, dovendosi ricordare che questa Corte ha avuto più volte occasione di specificare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715. Conf.

Sez. 3, n. 35593 del 17/5/2016, Folino, Rv. 267650 V.anche Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, RG., Corso e altri, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/2/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta e altri, Rv. 239724; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 (dep. 2008), Sitzia e altri, Rv. 239636; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, (dep.2006), Caruso, Rv. 232626; Sez. 5, n. 3643 del 14/7/1997, Ingrosso P, Rv. 209620). Da ciò consegue che il sindacato del giudice di legittimità resta limitato alla manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono state recepite nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

5. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come sia del tutto corretto il richiamo, effettuato dal Tribunale, agli art. 275 comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., essendo l'art 452-quaterdecies cod. pen. compreso tra quelli elencati in tale ultima disposizione, mentre, per ciò che attiene alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, il Tribunale ha posto in evidenza il ruolo non marginale svolto dal ricorrente nell'ambito dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti nella quale ha concorso, nonché la spregiudicatezza con cui egli aveva agito, ritenendo quindi del tutto irrilevante il fatto che i responsabili della società "Eco-Beach" fossero stati anche loro attinti da misure restrittive, avendo egli destinato a scopi illeciti la società che rappresentava di fatto, dando anche suggerimenti al Savio al fine di migliorare le illecite operazioni che poneva in essere, così evidenziando una scarsa affidabilità circa la spontanea astensione dall'incorrere nuovamente in condotte delittuose.

Alla luce di tali premesse i giudici del riesame hanno quindi ritenuto proporzionata la misura cautelare applicata, evidenziando anche il fatto che la società del ricorrente risulta ancora operativa, sicché misure meno restrittive avrebbero potuto offrire il destro per ulteriori operazioni illecite. Si tratta, anche in questo caso, di considerazioni del tutto coerenti e logiche che rendono evidente la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione.

6. Il ricorso, consguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual