Sentenza — n. 29709/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Vincenzo Geroldi avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Milano aveva applicato al predetto, quale legale rappresentante della "V.D.A. di Geroldi Vincenzo" la misura degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen. di cui al capo 6) dell'incolpazione provvisoria, commesso negli anni 2017 e 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 29709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo è fondato. 4.1. Con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, l'art. 274, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Geroldi Vincenzo, nato a Leno il 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale della libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note di replica del difensore, avv. Gianfranco Ceoletta del foro di Verona, che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Vincenzo Geroldi avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Milano aveva applicato al predetto, quale legale rappresentante della "V.D.A. di Geroldi Vincenzo" la misura degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen. di cui al capo 6) dell'incolpazione provvisoria, commesso negli anni 2017 e 2018.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle prove in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuta con argomentazioni illogiche e carente. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe. sussistente alcuna condotta abusiva legata al traffico illecito di rifiuti in quanto la società V.D.A. è in possesso di regolare autorizzazione per la raccolta dei rifiuti ferrosi per un quantitativo annuo superiore a 200 t.; in ogni caso, gli atti di indagine sono limitati al maggio 2018.
Il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la V.D.A. sarebbe stata la principale destinataria delle forniture della All Metal, in quanto, come emerge dall'ordinanza genetica, i rifiuti acquistati da V.D.A. dalla All metal ammonterebbero a soli 244,69 t. nel periodo 2017-2018. Ad avviso del ricorrente, quindi, il Geroldi non avrebbe fornito alcun apporto rilevante e consapevole alle attività illecite, avendo intrattenuto rapporti leciti con il solo Motta. Con riguardo all'episodio del sequestro del maggio 2018, dalla tel. n. 1432 del 25 aprile 2018 la frase del Geroldi "le facevo fare un'altra strada" era intendersi riferita al luogo ove sarebbe stato possibile lo stoccaggio del materiale per regolarizzare la posizione; quanto alle conversazioni dei giorni seguenti, emerge la volontà di riconsegna del materiale in quanto "non conforme", in quanto il Geroldi si sentiva raggirato, tanto che avrebbe voluto sporgere denuncia, condotta incompatibile con qualsivoglia ipotesi di concorso nel reato. 2.2.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità del titolo cautelare per difetto di autonoma valutazione e il travisamento degli indizi. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe liquidato in maniera molto generica l'eccezione di nullità del titolo cautelare per difetto di autonoma valutazione della posizione del Geroldi, malgrado sia radicalmente diversa da quella degli altri coindagati. Nel riprendere, poi, argomentazioni dedotte con il primo motivo, si ribadisce che il Geroldi aveva avuto rapporti solamente con il Motta, legale rappresentante della All Metà1, non essendo vero un asserito incontro tra il ricorrente e il Vallelonga; del resto, solo l'attività di indagine, attraverso l'analisi incrociata dei passaggi degli autocarri utilizzati con il trasporto e quanto indicato nei FIR, è emersa la diversità degli itinerari, ciò di cui il Geroldi non aveva alcuna consapevolezza. 2.3.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di analoghi delitti, senza considerare che: la V.D.A. svolge un'attività regolare; l'unico episodio contestato risale al maggio 2018; Geroldi è incensurato e, dal maggio 2018, ha interrotto ogni rapporto con il Motta. Le argomentazioni del Tribunale sarebbero perciò del tutto illogiche e astratte, basate esclusivamente sulla gravità del fatto contestato, il che non è sufficiente per ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo.
2. Il primo motivo è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale.
3. Giova premettere che, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione' riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Cass., Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez.
IV, sentenza n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012). Il ricorso per cassazione è perciò ammissibile soltanto se denuncia la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. 2 Nel caso in esame, come anticipato, le censure sono inammissibili, perché dirette a sollecitare una lettura, peraltro parziale, dei dati probatori.
Invero, con motivazione adeguata e immune da aporie logiche, il Tribunale cautelare ha dato puntualmente conto della sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto contestato al Geroldi. Dopo aver ricostruito (p. 6-10 dell'ordinanza impugnata) l'allarmante contesto criminale in cui si inseriscono i fatti di traffico illecito di rifiuti ferrosi, gestiti da società riconducibili a un'associazione di tipo mafioso facente capo a Cosimo Vallelonga, soggetto affiliato alla `ndrangheta sino dai primi anni '80 del secolo scorso e già definitivamente condannato, con due sentenze irrevocabili, per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., il Tribunale cautelare ha evidenziato (p. 10 ss.) come, dal materiale raccolto durante le investigazioni, sia emerso che, nel periodo 2017-2018, la V.D.A. abbia ricevuto dalla All Metal - società pacificamente priva di qualsiasi autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e priva di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali - quantitativi di rifiuti ferrosi nell'ordine della migliaia di tonnellate, e ciò per confutare il rilievo, qui riproposto, secondo cui la V.D.A. era in possesso di tutte le autorizzazioni, posto che oggetto di contestazione - in relazione al quale si è ravvisata la sussistenza della gravità indiziaria - è la condotta tenuta dall'indagato, quale legale rappresentante della V.D.A., laddove ha contribuito al traffico illecito di rifiuti realizzato attraverso la All Metal.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la consapevolezza, in capo al Geroldi, dell'illecita gestione dei rifiuti emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra Geroldi, Motta e Parisi (autotrasportare) tra fine aprile e i primi di maggio del 2018 (p. 12 ss.). In particolare, dalla conversazione n. 1431 del 25 aprile 2018, risulta che il Geroldi, se avesse saputo in anticipo la radioattività dei rifiuti (radioattività che è stata puntualmente accertata da analisi effettuate sul carico sequestrato: cfr. p.
13) egli avrebbe provveduto a smaltirlo, attraverso altri canali, evitando di esporsi a rischi; a tal proposito, il ricorrente propone una diversa interpretazione delle frasi attribuite all'indagato, il che non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se, come nella specie, motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, dep. 29/11/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439).
Il Tribunale cautelare, inoltre, ha messo in luce che, proprio mentre erano in corso gli accertamenti sul carico di rifiuti poi sequestrato, Motta cercò di contattare Geroldi e, quando i due riuscirono a sentirsi, concordano la versione da fornire alla Forze dell'Ordine, elemento da cui il Tribunale ha desunto, in maniera non certo implausibile, la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della illiceità del traffico di rifiuti provenienti dalla retall MAC-1.-09 La definitiva conferma di ciò, il Tribunale l'ha tratta da ulteriori conversazioni telefoniche intercorse tra Motta e Geroldi il 2 maggio e nei giorni seguenti il sequestro (indicate a p. 15), da cui traspare la preoccupazione del ricorrente di essere a sua volta scoperto, una volta accertata la radioattività del carico dei rifiuti a lui diretto.
Tale conclusione, che non appare incoerente con i dati accertati né può dirsi manifestamente illogica sul piano ricostruttivo, costituisce un approdo non suscettibile rivalutazione da parte del giudice di legittimità.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. 3.1. Laddove lamenta l'asserita nullità del titolo cautelare per difetto di autonoma valutazione della posizione del Geroldi, il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, il quale ha spiegato (p. 5-6 dell'ordinanza impugnata) come il G.i.p., nelle trenta pagine dedicate alla disamina del capo 6) (da p. 114 a p. 146), abbia rappresentato il percorso logico-giuridico in base al quale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche a carico del Geroldi, posizione analizzata unitamente a quella di altri soggetti non assodati, che parimenti erano contigui al contesto criminale associativo, e, in ogni caso, frutto di un'analisi dei singoli ruoli come ricostruiti in relazione ai singoli capi di incolpazione.
A fronte di tale motivazione, la doglianza appare del tutto generica perché meramente assertiva; essa, quindi, è inammissibile. 3.2. Inammissibili sono anche le doglianze con cui il ricorrente, nel solco del primo motivo, propone una diversa lettura dei dati probatori che, come si è detto, il Tribunale distrettuale ha valutato in maniera congrua e senza incorrere né in vizi logici, né in violazioni di legge.
4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. Con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, l'art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede.
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve perciò essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, sentenza n. 9894 del 16/02/2016 Rv. 266421), pericolo che va apprezzato sulla base anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, Sentenza n.3043 del 27/11/2015, Rv. 265618).
Sul punto, si è precisato che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa soltanto qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata se - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965, Sez. 2, Sentenza n. 47891 del 07/09/2016, Rv: 268366).
In breve: il pericolo di recidivanza deve fondarsi su dati di fatto tangibili, e quindi concreti, esistenti al momento dell'adozione della misura, in questo l'attualità, tali da rendere altamente probabile il verificarsi di un'occasione vicina di reiterazione criminosa. 4.2. Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi ora indicati in punto di attualità del pericolo di recidivanza, non avendo tenuto in debito conto il prolungato periodo trascorso dalla commissione dei fatti, pari ad oltre due anni, durante il quale non risulta che l'indagato abbia commesso dei delitti della stessa specie o altre violazioni della legge penale o, comunque, la sua posizione sia nuovamente emersa nel corso delle investigazioni.
Invero, a fronte del rilievo difensivo, secondo cui, dopo il sequestro, non vi sono in atti altre evidenze a carico del Geroldi, il Tribunale cautelate ha rilevato che era interesse dell'indagato mantenere un "basso profilo", ritenendo che tale circostanza, quindi, non scalfisse il pericolo di reiterazione, alla luce dell'inserimento dell'indagato in un contesto collaudato e contiguo alla criminalità mafiosa. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica: se non è implausibile la spiegazione secondo cui, subito dopo il sequestro, i contatti tra il Geroldi con gli altri coindagati si siano interrotti per evitare di destare ulteriori sospetti, tuttavia non risultache detti cóntatti siano stati ripresi in seguito, e nemmeno sono stati indicati ulteriori elementi a carico dell'indagato dopo il 2 maggio 2018, data in cui, allo stato, parrebbe essere cessata la condotta ascritta al Geroldi, soggetto che; tra l'altro, risulta essere incensurato.
La motivazione appare perciò carente in relazione alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari; limitatamente a tale aspetto, si impone perciò l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata ,limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comm