Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29688/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29688/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29688/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Razzino Pasquale era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 150 cod.pen, art. 69 cod.proc.pen, art. 27 comma 2 Cost; Sentenza — n. 29688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione di soccorso condono delle spese procedurali dichiarazione fiscale tardiva circostanza attenuante ritardo ingiustificato dell'azione penale donazione a causa di morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 150 cod.pen
Ritiene questa Corte che la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 150 cod.pen., debba essere quella "per morte dell'imputato" e ciò per una duplice ragione: il disposto normativo dell'art.
art. 69 cod.proc.pen
art. 27 comma 2 Cost
69 cod.proc.pen., intervenuto in epoca successiva alla promulgazione del codice penale che prevede tale formula, e, in secondo luogo, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della norma costituzionale di cui all'art. 27 comma 2 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Razzino Pasquale, nato a Mondragone il 26/07/1945 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Razzino Pasquale era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all'imputato Razzino. 2.2. Con il secondo motivo deduce di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata riduzione di un terzo di pena in conseguenza della scelta di essere giudicato con il giudizio abbreviato. 2.3. Con il secondo motivo deduce di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod.pen. In data 28 aprile 2021, il difensore dell'imputato ha trasmesso certificato di morte di Razzino Pasquale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato, come attestato dal certificato di morte, avvenuta il 13/04/2021. Ritiene questa Corte che la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 150 cod.pen., debba essere quella "per morte dell'imputato" e ciò per una duplice ragione: il disposto normativo dell'art. 69 cod.proc.pen., intervenuto in epoca successiva alla promulgazione del codice penale che prevede tale formula, e, in secondo luogo, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della norma costituzionale di cui all'art. 27 comma 2 Cost. che stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'im