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Sentenza — n. 29708/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29708/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29708/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PEZZALI FRANCO, nato a Viadana il 14.5.1943 avverso la ordinanza in data 12.3.2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per il ri getto del ricorso

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, artt. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contesta in ogni caso la sequestrabilità di beni rinvenuti sull'area privi delle caratteristiche che consentissero di qualificarli come rifiuti, ovverosia di due autovetture, una intestata al ricorrente e l'altra a Dondoni Enzo, munite di targa a regolarmente circolanti, di due rimorchi da traino, di un container al cui interno vi erano mobili da arredo e di un altro contenente mangime per animali, di sua proprietà e correntemente utilizzati. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e 183 d.

Parole chiave

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sequestro del veicolo sottrazione di cose sequestrate confisca dei proventi di reato frazionamento zona inquinata condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.ì( 2.1.
artt. 321 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PEZZALI FRANCO, nato a Viadana il 14.5.1943 avverso la ordinanza in data 12.3.2021 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per il ri getto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 12.3.2021 il Tribunale di Mantova, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un'area di proprietà comunale concessa con autorizzazione temporanea in uso a Franco Pezzali per la sua sistemazione "mediante riporto di terreno di sottofondo, ghiaione di cava, recinzione e pulizia dai materiali esistenti di proprietà della ditta confinante" sulla quale erano stati rinvenuti, a seguito di sopralluogo della PG, ammassati cumuli di rifiuti di varia tipologia, anche pericolosi, ipotizzando nei confronti di costui il reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 per raccolta non autorizzata di rifiuti.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.ì( 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., che la libera disponibilità dell'area conseguente alla concessione comunale non era elemento sufficiente a configurare da parte di costui alcuna condotta di trasporto, raccolta, recupero o smaltimento di rifiuti, invece posta in essere da terzi, non sussistendo in capo al Pezzali alcun obbligo di rimozione dei rifiuti ivi rinvenuti, né potendosi ravvisare nella sua inerzia quale detentore del terreno alcun contributo causale all'attività illecita.

Contesta in ogni caso la sequestrabilità di beni rinvenuti sull'area privi delle caratteristiche che consentissero di qualificarli come rifiuti, ovverosia di due autovetture, una intestata al ricorrente e l'altra a Dondoni Enzo, munite di targa a regolarmente circolanti, di due rimorchi da traino, di un container al cui interno vi erano mobili da arredo e di un altro contenente mangime per animali, di sua proprietà e correntemente utilizzati. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e 183 d.

Igs. 152/2006, il diniego del dissequestro richiesto con riferimento ai beni descritti nel precedente motivo, sottolineando come il loro utilizzo da parte del detentore e l'assenza di uno stato di abbandono così come di elementi volti ad evidenziare la volontà da parte di costui di disfarsene imponesse l'accoglimento dell'istanza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile. Le doglianze relative all'assunta estraneità dell'indagato alla condotta illecita, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorie rispetto alla richiesta di restituzione di beni di assume la proprietà o comunque il possesso esclusivo, lasciando perciò desumere che allo stesso sia riconducibile l'attività di trasporto e raccolta di detti beni nell'area attinta dalla misura reale, rivestono all'evidenza natura fattuale a fronte dell'accertata e comunque neppure contestata riconducibilità della detenzione esclusiva del terreno de quo al Pezzali che, come risulta dall'eseguito sopralluogo, era delimitato da un cancello chiuso con catena e perciò inaccessibile a terzi.

In ogni caso /non avendo costituito oggetto di censura la fattispecie criminosa contestata, ovverosia la presenza di un accumulo di rifiuti indifferenziati, di ogni genere e natura - ad eccezione dei singoli beni di cui è stato richiesto il dissequestro - sulla superficie comunale a suo tempo concessa in uso all'odierno ricorrente peraltro con la finalità di sistemarla e ripulirla dai materiali estranei preesistenti, senza che avesse mai provveduto alla sua restituzione malgrado le richieste e le diffide dell'ente territoriale, omissione anch'essa in contraddizione con l'asserita estraneità all'attività di raccolta di rifiuti ad opera di terzi, deve ritenersi che la suddetta risultanza sia ampiamente sufficiente ai fini del fumus sotteso alla misura cautelare reale, rispetto al quale al giudice della cautela è demandata una valutazione sommaria circoscritta alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, senza doversi estendere alla più pregnante verifica dei gravi indizi di colpevolezza richiesta ai fini dell'emissione delle misure cautelari personali (ex multis Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069).

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo. Essendo la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti necessari all'emissione del disposto sequestro, non può trovare spazio nella richiesta devoluta al Tribunale lombardo l'istanza di dissequestro di singoli beni di cui si assuma la titolarità contestandone perciò l'assimilabilità ai rifiuti giacenti nell'area che, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, deve essere rivolta all'autorità giudiziaria che ha adottato la misura unitamente alla documentazione attestante il titolo di proprietà, in conformità a quanto previsto dall'art. 321 terzo comma cod. proc. pen., costituendo in ogni caso la valutazione in ordine alla qualifica di rifiuti di singole res questione di fatto non deducibile innanzi a questa Corte.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Cos