Sentenza — n. 29688/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Razzino Pasquale era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 150 cod.pen, art. 69 cod.proc.pen, art. 27 comma 2 Cost; Sentenza — n. 29688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Razzino Pasquale, nato a Mondragone il 26/07/1945 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Razzino Pasquale era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all'imputato Razzino. 2.2. Con il secondo motivo deduce di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata riduzione di un terzo di pena in conseguenza della scelta di essere giudicato con il giudizio abbreviato. 2.3. Con il secondo motivo deduce di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod.pen. In data 28 aprile 2021, il difensore dell'imputato ha trasmesso certificato di morte di Razzino Pasquale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato, come attestato dal certificato di morte, avvenuta il 13/04/2021. Ritiene questa Corte che la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 150 cod.pen., debba essere quella "per morte dell'imputato" e ciò per una duplice ragione: il disposto normativo dell'art. 69 cod.proc.pen., intervenuto in epoca successiva alla promulgazione del codice penale che prevede tale formula, e, in secondo luogo, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della norma costituzionale di cui all'art. 27 comma 2 Cost. che stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'im