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Sentenza — n. 29703/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29703/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29703/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3 marzo 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di D'Attilio Giancarlo, in ordine al reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000, ritenendo trattarsi di reato per cui si procede con citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 550 c.p, art. 33-sexies c.p, art. 429 c.p, art. 550 cod. proc. pen, art. 2 c.p; Sentenza — n. 29703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, come evidenziato dall'organo dell'accusa, il provve- dimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia è abnorme, essendo espressione di un potere esplicatosi al di fuori dei casi consentiti che ha determinato un'indebita regressione del procedimento. Ed infatti, il processo oggetto dell'attuale ricorso si riferisce ad un reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 Digs. n. 74 del 2000 commesso nel 2014, allorché la pena massima prevista per tale fattispecie era di anni 4 e, pertanto, / l'azione penale doveva essere esercitata con la citazione diretta a giudizio.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico tempestività tributaria promozione dell'accusa penale procedura giudiziaria tributaria rinvio del dibattimento onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 550 c.p
74/2000, ritenendo trattarsi di reato per cui si procede con citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art.
art. 33-sexies c.p
550 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p.
art. 429 c.p
Invece, il G.u.p, al quale era stato chiesto di emettere, all'esito dell'udienza preliminare, il decreto dispositivo del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ha re- stituito gli atti al pubblico ministero con ordinanza emessa ex art.
art. 550 cod. proc. pen
35588 del 03/04/2017) così che, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen.
art. 2 c.p
Peraltro, il diverso principio "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo" (art. 2 c.p., comma 4) ha valenza esclusivamente sostanziale.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di: D'ATTILIO GIANCARLO nato a ROMA il 03/08/1961 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di D'Attilio Giancarlo, in ordine al reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000, ritenendo trattarsi di reato per cui si procede con citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore della Repubblica, rilevandone l'abnormità per violazione degli artt. 416 e 550 c.p.p., sul rilievo che l'azione penale era stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio del 23 ottobre 2020, allorquando la pena detentiva prevista per il reato contestato era divenuta quella della reclusione da due a cinque anni in forza della modifica attuata con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1, lett. h), conv., con mod., in L. 19 dicembre 2019, n. 157. Poiché in materia di norme processuali vale il principio tempus regit actum, la pena da considerarsi ai fini della scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale era quella, più grave, stabilita dalla citata "novella", che imponeva pertanto la celebrazione dell'udienza prelimi- nare, trattandosi peraltro di rito maggiormente garantito. L'illegittima regressione del processo era dunque da considerarsi quale atto abnorme, come tale ricorribile per Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettiva- mente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per Cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (SS.UU n. 7 del 26/04/1989).Va ora considerato quale sia la nozione di "atto abnorme" richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte: in particolare, le Sezioni Unite hanno posto in luce come sussista abnormità, c.d. funzionale, quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impos- sibilità di proseguirlo (così, SS.UU, n. 25957 del 26/03/2009), potendosene rav- visare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, SS.UU, n. 5307 del 20/12/2007;

Sez. II, n. 7320 del 10/12/2013; Id. n. 29382 del 16/05/2014). E si è al proposito precisato che "l'ab- normità funzionale, riscontrabile, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedi- mento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice" (SS.UU, n. 25957 del 26/03/2009).

Pertanto, secondo il preferibile orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico mini- stero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudi- zio (ex plurimis, Sez. III, n. 51424 del 18/09/2014; Sez. I, n. 10666 del 27/01/2015; Sez. V, n. 35153 del 19/04/2016; Sez. III, n.5720 del 7/01/2016; Sez. II, n. 20165 del 11/04/2018; Sez. V, n. 10531 del 20/02/2018;

Sez. III, n. 18297 del 04/03/2020; Sez. I, n. 30062 del 29/09/2020; Sez. II, n. 7078 del 28/01/2021). In tali casi, di fatti, il provvedimento, pur in astratto frutto di un potere conferito dalla legge al giudice, determina uno stallo nel procedimento (Sez. III, n. 25204 del 08/05/2008), dovendo, altrimenti, il pubblico ministero porre in essere un atto viziato da nullità, vale a dire l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'u- dienza preliminare.

3. Nel caso di specie, come evidenziato dall'organo dell'accusa, il provve- dimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia è abnorme, essendo espressione di un potere esplicatosi al di fuori dei casi consentiti che ha determinato un'indebita regressione del procedimento. Ed infatti, il processo oggetto dell'attuale ricorso si riferisce ad un reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 Digs. n. 74 del 2000 commesso nel 2014, allorché la pena massima prevista per tale fattispecie era di anni 4 e, pertanto, / l'azione penale doveva essere esercitata con la citazione diretta a giudizio.

Tutta- via, il profilo dell'indebita regressione del procedimento risulta chiaro se si riflette che l'azione penale é stata esercitata in data successiva (20 ottobre 2020) alla modifica alla pena edittale, da due a cinque anni, apportata al reato in forza della modifica attuata con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1, lett. h), conv., con modif., in L. 19 dicembre 2019, n. 157 a seguito della quale, conside- rato il nuovo limite edittale, per tale fattispecie l'azione penale deve essere eser- citata con la richiesta di rinvio a giudizio e deve di conseguenza essere celebrata l'udienza preliminare.

Ne consegue che, poiché il massimo edittale previsto per il reato è superiore a quattro anni (nella specie cinque anni), non è consentita nel caso in esame la citazione diretta dell'imputato, dovendo invece celebrarsi l'u- dienza preliminare. Invece, il G.u.p, al quale era stato chiesto di emettere, all'esito dell'udienza preliminare, il decreto dispositivo del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ha re- stituito gli atti al pubblico ministero con ordinanza emessa ex art. 33-sexies c.p.p. ritenendo che il fatto è stato commesso prima della riforma del 2019 che preve- deva la punibilità del reato con una pena nel massimo pari a 4 anni.

Ciò ha deter- minato la indebita regressione del procedimento, sicché correttamente il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per rimuovere la potenziale situa- zione di stallo creatasi per abnormità cosiddetta funzionale. Peraltro, il provvedimento impugnato sul punto, si limita ad affermare apo- ditticamente che "il reato per cui si procede è punito fino a quattro anni di reclu- sione e rientra nella previsione di cui all'art. 550 c.p.p.". Il giudice ha quindi errato nel considerare che il reato contestato, al momento della sua commissione, rien- trava tra quelli per i quali si doveva procedere con citazione diretta a giudizio, non dando invece rilievo al fatto che così non era più nel momento di avvenuto eser- cizio dell'azione penale (20 ottobre 2020) ed essendo irrilevante, quanto alla norma processuale da applicare, la circostanza che il reato fosse stato commesso nel 2014 e che la norma in vigore in quel momento prevedeva una pena massima di anni quattro.

4. Al riguardo, come correttamente sottolineato dal PM ricorrente, rileva il Collegio che, in materia processuale, vale il principio tempus regit actum (ex mul- tis, SS.UU, n. 27919 del 31/03/2011; SS.UU, n. 44895 del 17/07/2014; Sez. V, n. 35588 del 03/04/2017) così che, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è "fisso" in quanto, stante l'inderogabilità del principio "tempus regit actum" che regola i rapporti di successione di leggi nel tempo in ambito procedurale anche nei casi in cui la norma di procedura faccia riferimento a limiti di pena indicati da norme sostanziali (SS.UU n. 44895 del 17/07/2014;

SS.UU, n. 48590 del 18/04/2019; Sez. III, n. 18297 del 04/03/2020), va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'a- zione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (Sez. II, n. 9876 del 12/02/2021). Peraltro, il diverso principio "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo" (art. 2 c.p., comma 4) ha valenza esclusivamente sostanziale.

In via generale e prescindendosi doverosamente dal caso di specie, l'individua- zione della legge più favorevole non è sempre agevole e spesso postula una valu- tazione in concreto (tra le tante, Sez. IV, n. 6369 del 16/12/2016; Sez. II, n. 27816 del 22/03/2019) che mal si presta alla gestione delle regole processuali, le quali necessitano invece di univoca, ed immediata, individuazione. Pertanto, poiché la legge processuale non si applica al reato ma al proce- dimento, per stabilire la regolarità dell'esercizio dell'azione penale per i procedi- menti da celebrarsi davanti al tribunale in composizione monocratica, che richie- dono la celebrazione dell'udienza preliminare, nel caso in esame doveva essere applicata la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto, in ossequio al principio "tempus regit actum", con la conseguenza che la competenza andava determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale.

Ne consegue altresì che andava assicurata all'imputato l'udienza prelimi- nare, legalmente dovuta in base al tempo di compimento dell'atto processuale, senza disporre l'indebita regressione del processo.

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, Ufficio g.u.p., per il seguito di com- petenza.

6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso. Motivazione sem