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Sentenza — n. 29693/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29693/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29693/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 febbraio 2020 la Corte d'appello di Catania ha respinto le impugnazioni proposte dagli imputati, Salvatore Rotatore, Salvatore Gangi, Alfio Riela e Pietro Pulvirenti, nei confronti della sentenza del 1 aprile 2019 del Tribunale di Catania, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere, in concorso tra loro, avendo realizzato una piazza di spaccio, ceduto a Davide Castorina 3 grammi di marijuana e a Giacomo Giosué Scavuzzo 1,7 grammi della medesima sostanza), ed erano stati condannati alle pene di un anno e otto mesi di reclusione e 3.333,00 euro di multa, Gangi, Rotatore e Pulvirenti, e di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa Riela, nei cui confronti era stata esclusa la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Salvatore Rotatore, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza assoluta e la manifesta illogicità della motivazione, mediante la quale la Corte d'appello si era limitata a indicare le fonti di prova, senza considerare, né, tantomeno, motivatamente disattendere, gli argomenti difensivi e senza illustrare la valenza indiziante di detti elementi di prova.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Parole chiave

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vendita girovaga contravvenzione bagatellare reati economici rapina concorso proprio confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di ìnammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Rotatore Salvatore, nato a Catania il 7/8/1975 Gangi Salvatore, nato a Catania il 14/12/1989 avverso la sentenza del 25/2/2020 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2020 la Corte d'appello di Catania ha respinto le impugnazioni proposte dagli imputati, Salvatore Rotatore, Salvatore Gangi, Alfio Riela e Pietro Pulvirenti, nei confronti della sentenza del 1 aprile 2019 del Tribunale di Catania, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere, in concorso tra loro, avendo realizzato una piazza di spaccio, ceduto a Davide Castorina 3 grammi di marijuana e a Giacomo Giosué Scavuzzo 1,7 grammi della medesima sostanza), ed erano stati condannati alle pene di un anno e otto mesi di reclusione e 3.333,00 euro di multa, Gangi, Rotatore e Pulvirenti, e di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa Riela, nei cui confronti era stata esclusa la recidiva.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Gangi, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha prospettato un vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, non emergente in modo univoco da quanto osservato dalla polizia giudiziaria nel corso degli appostamenti compiuti nel quartiere Librino della città di Catania (dai quali non era emerso il contenuto delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con i soggetti che successivamente avrebbero acquistato la sostanza stupefacente, né lo svolgimento del ruolo di vedetta che gli era stato addebitato nell'ambito del concorso di persone nel delitto), sottolineando il carattere congetturale dell'affermazione della ravvisabilità di un apporto del ricorrente alla condotta illecita, non essendo neppure stato accertato che gli altri imputati si erano disfatti del denaro e della droga dopo essere stati avvertiti con un fischio dal ricorrente; sia a proposito del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., applicabile anche a reati che non offendono il patrimonio purché commessi per motivi di lucro e compatibile con il riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che nel caso in esame era configurabile, essendo stata corrisposta la somma di 20,00 euro per l'acquisto della droga, peraltro a soggetto diverso dal ricorrente.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Salvatore Rotatore, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza assoluta e la manifesta illogicità della motivazione, mediante la quale la Corte d'appello si era limitata a indicare le fonti di prova, senza considerare, né, tantomeno, motivatamente disattendere, gli argomenti difensivi e senza illustrare la valenza indiziante di detti elementi di prova.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Entrambi i motivi del ricorso proposto da Salvatore Gangi, peraltro pressoché riproduttivi di quelli posti a sostegno dell'atto d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello di Catania, sono manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo, mediante il quale è stato prospettato un vizio della motivazione a proposito della affermazione della partecipazione del Gangi alla condotta delittuosa, partecipazione che sarebbe stata desunta in modo congetturale dai giudici di merito, sulla base del solo dato, di per sé equivoco, di avere il ricorrente conversato con i futuri acquirenti della sostanza stupefacente, oltre che dell'aver emesso un fischio all'arrivo delle automobili di servizio della polizia giudiziaria, è inammissibile, in quanto, attraverso la deduzione di un vizio della motivazione, tende, in realtà, a conseguire una non consentita rilettura degli elementi di prova, allo scopo di conseguirne una valutazione alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica né fondata su travisamenti delle emergenze istruttorie, cosicché detti rilievi, oltre che generici, non possono ritenersi consentiti nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina e altro, Rv. 235716). La Corte d'appello di Catania ha evidenziato l'assoluta univocità di quanto emerso dal servizio di osservazione svolto dalla polizia giudiziaria, attraverso il quale è stata accertata la realizzazione di una articolata organizzazione della attività di cessione di stupefacenti, condotta in collaborazione da tutti e quattro gli imputati e nell'ambito della quale Gangi svolgeva chiaramente la funzione di indirizzare gli acquirenti al soggetto che materialmente custodiva la droga, che provvedeva a consegnarla e a riceverne il relativo corrispettivo (come accertato anche dalla successiva identificazione di due di tali acquirenti, trovati in possesso della sostanza stupefacente), oltre che di avvisare gli altri concorrenti del sopraggiungere della polizia giudiziaria (con un fischio al quale tutti si erano dati alla fuga), traendone in modo logico la prova della partecipazione del Gangi alle condotte contestate: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, essendo stati evidenziati gli elementi univocamente dimostrativi, sulla base delle regole razionali e di massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alle modalità di organizzazione della attività di spaccio nelle cosiddette piazze e al ruolo in tale ambito svolto dalle vedette), della partecipazione del ricorrente alla attività di spaccio, in modo coordinato con tutti i concorrenti nel reato, che è stata censurata esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova, che sono del tutto univoci, così proponendo una doglianza non consentita e manifestamente infondata. 2.2.

Il secondo motivo, relativo alla indebita esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato. Premesso che le Sezioni Unite con la sentenza Dabo hanno chiarito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499), nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità di tale circostanza in considerazione della sistematicità della attività di spaccio, tale da escludere che dalla stessa gli imputati ritraessero un lucro particolarmente modesto, e tale argomento, idoneo a escludere la configurabilità della attenuante, non è stato affatto considerato dal ricorrente, che si è limitato a sottolineare la disponibilità della somma di 20,00 euro da parte di uno dei concorrenti, senza considerare le complessive e articolate modalità di svolgimento dell'attività di spaccio illustrate nella sentenza e la sua sistematica reiterazione, idonee al conseguimento di un lucro non particolarmente modesto, con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale, peraltro generica, censura.

3. Il ricorso proposto da Salvatore Rotatore è inammissibile a causa della sua genericità, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, per la mancata illustrazione della valenza probatoria degli elementi indiziari disponibili e per l'omessa considerazione dei motivi d'appello, disgiunta dalla necessaria illustrazione di questi ultimi, dalla analisi degli elementi di prova non adeguatamente considerati e dall'ineludibile confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale, contrariamente a quanto affermato dal Rotatore, la Corte d'appello ha ribadito la rilevanza degli elementi di prova univocamente dimostrativi della partecipazione del Rotatore alla attività di spaccio, sottolineando che lo stesso era stato visto per quattro volte nell'arco di pochi minuti ricevere del denaro e consegnare un involucro di carta stagnola contenente sostanza stupefacente (come accertato dalla polizia giudiziaria all'esito dei controlli eseguiti sugli acquirenti), per poi consegnare il denaro ricevuto al Pulvirenti, partecipe nella attività di spaccio.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del Rotatore, a causa della sua genericità, sia intrinseca sia estrinseca, per avere del tutto omesso di illustrare il contenuto delle proprie doglianze e di considerare quanto esposto nella sentenza impugnata, che risulta pienamente idoneo a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del Rotatore per la partecipazione alla attività di spaccio.

4. Entrambi i ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di ìnammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Giulio Sarno ( DEPOWTATA PL 2 9 LUG 2021 Akir • CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE G3 àe.) - 3 631-3 1)4 \ M- (-( o 1;24 jee k.),,zboQL p,191)Le, \sLek-Dx-1,- cAJ