Sentenza — n. 29692/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 luglio 2019 la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del 10 settembre 2018 del Tribunale di Messina, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Ruggeri, titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere il reato estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 578-bis cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che, con la pronuncia impugnata, la Corte territoriale non è entrata nel merito delle contestazioni formulate, con riferimento alla confisca dell'immobile sottoposto a sequestro, nonostante la norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen., richiamati dall'art. 12-ter d.lgs. 74 del 2000 siccome introdotta con decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Andava quindi disposto l'annullamento della sentenza limitatamente alla decisione sulla confisca, data la necessità di una decisione sul merito dei motivi di impugnazione, sia pure limitatamente alla decisione sulla confisca. 2.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ruggeri Francesco, nato a Messina il 23/08/1958 avverso la sentenza del 17/07/2019 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del 10 settembre 2018 del Tribunale di Messina, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Ruggeri, titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che, con la pronuncia impugnata, la Corte territoriale non è entrata nel merito delle contestazioni formulate, con riferimento alla confisca dell'immobile sottoposto a sequestro, nonostante la norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen., richiamati dall'art. 12-ter d.lgs. 74 del 2000 siccome introdotta con decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Andava quindi disposto l'annullamento della sentenza limitatamente alla decisione sulla confisca, data la necessità di una decisione sul merito dei motivi di impugnazione, sia pure limitatamente alla decisione sulla confisca. 2.2.
Col secondo motivo è stato di conseguenza invocato l'annullamento della sentenza per omessa motivazione circa le ragioni di impugnazione, atteso che la decisione censurata aveva natura di pronuncia preliminare ed aveva riguardato solamente il decorso del tempo idoneo a prescrivere e la sussistenza dei presupposti per la declaratoria de plano a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha osservato che in ogni caso la Corte territoriale avrebbe avuto l'obbligo di motivare in ordine alla disposta confisca, trattandosi - secondo il Tribunale - di confisca facoltativa.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. 4.1. Vero è infatti che la sentenza impugnata - ed in proposito può procedersi ad esame congiunto dei tre motivi di censura - ha omesso qualsivoglia decisione in ordine al destino della confisca del fabbricato (meglio descritto nel dispositivo della decisione del Giudice peloritano) sito in Messina alla contrada Roccamatore, misura siccome disposta dal Tribunale di Messina con la sentenza del 10 settembre 2018. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l'appellante non aveva fatto espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, e che poteva procedersi de plano alla declaratoria di estinzione per decorso del tempo, facendo difetto evidenti ragioni per un proscioglimento nel merito. 4.1.1. Ciò posto, va da sé che alcuna statuizione sulla confisca è stata assunta, con la conseguente nullità della sentenza in parte qua.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 18/06/2021 Il Consigliere estensor, Il Presidente io C