Sentenza — n. 29681/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Rovigo, la quale aveva condannato Floriano Piva alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della Multiservice s.r.., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui reddito o sul valore aggiunto, occultava o comunque distruggeva, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione (nella specie, nove autofatture emesse nell'anno 2008 e nove fatture emesse nell'anno 2008 nei confronti di Cori International), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della predetta società. Fatto commesso in Rovigo il 21 maggio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa °nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Piva Floriano, nato a Padova il 18/04/1958 avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Luigi Lodovici del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Merlene Di Costanzo del foro di Rovigo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Rovigo, la quale aveva condannato Floriano Piva alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della Multiservice s.r.., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui reddito o sul valore aggiunto, occultava o comunque distruggeva, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione (nella specie, nove autofatture emesse nell'anno 2008 e nove fatture emesse nell'anno 2008 nei confronti di Cori International), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della predetta società. Fatto commesso in Rovigo il 21 maggio 2014.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, considerando che, nella, specie non vi è prova dell'occultamento e nemmeno della distruzione, sicché il reato dovrebbe ritenersi istantaneo in virtù del favor rei. Aggiunge il difensore che la condotta del Piva sarebbe incolpevole, in quanto assunse la carica dopo l'emissione della fatture in esame e non conseguì alcun profitto o utile. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte d'appello non avrebbe applicato i principi affermati da Sez. 3 n. 11464 del 2019, sicché, in assenza della prova dell'esistenza delle scritture poi occultate o distrutte, non sarebbe configurabile l'elemento oggettivo del reato. In ogni caso, il reato non sarebbe configurabile poiché il processo verbale di accertamento fiscale ha consento la ricostruzione dei redditi e la quantificazione del volume di affari della società con riferimento all'anno 2008. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con riguardo all'esame dell'imputato e l'acquisizione della produzione documentale, da cui emergerebbe l'estraneità del Piva nei fatti a lui ascritti.4.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Corte d'appello fornito alcuna prova in ordine alla consapevolezza e al guadagno che il Piva avrebbe conseguito dalla nomina di amministratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché fattuale e perché, in ogni caso, ripropone le medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici, e con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico.
2. Il secondo e il quarto motivo, la cui trattazione logicamente precede quella degli altri, in quanto si contesta l'affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili perché deducono censure di contenuto fattuale.
3. Secondo quanto accertato dalla Corte di appello, il reato in esame si inserisce in una vicenda più articolata, che ha visto coinvolti diversi soggetti, in relazione all'importazione di pellame dall'estero, per la quale ci si è avvalsi del regime previsto per i depositi fiscali iva ai sensi dell'art. 50-bis I. n. 497 del 1993, che prevede il temporaneo congelamento dell'obbligo tributario e il pagamento dell'imposta solo nel momento in cui i beni vengono prelevati dal deposito. In questo contesto, fu individuata la Multiservice s.r.I., la quale svolse la sua attività principalmente nel 2008, effettuando operazioni di importazione di pelli bovine per un importo di oltre 900 mila euro, che non hanno trovato riscontro nella contabilità della società; al momento del sopralluogo, avvenuto nel 2014, nella sede sociale, presso lo studio di un commercialista, non furono reperiti i registri i.v.a., sui quali avrebbero dovuto essere annotate le autofatture emesse dalla società per l'estradizione dei beni dai depositi i.v.a.
A tal proposito, l'imputato, che assunse formalmente la carica di amministratore il 28 maggio 2009, ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna documentazione contabile dal precedente amministratore, tale Contin, che conosceva perché suo vicino di casa, sebbene lo avesse sollecitato verbalmente più volte.
4. Così ricostruiti i contorni fattuali dalla vicenda, la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto immune da aporie logiche, ha ritenuto incongruente e inattendibile la versione del Piva, essendo sprovvista di qualsivoglia riscontro documentale, posto che egli non sollecitò mai formalmente, come sarebbe stato doveroso, la consegna della documentazione contabile della società di cui era diventato amministratore, e considerando che, a fronte della mancata consegnata di detta documentazione nonostante le ripetute e asserite richieste verbali, egli non svolse mai alcuna formale contestazione.
Da tali elementi, la Corte di merito ha ritenuto, in maniera non implausibile, del tutto indimostrata la prospettazione difensiva secondo cui il Piva non ricevette le scritture contabili della società di cui era amministratore e di essersi completamente disinteressato della documentazione contabile, anche considerando, elemento valorizzato dalla Corte di merito, che egli era già stato condannato, con sentenza del 20 gennaio 2005 emessa dal Tribunale di Padova, proprio per lo stesso delitto qui in contestazione, sicché, quando, nel maggio 2009, divenne amministratore della Multiservice s.r.I., era ben consapevole degli obblighi inerenti alla carica assunta.
Oltre a ciò, va evidenziato che la sussistenza della contabilità trova poi conferma nel fatto che alcune fatture riferibili alla società furono reperite presso terzi; ne segue che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, dep. 26/09/2018, Vitali, Rv. 274862-01).
5. I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno evidenziato che la documentazione contabile reperita, in modo frammentario, dalla G.d.F. presso gli spedizionieri e gli uffici doganali tramite i controlli incrociati tra i soggetti debitori di imposta ha determinato l'impossibilità di ricostruire con esattezza e in modo certo il volume d'affare della società, il che non esclude la sussistenza del reato, in quanto, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (ex multis, cfr.
Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019 - dep. 14/02/2019, Ferrigni, Rv. 275005; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 - dep. 26/09/2018, Vitali, Rv. 274862-02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012 - dep. 21/09/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009 - dep. 12/10/2009, Acerbis, Rv. 244619).
6. Il terzo motivo è inammissibile perché generico.Invero, la richiesta di sentire nuovamente dell'imputato (che pure ha reso l'esame nel dibattimento di primo grado) e di acquisire una non meglio precisata documentazione difetta del requisito della decisività, non spiegando in che modo tali nuove acquisizioni probatorie inciderebbero sull'apparato motivazionale sopra indicato, con cui i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato.
7. Il primo motivo è inammissibile. 7.1. Va osservato che la condotta del reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 269898). 7.2.
Si osserva che, come emerge dal capo di imputazione, la condotta ascritta al ricorrente si riferisce alternativamente all'occultamento e alla distruzione delle scritture contabili; per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, l'imputato, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile fosse stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione. Nel caso in esame, una prova del genere, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) non è stata fornita, né risulta ictu °cui/ dagli atti; di conseguenza, essendo stata accertata la condotta di occultamento in data 21 maggio 2014, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni - ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I) d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - maturerà il 21 maggio 201.4.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa °nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 0