Sentenza — n. 29684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2020 confermava la sentenza del tribunale di Como del 27 marzo 2018 con la quale, tra gli altri, Lailici Kujtim era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 110 81 cod. pen. 73 commi 6 DPR 309/90. Avverso la predetta sentenza, Lailici Kujtim, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 169 cod. proc. pen, art. 295 cod. proc. pen, art. 165 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., con riguardo alla nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento ex art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen. Si contesta, innanzitutto, l'affermazione della corte per cui lo stato di latitanza comporterebbe per ciò solo una colpevole ignoranza del procedimento. Inoltre, emergerebbe il travisamento di dati istruttori per avere i giudici omesso di citare passaggi della sentenza del tribunale di Tirana, essendo mancata la analisi della dinamica dell'arresto del ricorrente, avvenuto in territorio albanese, la quale dimostrerebbe l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lailici Kujtinn nato in Albania il 16/10/1961; avverso la sentenza del 21/02/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Rallo Roberto che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2020 confermava la sentenza del tribunale di Como del 27 marzo 2018 con la quale, tra gli altri, Lailici Kujtim era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 110 81 cod. pen. 73 commi 6 DPR 309/90.
2. Avverso la predetta sentenza, Lailici Kujtim, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della corte di appello circa la correttezza della dichiarazione di latitanza del ricorrente. Si osserva che le ricerche di polizia giudiziaria dell'imputato non sarebbero esaustive. In proposito si evidenzia come dagli atti processuali emerga che il ricorrente aveva particolari legami con una specifica località Albanese (Fushe Kruje), con conseguente obbligo per la p.g. incaricata di avviare ricerche internazionali nei suoi confronti. Ed invero, nel riportare un sunto di intercettazioni, l'ordinanza cautelare fornirebbe un resoconto del dialogo del ricorrente con altro soggetto coinvolto nell'inchiesta, in cui il primo comunicava di avere lasciato il proprio veicolo a Fushe Kruje.
Così emergendo una municipalità di sicuro recapito all'estero dell'imputato, presso cui avrebbero dovuto svolgersi le ricerche della polizia giudiziaria, invece omesse. Con conseguente nullità del decreto di latitanza del Gip del 13 marzo 2015. Tanto sarebbe confermato da un porvvedimento del Tribunale di Tirana, allegato alla memoria difensiva della difesa del 21 febbraio 2020, in cui risulterebbe la residenza dell'imputato proprio a Fushe Kruje. Si sostiene, altresì, di reiterare in ogni suo aspetto la già sollevata osservazione inerente l'omessa effettuazione, da parte della polizia giudiziaria, di ricerche mediante interrogazione del sistema penitenziario albanese.
E in proposito specificamente si rileva che dal verbale di vane ricerche del 10 marzo 2015 risulterebbe il mancato reperimento in Italia del ricorrente e l'assenza di ogni valido domicilio in capo a quest'ultimo. A fronte di tale premessa si osserva come alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, in ordine alle ricerche svolte in rapporto alla dichiarazione di latitanza, si imporrebbe a carico della polizia giudiziaria, ancor prima della dichiarazione di latitanza stessa, un onere di utilizzare le informative desumibili dal Sistema informativo di cui alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ovvero dall'Interpol, per i paesi non aderenti a tale accordo e più in generale gli elementi informativi che possano acquisirsi in sede di collaborazione fra forze di polizia.
In altri termini, la mancanza di necessità di ricerche internazionali ex art. 169 cod. proc. pen., imporrebbe anche la previa consultazione di sistemi informativi personali di assistenza giudiziaria e/o fra le forze delle polizia nazionali, comprensi i sistemi penitenziari esteri, ove si ritenga che il ricercato possa avere trovato rifugio all'estero, come l'Albania nel caso in esame. Da qui la negligenza delle forze di polizia giudiziaria in ragione della mancata consultazione del sistema penitenziario aderente al sistema Interpol simultaneamente alla dichiarazione di latitanza.Ove tale consultazione fosse ricondotta solo ad un momento successivo alla emissione del decreto di latitanza sarebbero nulle le notifiche successive al decreto di latitanza e riguardanti il processo di primo grado, compreso il decreto che dispone il giudizio del 16.11.2016 e notificato il 20 aprile del 2017.
In ragione dell'obbligo della polizia giudiziaria di un constante controllo di informazioni desumibili dai sistemi internazionali verificabili. Sotto il profilo sostanziale, si aggiunge che difetterebbero nel decreto di latitanza gli elementi indicativi della volontà del ricorrente di sottrarsi alla esecuzione della misura cautelare. Siccome con esso apoditticamente si sostiene che l'imputato si sarebbe sottratto volontariamente alla esecuzione della misura cautelare personale applicatagli. Sarebbe insufficiente al riguardo la postuma spiegazione di tale aspetto fornita dai giudici di merito.
Basata su un travisamento dei dati processuali. Atteso che, diversamente da quanto sostenuto, il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza delle vicende occorse al sodalizio ed a suoi componenti prima dello svolgimento della sua attività. E in particolare del precedente arresto di un coimputato che avrebbe richiesto il suo successivo intervento. Come anche non avrebbe mai avuto contezza di investigazioni già attivate da Autorità italiane.
2. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., con riguardo alla nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento ex art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen. Si contesta, innanzitutto, l'affermazione della corte per cui lo stato di latitanza comporterebbe per ciò solo una colpevole ignoranza del procedimento. Inoltre, emergerebbe il travisamento di dati istruttori per avere i giudici omesso di citare passaggi della sentenza del tribunale di Tirana, essendo mancata la analisi della dinamica dell'arresto del ricorrente, avvenuto in territorio albanese, la quale dimostrerebbe l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
In particolare, dalla lettura della citata sentenza del tribunale di Tirana, risulterebbe che il ricorrente sarebbe stato arrestato per traffico di stupefacenti dalla polizia albanese il 28 gennaio 2014 alle 15.30 al porto di Valona, all'atto di imbarcarsi su un traghetto per Brindisi. Da tale dinamica emergerebbe l'assenza della volontà dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento cautelare e quindi a un procedimento penale avviato a suo carico e all'epoca in fase investigativa.Tanto che stava per rientrare in Italia a bordo del medesimo autoveicolo utilizzato in precedenza per i suoi viaggi in Italia.
Quindi, l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza di attività investigativa a suo carico, con possibile futuro procedimento penale. Mancata consapevolezza protrattasi sino al 1/10/2019, alla luce del sistema di notifiche riguardanti l'imputato latitante. Egli, infatti, non avrebbe ricevuto alcuna notifica degli atti del procedimento penale a carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati. Appare corretta la determinazione della corte di appello in ordine alla completezza e adeguatezza delle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria. Decisione invero in linea con il principio secondo il quale l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza.
Ne consegue che non è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio. (Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011 (dep. 15/02/2012 ) Rv. 252154). In tal senso, più di recente le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che latitanza e irreperibilità rappresentano il convergere di condizioni soggettive profondamente diverse e fra loro non assimilabili, vuoi sul piano delle garanzie e delle correlative strutture normative di riferimento, vuoi su quello delle reciproche "compatibilità" sul versante degli sviluppi ermeneutici.
Con la conseguenza per cui, per quanto qui di interesse, va esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia per rendere applicabile anche alla disciplina della latitanza il regime delle ricerche all'estero di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen., prodromico alla declaratoria di irreperibilità e, tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili fra loro la condizione della irreperibilità e quella della latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice.
Solo ove dalle indagini emergano concreti elementi, che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell'imputato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014 Rv. 258793 - 01; cfr. anche più di recente Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017 Rv. 270569 - 01). 1.1. Coerentemente con tali principi, come anticipato, la corte ha evidenziato la mancata emergenza, dagli atti, di precisi luoghi ubicati all'estero ove fosse rinvenibile la presenza del ricorrente, come del resto conferma la stessa difesa, laddove ritiene di rinvenire una tale indicazione nella conversazione con la quale il ricorrente avrebbe comunicato al suo interlocutore di avere lasciato la propria auto a Fush Kruje, trattandosi all'evidenza di un'affermazione che non può assumere in alcun modo la connotazione, richiesta ai fini in esame, della indicazione della presenza della persona ricercata di un dato luogo all'estero; deponendo, piuttosto ed al più - nel quadro di una condotta che secondo l'ipotesi cautelare vedeva l'imputato aver lasciato l'Albania per recarsi in Italia -, proprio per l'abbandono di quel luogo da parte dell'interessato, tanto da avervi lasciato la sua auto. 1.2.
Al contrario, è fondato il rilievo dell'assenza di dati da cui presumere la volontaria sottrazione dell'interessato alla esecuzione del porvvedimento cautelare. E' certamente condivisibile e da riaffermare in questa sede il principio per cui in tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni. E' tuttavia necessario che . le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016 Rv. 268827 - 01).
Nulla è stato illustrato in proposito dalla corte di Appello. A fronte di un capo di imptazione rigaurdante il concorso nel reato ex art. 73 DPR 309/90 tra l'odierno ricorrente e altri coimputati, i giudici di merito hanno sostenuto che essendo il ricorrente subentrato ad altro corriere precedentemente arrestato, per effettuare il trasporto di un nuovo quantitativo di sostanza stupefacente concordato tra i coimputati presenti in Italia e l'organizzatore della spedizione presente in Albania e rimasto ignoto, lo stesso avrebbe dovuto essere certamente a conoscenza dell'avvenuta attivazione di investigazioni e, quindi, della possibilità di emissione a suo carico di un'ordinanza cautelare.
Affermazione quest'ultima destituita di fodamento quanto alla indicazione di dati idonei a fondare la formulata presunzione, atteso che nulla in ordine alla dinamica che avrebbe portato al coinvolgimento, quale nuovo corriere, dell'imputato - almeno nei termini in cui è illustrata in sentenza - depone nel senso di far ragionevolmente ipotizzare che lo stesso avesse anche cognizione dell'arresto del precedente corriere, in luogo della possibilità, piuttosto, di essere stato contattato senza nulla conoscere di quanto in precedenza avvenuto in ordine a tale punto.
La fondatezza di quest'ultima esaminata censura, assorbe e rende inutile l'esame dell'ulteriore motivo.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Milano.
P.Q.M.
annulla la