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Sentenza — n. 29702/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Le censure articolate con i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione afferendo alla configurabilità dell'elemento soggettivo, si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Nell'escludere in via preliminare che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, rispondendo per contro ad un trend negativo evidenziatosi sin dal 2007 che comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale, la Corte meneghina ha comunque evidenziato come la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti della società in quello specifico frangente fosse il frutto di una specifica scelta imprenditoriale in ordine alla destinazione delle risorse economiche disponibili, non derivando da tale opzione una crisi di liquidità assoluta tale da porre l'amministratore nell'impossibilità di adempimento all'obbligo fiscale gravante sulla società.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 29702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il t motivo risulta manifestamente infondato. Nessun rilievo spiega la circostanza che il precedente penale accertato con decreto penale di condanna risalente al 2010 posto che, l'estinzione del suddetto reato ex art. 460, comma 5, cod.proc.pen. non ne esclude la valutazione ai fini del giudizio prognostico da svolgere, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., in base all'art. 164, primo comma, cod.pen., ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se ... il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore responsabilità dell'amministrazione responsabilità per carente organizzazione amministrazione infedele responsabilità per colpa responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
non ne esclude la valutazione ai fini del giudizio prognostico da svolgere, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., in base all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BRIVIO GIOVANNI LUIGI ALBERTO, nato a Milano il 16.5.1950 avverso la sentenza in data 4.12.2020 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 4.12.2020 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione inflitta a Giovanni Luigi Alberto Brivio all'esito del primo grado di giudizio in quanto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 per omesso versamento, nella qualità di A. U. della Seam s.r.l. dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riferita agli anni di imposta 2012 e 2013, in misura ampiamente superiore alla soglia di punibiiità.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, che nonostante sia stato accertato che la carica di amministratore fosse stata ricoperta dall'imputato a decorrere dal 21.5.2013, la sua responsabilità sia stata fatta risalire al 2007 in concomitanza con la deflagrazione della crisi di settore, venendogli rimproverato di non aver adottato le strategie organizzative necessarie a fronteggiare la congiuntura sfavorevole, errore questo avente un'inequivoca ricaduta sul dolo ritenuto inopinatamente integrato ancorchè non gli fosse addebitabile alcuna omissione in ordine al reperimento di fonti di finanziamento nel periodo dal 2007 al maggio 2013, né il mancato versamento delle mensilità del 2012 e delle prime cinque del 2013.

Contesta pertanto la configurabilità dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 e al vizio motivazionale, la sussistenza del dolo eventuale per essere nel caso di specie l'impossibilità di adempiere esclusivamente ascrivibile alle condotte di terzi, resisi inadempienti in relazione al versamento delle mensilità del 2012 e delle prime cinque del 2013, potendo al più evidenziarsi nei confronti dell'amministratore in carica un profilo i colpa per aver accettato la carica senza aver preventivamente verificato la contabilità della compagine societaria che si apprestava a gestire.

Deduce che non può a tal fine ritenersi sufficiente la mera accettazione del rischio, richiedendosi ai fini del dolo un quid pluris volto ad integrare oltre al momento rappresentativo dell'inadempimento configurante l'illecito penale anche quello volitivo. 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 e al vizio motivazionale, che questa Corte con sentenza n.42522/2019, segnalata con l'atto di Appello, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha affermato che la scelta da parte del titolare di un'impresa di provvedere al pagamento di fornitori e dipendenti nell'ottica di mantenere la continuità aziendale e poter provvedere anche all'adempimento dell'obbligazione tributaria, escludeva il dolo generico, lamentando che la Corte di Appello non abbia svolto alcuno sforzo motivazionale ribadendo la sussistenza dell'elemento oggettivo 2.4.

Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur affermando che le difficoltà finanziarie potessero essere rilevanti ai fini della quantificazione della pena, ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice senza operare alcuna mitigazione in applicazione dei parametri in precedenza riconosciuti 2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 460, quinto comma cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che l'intervenuta estinzione di un reato oggetto di decreto penale di condanna costituente un precedente a carico del prevenuto non consentiva, venuto meno il precedente ostativo, il diniego dei benefici di legge

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure articolate con i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione afferendo alla configurabilità dell'elemento soggettivo, si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Nell'escludere in via preliminare che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, rispondendo per contro ad un trend negativo evidenziatosi sin dal 2007 che comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale, la Corte meneghina ha comunque evidenziato come la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti della società in quello specifico frangente fosse il frutto di una specifica scelta imprenditoriale in ordine alla destinazione delle risorse economiche disponibili, non derivando da tale opzione una crisi di liquidità assoluta tale da porre l'amministratore nell'impossibilità di adempimento all'obbligo fiscale gravante sulla società.

Dal momento, infatti, che l'elemento soggettivo relativo al reato in esame è costituito dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), è la sussistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, che costituisce, come già affermato da questa Corte, indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto (Sez. 3, n. 40352 del 16.7.2015, Dono, non mass.; v. anche Sez. 3 n.15176 del 6.2.2014, PG c.

Iaquinangelo, non mass.). Gli argomenti utilizzati dal ricorrente afferenti alla oggettiva impossibilità di adempiere risultano sotto tale profilo inconferenti posto che essendo il dolo costituito dal mancato pagamento, i motivi della scelta di non pagare non sono idonei ad escluderlo. Nessun addebito viene mosso all'imputato in relazione alla crisi economica iniziata nel 2007, epoca in cui questi non ricopriva il ruolo di amministratore, venendo invece rilevato dai giudici di merito, integrandosi sul punto la sentenza di primo grado con quella impugnata, come le preesistenti difficoltà finanziarie, tali da escludere la configurabilità di una causa di forza maggiore, gli imponessero di adottare al momento di accettazione della carica le iniziative necessarie al fine di non incorrere nell'inadempimento tributario, penalmente rilevante, vuoi attraverso mirate strategie aziendali vuoi facendo ricorso anche al proprio patrimonio personale.

Invero, per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore, cui sembra alludere la difesa pur senza menzionarla espressamente, è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento e che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801;

Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880; in senso conforme: Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007 - dep. 29/01/2008, Cairone, Rv. 238986). In ogni caso l'inesigibilità di una condotta alternativa rispetto a quella omissiva adottata dall'imputato impone, in presenza di una grave situazione di crisi aziendale quale quella invocata nella specie, specifici oneri di allegazione e di prova che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi all'impossibilità, da valutarsi in concreto, di onorare i pagamenti dovuti quale soggetto IVA e, dunque, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014;

Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). Dimostrazione questa che, come già osservato dal giudice di primo grado, è nella specie del tutto mancata. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale non risulta affatto contraddetto dalla sentenza citata dalla difesa in cui questa Corte, a fronte della ben diversa situazione in cui i soci di controllo della società capogruppo avevano adottato le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva colpito la società amministrata dall'imputato, facendo ricorso anche a beni personali allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali, ha ritenuto dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo in mancanza di prova della consapevolezza da parte dell'imputato, che aveva deliberatamente scelto di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori, nella convinzione che la continuazione dell'attività aziendale avrebbe consentito il conseguimento di ricavi e la produzione utili e, quindi, anche l'adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria, della mancanza delle risorse necessarie per assolvere a tale adempimento alla scadenza (Sez. 3, n. 42522 del 5.6.2019, non mass.).

2. Anche il quarto motivo deve essere dichiarato inammissibile. Richiamandosi il costante orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena in concreto costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., deve ribadirsi l'inammissibilità delle censure che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Nella specie, avendo la sentenza in esame incentrato, con motivazione scevra da illogicità, sul considerevole ammontare dell'imposta evasa e sull'aumento ai fini della continuazione interna essendosi trattato di due annualità il peculiare disvalore attribuito alla condotta criminosa, deve ritenersi, tanto più a fronte di un trattamento sanzionatorio ampiamente contenuto al di sotto della media edittale, che la quantificazione della pena operata dal primo giudice e confermata dalla Corte territoriale sia immune da censure.

3. Il t motivo risulta manifestamente infondato. Nessun rilievo spiega la circostanza che il precedente penale accertato con decreto penale di condanna risalente al 2010 posto che, l'estinzione del suddetto reato ex art. 460, comma 5, cod.proc.pen. non ne esclude la valutazione ai fini del giudizio prognostico da svolgere, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., in base all'art. 164, primo comma, cod.pen., ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se ... il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Difatti, l'art. 133, secondo comma, n. 2, cod.pen., prevede la rilevanza non solo dei precedenti penali e giudiziari, ma anche più in generale della condotta di vita del reo, antecedente al fatto. Peraltro, deve sottolinearsi che l'art. 460, quinto comma, cod.proc.pen., nell'escludere gli altri effetti penali del reato estinto, precisa che la condanna non è, comunque, ostativa alla concessione di un'altra sospensione, ma non ne esclude affatto la rilevanza ai fini del giudizio di cui all'art. 164, primo comma, cod pen.. In tal senso si è del resto univocamente espressa questa Corte affermando che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della 3c s pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (fattispecie nella quale Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005 ud. - dep. 28/09/2005, Rv. 232312;

Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019 - dep. 09/10/2019, Pagani, Rv. 277355).

4. Deve quindi concludersi per l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som