Sentenza — n. 29704/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Rosella Cerato, il Tribunale cautelare di Asti annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Asti; ad oggetto delle traversine ferroviarie dismesse, rinvenute pressso la sede della ditta Cerato, nell'ambito di un procedimento penale che vede Rosella Cerato indagata in relazione al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, esercitava una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato d.lgs. (recupero di traversine-rifiuto) con autorizzazione ambientale illegittima.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Asti; ad oggetto delle traversine ferroviarie dismesse, rinvenute pressso la sede della ditta Cerato, nell'ambito di un procedimento penale che vede Rosella Cerato indagata in relazione al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, esercitava una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato d.lgs. (recupero di traversine-rifiuto) con autorizzazione ambientale illegittima.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di Cerato Rosella, nata a Viu' il 18/03/1963 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del Tribunale della libertà di Asti . visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ' che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; lette le conclusioni dei difensori dell'indagata, avv. Guglielmo Guglielmi e Stefano Rossi, che chiedono il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Rosella Cerato, il Tribunale cautelare di Asti annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Asti; ad oggetto delle traversine ferroviarie dismesse, rinvenute pressso la sede della ditta Cerato, nell'ambito di un procedimento penale che vede Rosella Cerato indagata in relazione al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, esercitava una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato d.lgs. (recupero di traversine-rifiuto) con autorizzazione ambientale illegittima.
2. Con un unico motivo privo di rubrica, la Procura della Repubblica ricorrente censura l'indica ordinanza, sostenendone l'erroneità per non aver considerato l'illegittimità delle Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 121/2015 e n. 3512/2020 rilasciate all'indagata, di talché sussisterebbe il fumus del reato di esercizio abusivo di attività di recupero del rifiuto, costituito dalle traversine ferroviarie sottoposte a sequestro preventivo. L'illegittimità delle A.I.A. riposa, ad avviso del ricorrente, sulla considerazione che detti titoli autorizzativi risultano emessi in contrasto con la disciplina di settore, stabilendo che essi prevedono che le operazioni di recupero debbano consistere "in una mera verifica analitica del materiale in ingresso e in due diverse operazioni tecnico meccaniche che non intervengono sulla pericolosità del rifiuto impregnato di olio di creosoto: infatti, le traversine recuperate - che acquisiscono perciò la qualità di rifiuti cessati - presentano le stesse caratteristiche di tossicità che avevano prima delle anzidette operazioni perché i valori di concentrazione di creosoto sono gli stessi del rifiuto in ingresso" (pag. 8 e 9 del ricorso).
L'ordinanza impugnata avrebbe perciò erroneamente escluso il fumus del reato, sul presupposto che il provvedimento del G.i.p. non avrebbe evidenziato profili macroscopici di illegittimità, basandosi, piuttosto, su "argomentazioni che richiedono una complessa serie di passaggi interpretativi che giungono sinanche a ritenere non condivisibile il parere deF Ministero dell'ambiente del 2005".
3. Con atto pervenuto il data 21 maggio 2021, il pubblico ministero ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, il che comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il