Sentenza — n. 29685/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Postu Marian nato in Romania il 05/09/1980; Ciubotaru Fanel nato in Romania il 27/04/1956; avverso la sentenza del 19/11/2020 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 111 comma 6 Cost, art. 175 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 19 novembre 2020, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 9 novembre 2018, con cui erano stati condannati Postu Marian e Ciubotaru Fanel, riqualificava i fatti contestati ai sensi dell'art. 256 comma 1 lett. A) del Dlgs. 152/06, rideterminando la pena applicata a ciascuno dei due appellanti.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Postu Marian nato in Romania il 05/09/1980; Ciubotaru Fanel nato in Romania il 27/04/1956; avverso la sentenza del 19/11/2020 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 19 novembre 2020, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 9 novembre 2018, con cui erano stati condannati Postu Marian e Ciubotaru Fanel, riqualificava i fatti contestati ai sensi dell'art. 256 comma 1 lett. A) del Dlgs. 152/06, rideterminando la pena applicata a ciascuno dei due appellanti.
2. Avverso la predetta sentenza, Postu Marian e Ciubotaru Fanel, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Rappresentano la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen., 546 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al quinto motivo di gravame, inerente l'omessa pronunzia del tribunale in relazione alla invocata concessione del beneficio della non menzione; la mancanza di motivazione per omessa pronunzia in ordine al gravame in cui si lamentava l'inosservanza dell'art. 175 cod. proc. pen. per mancata concessione del beneficio della non menzione; la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al beneficio ex art. 175 cod. proc. pen. su cui era rimasto silente il primo giudice. In particolare, in sede di conclusioni formulate nel giudizio di appello, come risulta dal relativo verbale di udienza, oltre che dalla stessa sentenza appellata, risulterebbe che la difesa chiese l'applicazione dei "benefici di legge", tali dovendosi ritenere quelli previsti dagli artt. 163 e 175 cod. proc. pen. Neppure la corte di appello, oltre che il primo giudice, si sarebbe al riguardo pronunziata. Pur in presenza della incensuratezza degli imputati e della assenza di elementi negativi che avrebbero fondato una rispsota positiva.
4. Il ricorso è infondato. Si premette che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf.
Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Nell'esaminare la sentenza impugnata, deve altresì tenersi conto del principio per il quale le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4 - , n. 34754 del 20/11/2020 Rv. 280244 - 05).
Tanto si rinviene anche nel caso in esame, in cui la corte ha fatto riferimento alla gravità del fatto nella parte della sentenza in cui ha sottolineato, dopo avere indicato una condotta di raccolta e trasporto abusivo di rottami connotata da un allarmante contesto di illecito recupero, un "non favorevole giudizio di offensività complessiva del fatto" ed ha quindi escluso la sussistenza delle attenunati generiche aggiungendo che "nessuna specifica allegazione del ricorrente induce a rilevare il valore pressoché irrisorio del profitto perseguito".
Profili questi in alcun modo specificamente contestati e contrastati dai ricorrenti.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sperse processuali.