Sentenza — n. 29697/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente il SENTENZA sul ricorso proposto da MASCOLO TERESA, nata a Gragnano il 16.3.1944 avverso la sentenza in data 23.9.2019 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 597 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contesta, infine, la mancanza di motivazione sulla richiesta della non menzione della condanna, non integrata dalla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato affermata dalla Corte di Appello atteso che il diniego, pur contestando che vi fosse stata alcuna pronuncia sul punto, avrebbe dovuto essere parametrato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
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la seguente il SENTENZA sul ricorso proposto da MASCOLO TERESA, nata a Gragnano il 16.3.1944 avverso la sentenza in data 23.9.2019 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23.9.2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato Teresa Mascolo alla pena di due mesi di arresto ed C 13.000,00 di ammenda con il beneficio della sospensione, ritenendola responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett.c), 93 e 95 d.P.R. 380/2001 e 181, primo comma d. Igs. 42/2004 per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire e delle autorizzazioni in zona paesaggisticamente vincolata e senza depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali all'ufficio del Genio Civile, un balcone di circa mq. 4 al primo piano dell'abitazione di sua proprietà, come accertato a seguito di sopralluogo in data 5.12.2013.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, in primo luogo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione atteso che l'opera contestata era stata realizzata in data antecedente, ancorchè non certa, all'eseguito sopralluogo in cui si presentava "completa di ringhiera in ferro" seppur non integralmente rifinita, reputando solo suggestivo l'assunto della Corte di Appello secondo cui i lavori erano ancora in corso d'opera perché vi era ancora il ponteggio e non era stata realizzata la trasformazione delle finestre in balconi.
Eccepisce al riguardo che le finestre non potevano essere riferite alla realizzazione dell'opera descritta nell'imputazione, costituita da un balcone a sbalzo di circa 4 mq., integralmente completato, ma solo alla destinazione d'uso del manufatto abusivo e che pertanto, attesa l'incertezza del tempus commissi delicti, la prescrizione doveva essere computata a decorrere dal termine maggiormente vantaggioso per l'imputata. Lamenta in secondo luogo che i giudici di merito non avessero tenuto in alcuna considerazione l'istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata dalla proprietaria in data 19.4.2018 che, ove accolta dal Comune, avrebbe determinato il venir meno dei presupposti applicativi delle sanzioni penali.
Contesta, infine, la mancanza di motivazione sulla richiesta della non menzione della condanna, non integrata dalla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato affermata dalla Corte di Appello atteso che il diniego, pur contestando che vi fosse stata alcuna pronuncia sul punto, avrebbe dovuto essere parametrato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può essere ritenuto ammissibile in relazione ad alcuno dei profili censurati. In ordine all'eccepita ultimazione dei lavori, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che, oltre alla presenza dei ponteggi constata dagli agenti della polizia municipale al momento dell'eseguito sopralluogo, in ogni caso non risultava essere stata ancora effettuata la trasformazione delle finestre al fine di accedere al balcone onde l'intervento edilizio doveva ritenersi ancora in corso di svolgimento. Dal momento che secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale l'opera deve essere riguardata nel suo complesso, non potendosi considerare, in base al concetto unitario di costruzione, i singoli componenti (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018 - dep. 12/10/2018, N, Rv. 274201) nessun pregio ha la circostanza che l'aggetto configurante il balcone fosse già completo della ringhiera in ferro senza che fosse stato ancora realizzato l'accesso al manufatto abusivo mediante la trasformazione delle finestre su di esso prospicienti che costituiscono complementi imprescindibili, in difetto di altre vie di accesso, al fine della stessa fruibilità dell'opera e della conseguente destinazione della stessa alla finalità che le è propria.
Mentre la circostanza che i lavori in questione fossero iniziati prima del sopralluogo da parte dei vigili non è circostanza idonea a comprovarne l'ultimazione al momento dell'eseguito accertamento, il loro mancato completamento, costituisce, al contrario, l'evidenza della realizzazione ancora in corso: così come deve ritenersi terminato ai fini del decorso della prescrizione solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e gli annessi (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 48002 del 17/09/2014 - dep. 20/11/2014, Surano, Rv. 261153, nonché Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018 citata), il completamento dell'opera nel caso di specie coincide con l'ultimazione di tutti i lavori necessari alla fruibilità del balcone medesimo.
2. Né alcun rilievo riveste la circostanza che l'imputata avesse presentato domanda di accertamento per la conformità urbanistica dell'opera posto che qualunque esito abbia l'istanza, la stessa non rileva né ai fini dell'estinzione del reato né ai fini riparatori genericamente indicati: invero, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, Sentenza n. 47402 del 21/10/2014 - dep. 18/11/2014, Chisci, Rv. 260973).
3. In ordine alla richiesta della non menzione della condanna, deve rilevarsi che la generica richiesta avanzata dalla difesa con l'atto di appello circa la concessione dei benefici di legge non poneva alcuno specifico onere motivazionale a carico dei giudici del gravame. Come infatti già affermato da questa Corte in un risalente ma tuttora condivisibile arresto, l'obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio - come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi del quinto comma dell'art. 597 cod.proc.pen. - anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione, purchè la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa (Sez. 5, Sentenza n. 1099 del 26/11/1997 - dep. 27/01/1998 Rv. 209683).
E' stato del resto più volte affermato in relazione al mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge secondo quanto previsto dall'art. 597, quinto comma cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, che la suddetta omissione non possa costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.
La censura è altresì manifestamente infondata avendo comunque i giudici del gravame assolto implicitamente all'onere motivazionale in punto di diniego della non menzione della condanna con l'indicazione degli elementi evidenziati al fine del trattamento sanzionatorio in cui viene conferito rilievo alla gravità del fatto derivante dall'interesse pubblico violato: in tal caso deve ritenersi contenuto in siffatta motivazione il diniego di benefici ulteriori rispetto a quelli già concessi, tenuto conto che dal momento che il legislatore fa dipendere la loro applicabilità dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019 - dep. 13/06/2019, Lamaj, Rv. 276041) 4.
Il ricorso deve essere, in conclusione dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativannente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e de