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Sentenza — n. 29682/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello di Potenza; nel procedimento a carico di Petrizzo Rosita nata a Polla il 24/01/1986; avverso la sentenza del 05/04/2019 del tribunale di Lagonegro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvvediemnto impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Amodeo Domenico che ha insistito per il rigetto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen; Sentenza — n. 29682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) del dlgs. 74/2000 con riferimento all'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna. Avrebbe altresì omesso di disporre la confisca diretta o per equivalente, di cui all'art. 12 bis del decreto Legislativo citato, in ordine agli importi costituenti l'ammontare delle imposte evase.

Parole chiave

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rigetto provvisorio dell'opposizione ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
12-bis del citato dlgs.: invero la disposizione invocata, che stabilisce in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 322-ter cod. pen
158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello di Potenza; nel procedimento a carico di Petrizzo Rosita nata a Polla il 24/01/1986; avverso la sentenza del 05/04/2019 del tribunale di Lagonegro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvvediemnto impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Amodeo Domenico che ha insistito per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

E CONSDIERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale di Lagonegro, con sentenza del 5 aprile 2019 ha condannato Petrizzo Rosita in relazione al reato di cui all'art. 4 del Dlgs. 74/2000 LT 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge avendo il tribunale omesso di applicare la pena accessoria di cui all'art. 12 comma 1 lett.

e) del dlgs. 74/2000 con riferimento all'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna. Avrebbe altresì omesso di disporre la confisca diretta o per equivalente, di cui all'art. 12 bis del decreto Legislativo citato, in ordine agli importi costituenti l'ammontare delle imposte evase.

4. Il ricorso proposto è fondato. Il Tribunale di Lagonegro ha, con la sentenza impugnata, affermato la penale responsabilità di Petrizzo Rosita in ordine alla imputazione contestatale, condannindola a pena detentiva e disponendo altresì, a carico della stessa l'applicazione di sanzioni accessorie previste dal dlgs n. 74 del 2000, per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, omettendo tuttavia di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett.

e) del citato decreto. Eguali considerazioni devono formularsi con riguardo alla mancata confisca ai sensi dell'art. 12-bis del citato dlgs.: invero la disposizione invocata, che stabilisce in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti (tra cui quello in esame), la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè dell'ammontare delle imposte evase dalla ricorrente a seguito della mancata presentazione da parte sua della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno di imposta 2011, è entrata in vigore, a seguito delle modifiche apportate per effetto del dlgs. n. 158 del 2015, in data 22 ottobre 2015, e quindi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei redditi omessa dall'imputata.

Tuttavia, tra tale disposizione e quella analoga, vigente all'epoca dei fatti contestati, sussiste continuità normativa, come precisato da questa Suprema Corte, laddove si è osservato che in materia di reati tributari la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12- bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n: 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 Rv. 268386 - 01).

Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla mancata confisca e alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. Occorre aggiungere che nel caso in esame l'annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio perché nell'occasione, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente.

Richiedendo l'accertamento in questione una serie di possibili attività istruttorie che sono precluse a questa Corte, l'annullamento parziale della sentenza impugnata va disposto con rinvio (cfr. in tal senso Sez. 3 - , n. 3165 del 22/11/2019 (dep. 27/01/2020 ) Rv. 278637 - 01).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al tribunale di Lago