Sentenza — n. 29678/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili, perché i motivi deducono censure, per larga parte di contenuto fattuale, che sono state rigettate dalla Corte d'appello con motivazione esente da errori di diritto e da illogicità manifeste. I motivi relativi all'affermazione di penale responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante (primo motivo di ricorso di Sajid, primo e secondo motivo del ricorso di Rana) sono inammissibili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità sulla base del verbale di perquisizione &sequestro, obliterando le dichiarazioni di innocenza rese dall'imputato, e considerando che nella valigia furono rinvenuti i documenti relativi a tale Alis Alman. In ogni caso, non vi è prova che l'imputato fosse a conoscenza di ciò che era contenuto nella valige4 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Yousaf Sajid, nato in Pakistan il 15/02/1990 Ahmed Rana Ljaz, nato in Pakistan il 06/07/1971 avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. Piergiorgio Manca per Ahmed Rana Ljaz e avv. Emilio Sanchez De Las Heras per Yousaf Sajid, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Sajid Yousaf e Rana Ljaz Ahmed alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, al fine di cederlo a terzi, sei involucri contenenti complessi gr. 2.111,39 di eroina, dalla quale erano ricavabili 84.455 dosi singole medie.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di Sajid Yousaf è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilità, sebbene, secondo la prospettazione difensiva, il comportamento di Yousaf sia qualificabile quale connivenza non punibile; aggiunge il ricorrente che nemmeno sarebbe sussistente l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo lo Yousaf nemmeno a conoscenza del fatto che nelle valigie vi fosse sostanza stupefacente . 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti con motivazione illogica, in quanto l'imputato non era a conoscenza del quantitativo di stupefacente rivenuto nelle valigie, dove, peraltro, vi erano i documenti di identità di altro soggetto, e, in ogni caso, senza considerare il ruolo di mero corriere svolto dallo Yousaf, il suo stato di incensuratezza e il manifestato pentimento. Il ricorrente, infine, censura la quantificazione della pena, stimata eccessiva.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di Rana Ljaz Ahmed si articola in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità sulla base del verbale di perquisizione &sequestro, obliterando le dichiarazioni di innocenza rese dall'imputato, e considerando che nella valigia furono rinvenuti i documenti relativi a tale Alis Alman. In ogni caso, non vi è prova che l'imputato fosse a conoscenza di ciò che era contenuto nella valige4 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi prova che l'imputato fosse consapevole del quantitativo nascosto nelle due valige. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. ,62-bis e 133 cod. pen., in quanto la pena inflitta sarebbe proporzionata e fondata sulla valorizzazione di circostanze congetturali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi deducono censure, per larga parte di contenuto fattuale, che sono state rigettate dalla Corte d'appello con motivazione esente da errori di diritto e da illogicità manifeste.
2. I motivi relativi all'affermazione di penale responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante (primo motivo di ricorso di Sajid, primo e secondo motivo del ricorso di Rana) sono inammissibili.
3. Come emerge dalla sentenza di primo grado, il 28 giugno 2019, verso le ore 17, fu controllata la struttura alberghiera denominata Domus Anagnina, sita in Roma, in via Polistena 3/5, in quanto era pervenuta una segnalazione in ordine all'arrivo di un cittadino pakistano; gli operanti, all'interno dell'appartamento n. 110, controllarono i documenti dei due imputati, risultati nervosi, sicché si procedette alla perquisizione domiciliare della camera, che era in uso esclusivo ai due, nel corso della quale furono individuate due valigie; all'interno di una furono rinvenuti: cinque involucri di eroina del peso complessivo lordo pari a 6,573 kg.; 92 panetti d mannitolo, pari a 2,7 kg.; una macchina per il confezionamento sotto vuoto e due confezioni di sacchetti di plastica; due passaporti intestati a Ali Salman e un passaporto e una carta di identità intestate a Ashraf Mohammed Wadded, documentazione contabile e quaderni manoscritti riconducibili a Ali Salman.
Nell'altra valigia furono rinvenuti un involucro di eroina del peso di 455 gr. e un passaporto intestato a Ali Salman. Nel corso della perquisizione furono inoltre sequestrati biglietti ferroviari, la somma di 2650 euro, altri documenti (una carta d'identità, due patenti e un permesso di soggiorno) intestati a Ali Salman e quattro telefoni cellulari.
4. Orbene, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base dell'evidente stato di flagranza di reato, essendo le valigie contenenti la droga state rinvenute nella stanza che era nell'esclusiva disponibilità degli imputati.
La Corte di merito, nel solco tracciato dal primo giudice, ha ritenuto non credibili le confuse giustificazioni rese dagli imputati, sia perché non supportate da alcun elemento di riscontro, sia perché contrasta con la logica comune che essi avessero intrapreso lunghi e costosi viaggi per recarsi a svolgere imprecisate attività di lavoro, intermediate da un soggetto a loro sconosciuto e da svolgersi in mancanza di qualsivoglia prova a tal riguardo. Parimenti, la tesi secondo cui tale Sani avesse consegnato la valigia all'Ahmed, che egli non conosceva, è stata stimata inverosimile e priva di riscontro, non trovando altra logica spiegazione la circostanza che i due si fossero recati in un albergo a ritirare due valigie da una sconosciuto, se non nel fatto di ricevere l'eroina da poi cedere a terzi, anche considerando che, come rilevato al primo giudice, nessun dei due imputati ha fornito alcun elemento utile per ricostruire, in modo verosimile, il rapporto con l'Ali e il suo eventuale rintraccio.
Si tratta di una motivazione priva di illogicità manifeste che, quindi, supera il vaglio di legittimità.
5. Per le stesse ragioni sono inammissibili le censure dirette a contestare la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo. Invero, la Corte di appello ha evidenziato l'indicata situazione di flagranza e il dato ponderale dello stupefacente contenuto in una delle due valigie, che evidentemente era noto ai due imputati, risultando di immediata percezione il peso della valigia da loro detenuta e che essi, quantomeno nel riceverla e nel maneggiarla, avevano potuto direttamente constatare.
6. Inammissibili sono le residue censure ad oggetto il trattamento sanzionatorio. 6.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno escluso la sussistenza di elementi valorizzabili a tal proposito, elementi che, peraltro, nemmeno emergono dai ricorsi, posto che la situazione di incensuratezza, di per sé sola, per espressa previsione di legge è inidonea a giustificare una mitigazione di pena. 6.2. Altrettanto generiche sono le residue doglianze, anche considerando che il primo giudice ha determinato la pena base in misura prossima al minimo edittale valorizzando l'incensuratezza degli imputati e la loro condizione di fragilità sociale ed economica, pena che, come rilevató dalla Corte di appello con apprezzamento fattuale logicamente motivato - e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità -, è insuscettibile di ulteriore mitigazione in ragione della obiettiva gravità della condotta, sintomatica di collegamenti con ambienti criminali di spessore.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa