Sentenza — n. 29701/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da SEPRANO ANGELA, nata a Taranto il 29.11.1971 avverso la sentenza in data 11.12.2020 della Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 47 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né alcuna violazione di legge può ritenersi essere stata integrata in relazione all'art. 47 cod. pen., risultando le doglianze svolte sul punto manifestamente infondate. Incensurabile deve invero ritenersi la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo nella corretta declinazione del principio secondo il quale cadendo l'errore sulla norma penale non è configurabile alcuna ignoranza scusabile, tanto meno da parte di un soggetto che, operando nel settore del commercio dei metalli nobili, ha con riferimento al raggio della sua attività un dovere di informazione ben più rigoroso di quello ricadente sul cittadino comune.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SEPRANO ANGELA, nata a Taranto il 29.11.1971 avverso la sentenza in data 11.12.2020 della Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11.12.2020 la Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto ha integralmente confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed C 3.500 di multa inflitta ad Angela Seprano all'esito del primo grado di giudizio in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 1, terzo comma e 4 primo comma L. 7/2000 per avere acquistato nell'esercizio dell'attività di gestione commerciale di compravendita di oro, alcune sterline d'oro senza essere in possesso della necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia 2.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 47 e 81 cod. pen., e all'art. 1 L. 7/2000 e al vizio motivazionale, che la sentenza impugnata si sia limitata a confermare acriticamente le ragioni del primo giudice senza esaminare compiutamente le doglianze difensive e rendendo perciò una motivazione soltanto apparente. Censura in ogni caso la mancanza di prova della sussistenza del reato del reato tenuto conto che il corpo del delitto non era stato mai rinvenuto e che dall'espletata istruttoria erano emersi soltanto sospetti e semplici indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; si duole specificamente della mancanza sia dell'elemento oggettivo non essendo emerso dalla deposizione del Mila Renzullo alcun chiarimento sulla natura delle monete, né essendone riportato il peso e il grado di purezza dell'oro, sia dell'elemento soggettivo e cioè alla mancanza di consapevolezza in capo all'imputata della necessità di acquisire apposita autorizzazione per l'acquisto delle sterline in contestazione stante l'errore sulla natura delle monete, in relazione al quale la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione limitandosi ad affermare che le censure difensive non cogliessero nel segno, senza alcuna ulteriore argomentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, compendiandosi in censure di natura esclusivamente contestativa e comunque non correlate agli specifici rilievi spesi dalla Corte distrettuale in risposta alle analoghe doglianze articolate con l'atto di appello, deve essere dichiarato inammissibile. Facendo ordine tra i confusi e variegati profili di censura deve essere rilevato che del tutto generiche si rivelano le contestazioni indirizzate all'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata che la difesa si limita a definire non rispondente ai motivi del gravame senza tuttavia confrontarsi i con i singoli passaggi argomentativi attraverso i quali viene costruita l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
In ogni caso, al di là del nomen juris della rubrica, le contestazioni svolte non consentono neppure di delineare alcun vizio di violazione di legge, ricorrente nella sola ipotesi di erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero di erronea applicazione della stessa al caso concreto (ossia, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), in relazione agli artt. 1 e 4 della L. 7/2000, limitandosi la difesa esclusivamente a contestare, senza indicarne le ragioni, che le sterline in esame rientrassero nella categoria dell'oro da investimento: la Corte salentina, richiamando le argomentazioni spese dal giudice di prime cure, neanch'esse adeguatamente confutate dall'impugnazione della prima pronuncia, puntualizza come nessuna rilevanza rivestisse il mancato rinvenimento delle sterline in quanto il loro acquisto figurava annotato sul corrispondente registro dell'esercizio commerciale gestito dalla prevenuta e come del pari irrilevanti fossero al fine della loro commercializzazione ad opera della prevenuta le scarne annotazioni sulle loro caratteristiche trattandosi di monete che hanno mantenuto, sin dal primo conio, risalente al 1817, immutati il peso, le dimensioni e il grado di purezza dell'oro pari a 916,66 millesimi, come peraltro confermato dall'inserimento della sterlina nell'elenco pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee delle monete con purezza pari o superiore a 900 millesimi, richiamato dall'art. 1 della L. 7/2000, e che perciò dovesse ritenersi integrato l'elemento materiale del reato costituito dall'attività di commercio di oro da investimento in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Né alcuna violazione di legge può ritenersi essere stata integrata in relazione all'art. 47 cod. pen., risultando le doglianze svolte sul punto manifestamente infondate. Incensurabile deve invero ritenersi la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo nella corretta declinazione del principio secondo il quale cadendo l'errore sulla norma penale non è configurabile alcuna ignoranza scusabile, tanto meno da parte di un soggetto che, operando nel settore del commercio dei metalli nobili, ha con riferimento al raggio della sua attività un dovere di informazione ben più rigoroso di quello ricadente sul cittadino comune.
Invero, la mancata conoscenza della norma che prevede l'obbligo per il commercio dell'oro da investimento, espressamente definito dalla norma posta alla base della violazione penale contestata, di acquisire la specifica autorizzazione da parte dell'autorità preposta non esclude il dolo, trattandosi di errore su disposizioni che integrano il precetto penale e non p=cmquindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen.. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende