Sentenza — n. 29700/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZANICHELLI ANTONIO, nato a Casalmaggiore il 19.4.1974 avverso la sentenza in data 11.11.2019 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 29700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel prendere in esame ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 L. 689/1981 la pregressa condotta dell'imputato, la Corte lombarda ha evidenziato come costui si fosse già reso responsabile di identico reato non avendo versato l'imposta dovuta per l'annualità antecedente a quella in contestazione, senza che il precedente indicato sia stato in alcun modo confutato dalla difesa, ritenendo che l'aver fruito in occasione di tale pregressa condanna della conversione di pena non avesse costituito un idoneo deterrente alla reiterazione criminosa in ragione della scarsa afflittività della sanzione pecuniaria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZANICHELLI ANTONIO, nato a Casalmaggiore il 19.4.1974 avverso la sentenza in data 11.11.2019 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11.11.2019 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la penale responsabilità di Antonio Zanichelli per il reato di cui all'art. lOter d. Igs. 74/2000 per aver in qualità di legale rappresentante della società sportiva "Rugbi Viadiana" s.r.I., omesso il versamento dell'IVA pari ad oltre 277.000 euro dovuta in base alla dichiarazione annuale riferita all'anno di imposta 2013, ma ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di Mantova all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato a quattro mesi di reclusione, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta il diniego della conversione della pena detentiva in pecuniaria deducendo che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione della sanzione sostitutiva essendo legata agli stessi criteri dettati per la graduazione della pena postula un giudizio prognostico sulla futura condotta del condannato che non può prescindere dal riferimento agli indici previsti dall'art.133 cod. pen.. Eccepisce pertanto la manifesta illogicità della motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello che, pur avendo confermato la sospensione condizionale della pena già concessa dal primo giudice, ha ritenuto di dover assicurare un minimo di efficacia afflittiva della sanzione senza prendere in esame alcuna delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. ed operando peraltro una valutazione in stridente contrasto con il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Al di là delle condizioni soggettive relative alla fruibilità del beneficio, la conversione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e la prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. Trattandosi di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, Sentenza n. 35849 del 17/05/2019 - dep. 08/08/2019, Ahmetovic, Rv. 276716), non si ritiene che ricorra nella specie l'invocato vizio motivazionale avendo invece il giudice di merito dato conto delle specifiche ragioni ritenute ostative all'accoglimento della richiesta difensiva.
Nel prendere in esame ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 L. 689/1981 la pregressa condotta dell'imputato, la Corte lombarda ha evidenziato come costui si fosse già reso responsabile di identico reato non avendo versato l'imposta dovuta per l'annualità antecedente a quella in contestazione, senza che il precedente indicato sia stato in alcun modo confutato dalla difesa, ritenendo che l'aver fruito in occasione di tale pregressa condanna della conversione di pena non avesse costituito un idoneo deterrente alla reiterazione criminosa in ragione della scarsa afflittività della sanzione pecuniaria.
Va sul punto ricordato che per quanto concerne la valutazione del profilo oggettivo del fatto come richiesto dall'art. 58 della legge in esame, questa Corte nel suo supremo consesso (Sez. Unite, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) ha affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., di talchè la valutazione effettuata al riguardo deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato (così da ultimo Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A, Rv. 273932).
Conseguentemente, traendo le logiche conclusioni dai presupposti indicati dalla decisione a Sezioni Unite - idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili — la decisione impugnata non può ritenersi intrinsecamente incongrua per aver conferito rilevanza al dato riguardante la concreta efficacia afflittiva della pena, profilo questo già messo in rilievo da precedenti arresti di questa Corte (v. Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717, che in relazione alla condanna per il reato di lesioni personali ha ritenuto la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del fatto a e alla personalità dell'imputato;
Sez. 2, Sentenza n. 28707 del 03/04/2013 - dep. 04/07/2013, Di Pasquale Rv. 256725 che ha ritenuto il condannato immeritevole del beneficio in considerazione dei suoi precedenti penali, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni), rientrante nell'ambito della valutazione parametrata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. In piena continuità con tali principi si inserisce la recente decisione di questa Corte che in analoga fattispecie ha espressamente affermato che l'esistenza di un precedente specifico, con pena sospesa, che non ha tuttavia sortito l'effetto sperato costituisce valutazione di pieno merito - di per sé insindacabile in questa sede - doverosa ex art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ( Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020 - dep. 18/11/2020, Cascio, Rv. 279876).
Va peraltro soggiunto che è ben vero che nel caso di specie il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, il quale, fondandosi anch'esso sulla prognosi favorevole all'astensione da parte del condannato alla commissione di nuovi reati, potrebbe risultare astrattamente distonico rispetto al diniego della conversione del trattamento sanzionatorio invocato: va tuttavia rilevato che essendo stata la condizione di incensuratezza del prevenuto la ragione fondante del trattamento di favore accordato allo Zanichelli dal Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 163 cod. pen., il quale non poteva che essere confermato dai giudici del gravame in assenza di appello del pubblico ministero, il suo venir meno a fronte della precedente condanna medio tempore emersa dal casellario giudiziale, unitamente alla rilevata concessione in tale occasione del suddetto beneficio che pure non gli aveva impedito la reiterazione del reato, così da lasciare emergere la concreta inefficacia della pena più mite accordatagli in virtù dell'operata conversione, esclude qualsivoglia contraddittorietà rispetto all'insussistenza della prognosi positiva cui è subordinata la sostituzione, risultando perciò la sentenza impugnata anche in relazione a tale profilo insuscettibile di censura.
Deve perciò concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Co