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Sentenza — n. 29691/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29691/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BRUNI GRAZIELLA, nata a Vinci il 21.8.1966 avverso la sentenza in data 21.2.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 168 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessun pregio riveste la circostanza addotta con il presente ricorso relativa all'insussistenza di sufficienti risorse economiche per pagare i compensi del professionista posto che, come correttamente osservano i giudici medicei, costei, essendo perfettamente a conoscenza dell'entità dei suoi onorari, così come dell'entità dei tributi pagati all'Erario negli anni precedenti, nulla avendo obiettato in termini di un divergente andamento dell'impresa nell'anno in contestazione, era perfettamente in grado di superare l'impasse economica ricorrendo alle associazioni di imprenditori ovvero ai patronati che praticano tariffe di gran lunga ridotte a quelle professionali.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta omissione del contribuente differimento dell'imposizione complicità in sottrazione d'imposta elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
per quanto rileva - nell'art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
art. 168 c.p
per quanto rileva - nell'art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BRUNI GRAZIELLA, nata a Vinci il 21.8.1966 avverso la sentenza in data 21.2.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 21.2.2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la penale responsabilità di Graziella Bruni per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per aver, in qualità di titolare dell'impresa edile Artino, omesso la presentazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a dette imposte per l'annualità 2011 con evasione di importi in entrambi i casi superiori alla soglia di punibilità, pur riducendo la pena inflittale all'esito del primo grado di giudizio ad otto mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1) il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del dolo specifico, non evincibile dal mancato pagamento delle imposte così come ritenuto dalla Corte di Appello, trattandosi di una conclusione assolutamente illogica rispetto alle premesse fattuali, consistenti, invece, nella mancanza di risorse economiche che le consentissero di assolvere agli adempimenti tributari a suo carico; 2.2) il vizio di violazione di legge riferito all'art. 168 cod. pen. che non consentiva al giudice, a fronte della richiesta di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, di confermare la revoca del suddetto beneficio al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 164, quarto comma cod. pen., ovverosia nella constatazione ex post della mancanza originaria dei presupposti per la sua applicabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo, compendiandosi in doglianze che si appuntano sulla valutazione delle risultanze istruttorie sollecitandone un diverso apprezzamento e dunque uno scrutinio precluso a questa Corte, non può essere ritenuto ammissibile. Il dolo specifico, costituito dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, deriva secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (ex multis Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017 - dep. 14/02/2018, Venturini, Rv. 272578): con motivazione intrinsecamente logica e improntata a rigorosa linearità l'elemento soggettivo è stato individuato dalla Corte distrettuale nel collegamento tra l'inadempimento dichiarativo ed il mancato versamento di alcuna somma, avvalorato dalla condotta tenuta dall'imputata, tempestivamente recatasi anche nell'anno 2012, così come negli anni precedenti, dal commercialista per onerarlo di tale adempimento e perciò consapevole dell'obbligo su di lei gravante sia a titolo di imposte dirette che di IVA, del resto dalla stessa sempre assolto in passato.

Nessun pregio riveste la circostanza addotta con il presente ricorso relativa all'insussistenza di sufficienti risorse economiche per pagare i compensi del professionista posto che, come correttamente osservano i giudici medicei, costei, essendo perfettamente a conoscenza dell'entità dei suoi onorari, così come dell'entità dei tributi pagati all'Erario negli anni precedenti, nulla avendo obiettato in termini di un divergente andamento dell'impresa nell'anno in contestazione, era perfettamente in grado di superare l'impasse economica ricorrendo alle associazioni di imprenditori ovvero ai patronati che praticano tariffe di gran lunga ridotte a quelle professionali.

2. Altresì inammissibile deve ritenersi il secondo motivo in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze articolate in punto di revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice in relazione al beneficio concessole con sentenza del Tribunale di Pistoia passata in giudicato il 25.11.2009 e confermata dalla Corte distrettuale. Nessun rilievo spiega infatti la circostanza che la sospensione condizionale oggetto di revoca fosse stata applicata alla ricorrente con una sentenza di patteggiannento: il richiamo operato dell'art.444 c.p.p., terzo comma all'istituto della sospensione condizionale della esecuzione della pena comporta necessariamente che - in relazione al combinato disposto tra la norma del codice di rito e quella del codice penale - le parole "sentenza di condanna", "condanna", e "condannato", contenute negli artt. 163, 164 e 165 c.p. per quanto rileva - nell'art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

Conseguentemente del tutto corretta deve ritenersi la revoca del beneficio della sospensione condizionale, seppur riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019 - dep. 13/11/2019, Orofino, Rv. 277332; Sez. 1, Sentenza n. 19949 del 06/12/2013 - dep. 14/05/2014, Patrucchi, Rv. 263186; Sez. 1, 11 marzo 2008, n. 13799, Di Gaspare, Rv. 240509). Segue all'esito della declaratoria di inammissibilità, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 18.6.2021 Il Consigliere estensore Il P