Sentenza — n. 29699/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico (ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico (ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BERNARDI CONCEZIO, nato a Rieti 1'8.12.1955 avverso la sentenza in data 24.11.2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24.11.2020 il Tribunale di Roma ha condannato Concezio Bernardi alla pena di C 7.500,00 di ammenda ritenendolo responsabile, in qualità di amministratore di fatto della Cooperativa Sociale "Progetto per il domani", di una pluralità di violazioni in materia antinfortunistica ai sensi del d. Igs. 81/2008 accertate in occasione di un incidente occorso ad un collaboratore incaricato di tagliare i rami di una siepe che interferivano con una recinzione metallica con un frullino elettrico, avvinte dal vincolo della continuazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, proposto atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione con il quale lamenta: 2.1) il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei modesti e non recenti precedenti penali da cui egli era gravato, dovendosi invece considerare la situazione contingente e meramente transeunte in cui egli si era trovato a gestire la cooperativa in sostituzione della madre, che ne era la legale rappresentante, che si era ammalata, senza avere avuto modo neppure di conoscere le eventuali carenze o pregressi inadempimenti amministrativi da parte della genitrice; 2.2) l'eccessività della pena inflittagli in considerazione del suo modesto coinvolgimento nella vicenda, tenuto conto che gli addebiti mossigli risalivano alla gestione pregressa e che egli si era trovato ad operare per la cooperativa con veste soltanto occasionale, non essendo ancora formalmente subentrato nella gestione effettiva come era poi avvenuto a seguito della morte della madre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico (ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett.
i) e 621 cod. proc. pen.), ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l'atto convertito deve aver infatti, i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).
La declinazione di tali principi alle censure devolute con la presente impugnativa ne comporta, in difetto di un vizio motivazionale o di violazione di legge deducibile innanzi a questa Corte, l'inammissibilità. Ciò vale in primis per le attenuanti generiche il cui diniego, in quanto supportato, nell'ambito della valutazione discrezionale che presiede al trattamento sanzionatorio, dal risalto conferito in termini negativi alla personalità dell'imputato, dai suoi precedenti penali nonché alla valutazione della gravità della condotta evidenziata dalla pluralità delle violazioni commesse, non può essere contestato nella presente sede di legittimità adducendo ragioni che non risultano essere state preventivamente devolute al giudice di merito.
Premesso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p., deve conseguentemente ritenersi che il Tribunale capitolino abbia correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento risultando tutti gli altri disattesi superati in forza di tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Al rilievo secondo cui è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex nnultis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017), deve aggiungersi quello del pari rilevante che la specificazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta del beneficio non può essere indirizzata per la prima volta a questa Corte, cui e inibita ogni valutazione di natura discrezionale.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la dosimetria della pena, la cui contestazione non risulta fondata su vizi deducibili in sede di legittimità. Considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., di nessuna censura è passibile la quantificazione del trattamento sanzionatorio fissata dal giudice di primo grado specificando le ragioni che l'hanno indotto a discostarsi dal minimo edittale, costituite dai precedenti penali dell'imputato e dalla modalità della condotta, le quali fungono da coerente e compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, scevro da vizi di illogicità.
3. Segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così