Cassation court annuls criminal sentence regarding minimum penalty due to unconstitutional legislative change ignored by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's criminal judgment regarding the sentencing calculation while upholding the finding of criminal responsibility. The appellant argued that the appellate court failed to account for a Constitutional Court decision invalidating the previous statutory minimum of eight years. The court ruled that the lower court ignored this new legal framework without justification, necessitating a retrial on the penalty amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.; Art. 136, cod. proc. pen.: When a lower court renders a judgment after a Constitutional Court decision invalidates the statutory minimum penalty applicable at the time, the lower court must reconsider the sentencing to align with the new legal framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Li Massimiliano, nato a Firenze il 13/03/1992 avverso la sentenza del 13/01/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 6 aprile 2016 del Tribunale di Firenze resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Massimiliano Li era stato condannato, unitamente alle sanzioni accessorie interdittive e all'espulsione dallo Stato a pena espiata previa rivalutazione di responsabilità, alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, comma 1 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, fatta eccezione per il denaro oggetto di sequestro e quindi di confisca e devoluzione al Fondo unico giustizia.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato contestato il mancato Nievo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, sì che la pena base determinata risultava ben superiore al minimo edittale ripristinato in sei anni di reclusione, mentre la Corte territoriale nulla aveva detto in relazione alla modifica del quadro normativo, omettendo qualsivoglia indicazione delle ragioni per le quali aveva mantenuto la precedente determinazione sanzionatoria.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. 4.1. La pronuncia della Corte territoriale è intervenuta successivamente alla decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in forza della quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 del d.P.R. 309 del 1990 nella parte in cui determinava in anni otto di reclusione il limite minimo edittale. Ciò posto, la sentenza impugnata non ha preso alcun tipo di posizione in ordine al fatto nuovo, che ha in ogni caso creato un mutamento nel sistema normativo. D'altronde la Corte territoriale si è limitata al riguardo a disattendere il gravame nella parte in cui era stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, non spendendo parola in proposito ancorché la prima decisione avesse espressamente ancorato la pena base ai minimi edittali di cui al comma 1 cit., nella versione in vigore anteriormente alla decisione di costituzionalità.
Vero è peraltro che è stato anche sostenuto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la Corte di cassazione può rideterminare, così annullando senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal giudice di merito e disporre l'aumento per la continuazione nella medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, Palma, Rv. 279231).
In specie, se il primo Giudice aveva determinato l'entità del trattamento sanzionatorio in relazione al minimo edittale di anni otto di reclusione, la Corte territoriale ha invece confermato la dosimetria nonostante il già avvenuto venir meno di tale parametro di riferimento, senza somministrare alcuna motivazione in proposito e in definitiva non tenendo conto della modifica normativa così introdotta, che di per sé potrebbe comportare anche una modificazione delle altre statuizioni. 4.2. Non vi è invece questione in ordine all'accertamento di responsabilità, atteso che in proposito non è stata neppure proposta censura di alcun tipo.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Va invece dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità a norma dell'art. 624 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Cos