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Sentenza — n. 29698/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 ottobre 2019 il Tribunale di Palermo ha condannato Lorenzo Lannino alla pena, sospesa, di mesi due giorni dieci di arresto ed euro ottomila di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. Avverso la predetta decisione il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha proposto articolato ricorso per cassazione formulando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stato omesso l'ordine, obbligatorio, di demolizione delle opere abusivamente realizzate dall'imputato. Allo stesso tempo, il Tribunale aveva omesso di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza con esclusivo riferimento all'omesso ordine di demolizione; nonché dell'emissione dell'ordine di demolizione ex art. 620 lett. I cpp..

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia divieto di demolizione sospensione di pena sospensione dei lavori spese di ristrutturazione responsabilità dell'architetto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nel procedimento a carico di Lannino Lorenzo, nato a Palermo il 19/01/1942 avverso la sentenza del 17/10/2019 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con esclusivo riferimento all'omesso ordine di demolizione; l'emissione dell'ordine di demolizione ex art. 620 lett. I cpp

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2019 il Tribunale di Palermo ha condannato Lorenzo Lannino alla pena, sospesa, di mesi due giorni dieci di arresto ed euro ottomila di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett.

b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha proposto articolato ricorso per cassazione formulando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stato omesso l'ordine, obbligatorio, di demolizione delle opere abusivamente realizzate dall'imputato. Allo stesso tempo, il Tribunale aveva omesso di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione delle opere abusivamente realizzate.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza con esclusivo riferimento all'omesso ordine di demolizione; nonché dell'emissione dell'ordine di demolizione ex art. 620 lett. I cpp..

4. La difesa dell'imputato ha dimesso memoria insistendo per la declaratoria di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 5.1. In relazione infatti al motivo di ricorso, vero è che già a suo tempo fu annotato che l'irrogazione dell'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituisce atto dovuto e rappresenta sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna (cfr. Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella ed altro, Rv. 214608; cfr. altresì Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836, quanto all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi previsto in caso di sentenza di condanna dall'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, ove non sia stato disposto con la sentenza di primo grado).

Va da sé che il richiamo normativo deve intendersi ora operato alla norma di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui appunto il predetto ordine costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale (ad es. Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana, Rv. 268844; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518), che comunque è tale solo in conseguenza di una condanna o dell'applicazione di una pena concordata tra le parti (cfr. Sez. 3, n. 4100 del 28/11/1997, dep. 1998, Maniscalco, Rv. 209867). 5.1.1.

Ciò posto, da un lato non rileva quindi l'eventuale intervenuta prescrizione del reato come richiesto dall'imputato, il quale non ha in ogni caso inteso dolersi in questa sede dell'ormai irrevocabile sentenza di condanna, e dall'altro non può disporsi la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, trattandosi di richiesta formulata per la prima volta avanti a questa Corte di legittimità.Infatti, al riguardo, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, cit., nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata (è stato così precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero)(Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889). 5.1.2.

In specie, il Tribunale si è limitato alla pronuncia di condanna, né il Pubblico ministero aveva sollecitato alcunché nel senso ora invocato solamente in sede di legittimità.

6. Ciò posto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione, che viene contestualmente disposto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che dispone. Così deciso in Roma il 18/06/2021 Il Consigliere estensore