Sentenza — n. 29696/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SULA SHPRESIN, nato in Albania il 19.2.1987 avverso la sentenza in data 26.5.2020 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Manlio Filippo Zampetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 c.p, art. 2392 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29696/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta la conseguente illegittima inversione dell'onere probatorio, incombendo sulla pubblica accusa la dimostrazione della sua conoscenza delle finalità criminali perseguite dal Bianco e non già sulla difesa la prova della sua mancanza di conoscenza delle stesse, come del resto l'imputato aveva sempre dichiarato non avendo dal momento della sua nomina svolto alcuna attività né fiscale, né tributaria, né di altra natura.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SULA SHPRESIN, nato in Albania il 19.2.1987 avverso la sentenza in data 26.5.2020 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Manlio Filippo Zampetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26.5.2020 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la penale responsabilità di Sula Shpresin per aver in qualità di amministratore della Archita s.r.I., società avente ad oggetto la costruzione di edifici, distrutto o occultato, al fine di evadere le imposte, la documentazione contabile nonché le fatture emesse negli anni 2011 e 201, di cui era obbligatoria la conservazione (art. 10 d. Igs. 74/2000) e omesso, perseguendo la medesima finalità evasiva, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 con un'evasione IRES di € 230.736 (art. 5 d.
Igs. 74/2000), riducendo tuttavia la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio ad un anno e sei mesi di reclusione. I fatti, secondo la ricostruzione datane dai giudici di merito, si inseriscono all'interno del disegno criminoso riconducibile a tale Domenico Bianco volto ad abbattere gli utili derivanti dalla gestione di numerose società attraverso l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, per lo più poste in essere da società cartiere, ovverosia prive di un'autonoma struttura operativa, che venivano annotate nella contabilità delle società attive con la dicitura "fattura fornitori diversi Italia", tra cui anche quelle emesse da Archita s.r.1..
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo essendo egli privo, in quanto mero prestanome, dei poteri di ingerenza nella gestione della società. Deduce che il solo elemento formale della sua nomina quale amministratore di diritto non poteva ritenersi sufficiente a radicare in capo al medesimo alcuna responsabilità essendo stato riconosciuto dagli stessi giudici di merito che la società Archita era riconducibile alla persona di Bianco Domenico, ovverosia a colui che aveva architettato, ben prima dell'investitura del Sula, il sistema fraudolento di evasione di imposta mediante la costituzione di società cartiere la cui attività criminosa consisteva nell'emissione di fatture nei confronti di terzi in epoca anteriore alla sua stessa nomina e che era stato anche colui che aveva manipolato i registri sociali che aveva consegnato alla GdF nell'aprile 2016, sostituendo i costi fittizi prima indicati con la dicitura Fattura Fornitori Diversi Italia con i nominativi delle varie società, tra cui l'Archita s.r.I., senza che vi fosse modo di conoscere la effettiva situazione della stessa società al momento della nomina del Sula, ovverosia prima dell'eseguita manipolazione.
Lamenta la conseguente illegittima inversione dell'onere probatorio, incombendo sulla pubblica accusa la dimostrazione della sua conoscenza delle finalità criminali perseguite dal Bianco e non già sulla difesa la prova della sua mancanza di conoscenza delle stesse, come del resto l'imputato aveva sempre dichiarato non avendo dal momento della sua nomina svolto alcuna attività né fiscale, né tributaria, né di altra natura.
3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, il difensore ha contestato l'eccepita inammissibilità del ricorso, evidenziando come la specifica confutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo non consentisse di ritenere la censura, diretta a mettere in luce la mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte di Appello, generica ed ha ribadito come la mera qualifica dell'imputato di legale rappresentante della Archita s.r.I., in difetto di ulteriori elementi, che avrebbero dovuti essere addotti dalla pubblica accusa, in ordine all'effettiva gestione da parte di costui della compagine associativa, non poteva costituire il fondamento di alcuna affermazione di responsabilità.-
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua aspecificità. Non si tratta, così come assume la difesa nella sua memoria di replica, di mancata individuazione degli elementi in contestazione che nella specie deve ritenersi individuato nella configurabilità del dolo specifico che caratterizza entrambi i reati di cui all'imputazione, bensì dell'omesso confronto con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello. Come reiteratamente affermato da questa Corte, infatti, la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, ovverosia come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr.
Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, Rv. 231708; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). La difesa, nel sostenere l'estraneità del Sula alla società di cui figurava amministratore, elude gli specifici rilievi della Corte distrettuale che, pur evidenziando come l'Archita s.r.l. rientrasse tra le società facenti parte del circuito criminale ideato dal Bianco per abbattere i costi a fini di evasione di imposta, afferma che fosse ciò nondimeno una compagine societaria effettiva e non già una mera cartiera: conclusione questa tratta dal fatto che non si era limitata ad emettere fatture per operazioni inesistenti in favore delle società gestite dal Bianco, ma aveva comunque svolto attività commerciale concreta anche per clienti avulsi dal sistema fraudolento oggetto delle indagini, tanto è vero che solo le fatture emesse nei confronti di questi ultimi, peraltro mai contestate, erano state considerate dalla Guarda di Finanza nella ricostruzione del reddito di impresa della stessa società.
Da tale autonomia gestionale non può che derivare, secondo la coerente deduzione della Corte bresciana, l'effettività della carica ricoperta dal nominato amministratore, in difetto di alcun elemento che possa far dubitare della corrispondenza al reale dell'investitura formale che la difesa si è ben guardata dal fornire: a fronte di tale ricostruzione, avvalorata dal fatto che tutta la documentazione societaria fosse stata consegnata al Sula al momento della sua nomina, secondo quanto attestato dal verbale dell'assemblea ordinaria del 15.10.2012, incombeva quindi sulla difesa, senza che ciò determinasse alcuna inversione dell'onere probatorio, la dimostrazione che il ruolo del prevenuto si P riducesse ad un mero prestanome, tesi questa che per poter avere un fondamento presuppone non solo che altri ne fosse l'amministratore di fatto, ma altresì che l'amministratore di diritto fosse privo di ogni possibilità di ingerenza concreta nella conduzione della persona giuridica in seno alla quale rivestiva tale carica.
Del resto, la circostanza che il Bianco abbia alterato nell'aprile 2016 i registri sociali sostituendo alla voce relativa ai costi la dicitura originaria "Fattura Fornitori Diversi Italia" con il nominativo della Archita s.r.I., come desunto dal raffronto con quelli esibiti alla Guardia di Finanza l'anno precedente, non consente affatto di desumere, come si sostiene nel ricorso, che questi abbia gestito di fatto la suddetta società posto che le scritture contabili oggetto di manipolazione non sono certo quelle della società Archita di cui è stata contestato proprio l'occultamento o la distruzione stando al capo a) dell'imputazione.
Infatti, secondo il principio generale condivisibilmente affermato più volte da questa Corte, il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi, gravando su di lui ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire in ragione del mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr.
Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 - deo. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474; Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 - dep. 27/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080 che ha precisato che in tema di reati tributari il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società). Né alcun rilievo riveste il fatto che l'emissione delle false fatture in favore delle società gestite dal Bianco risalisse a data antecedente al subentro dell'imputato nella carica di amministratore posto che i reati a costui contestati sono quelli di cui agli artt. 10 e 5 d.
Igs. 74/2000, concernenti condotte attive quale quella di occultamento o distruzione di cui al capo a), ovvero omissive, quale quella di cui al capo b), in cui l'elemento soggettivo discende direttamente dall'essere l'amministratore il destinatario degli obblighi di legge sia per quanto concerne la conservazione delle scritture contabili e della documentazione la cui tenuta è obbligatoria e la cui precedente consegna a costui risulta ufficialmente dimostrata dal verbale di assemblea del 2012, laddove il dolo specifico è parimenti integrato dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, sia per quanto attiene all'omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa all'anno 2012, perfezionatasi il 29 dicembre dell'anno successivo.
Anche in tal caso il dolo specifico, costituito sempre dalla finalità di evadere l'imposta, che deriva secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2C17 - dep. 14/02/2018, Venturini, Rv. 272578), risulta essere stato correttamente individuato dalla Corte distrettuale nel collegamento tra l'inadempimento dichiarativo ed il mancato versamento di alcuna somma sia a titolo di imposte dirette che di IVA, malgrado l'ingente posta debitoria nei confronti dell'Erario per entrambe le imposte che solo per l'IRES è risultata tuttavia superiore alla soglia di punibilità.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non SU55i51011C) elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso conseL;ue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimerdo, ,,onché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ami.iende, equitativamente fissata come in dispositivo P. O. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de