Sentenza — n. 29677/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINERVA TOMMASO, nato a Taviano il 24.9.1958 avverso la sentenza in data 27.1.2020 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Salvatore Bruno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 131 bis cod. pen, art. 2392 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, Grisetti, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez. 3, Sentenza n. 4770 del 26/01/2021 - dep. 08/02/2021, Cappabianca, Rv. 280375/che puntualizza come l'impiego del pronome indefinito "chiunque" nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152 non consenta l'introduzione di surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità). Ciò chiarito, la conclusione cui giungono i giudici è insuscettibile di censure.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINERVA TOMMASO, nato a Taviano il 24.9.1958 avverso la sentenza in data 27.1.2020 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Salvatore Bruno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27.1.2020 la Corte di Appello di Lecce ha ) integralmente confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e di €2.600 di ammenda inflitta a Tommaso Minerva dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di giudizio in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256primo comma lett.
a) e b) d. Igs. 152/2006 per avere /in assenza di autorizzazione .. effettuato attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non A pericolosi, riversati su un terreno di proprietà della Italiana Resine s.r.l. di cui egli era amministratore.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 121 e 178 primo comma cod. proc. pen., l'omessa disamina da parte del Tribunale di Lecce delle memorie depositate dalla difesa al termine della discussione orale/essendo state del tutto ignorate le contestazioni ivi articolate ,e sostiene che analoga omissione sia da ascriversi anche alla Corte di Appello che/ anziché valutare la congruità delle ragioni esposte con tale atto dalla difesa/si è limitata a riportare in termini astratti una massima della Corte Suprema che paradossalmente enuncia principi non dissimili da quelli fatti valere con le suddette memorie.
Sostiene pertanto che la suddetta omissione configuri una nullità di ordine generale della sentenza di primo grado per essere stato impedito all'imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo del giudice / compromettendone l'esercizio del diritto di difesa, non essendo stato sul punto, oggetto di specifico motivo di appello, resa alcuna motivazione da parte della Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su un ragionamento soltanto ipotetico privo di qualunque riscontro, essendosi ritenuto "altamente improbabile che chi abbia effettuato lo smaltimento illecito dei rifiuti sul terreno de quo non lo abbia fatto senza il preventivo consenso dell'imputato, tenuto conto del rilevante quantitativo dei beni smaltiti": deduce pertanto la manifesta illogicità del percorso motivazionale, sviluppatosi in assenza di elementi certi cui agganciare la prova indiziaria, venendo dato atto dalla stessa sentenza impugnata che lo smaltimento illecito dei rifiuti fosse stato posto in essere da altri soggetti per poi giungere alla fallace conclusione che l'imputato "non potesse non sapere'2' in spregio al principio dell'oltre il ragionevole dubbio che impone di scartare le ipotesi alternative solo quando risultino prive di concreti riscontri processuali. 2.3.
Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 256 d. Igs. 152/2006 e al vizio motivazionale, che il reato in contestazione sia un reato proprio presupponendo il termine "chiunque" utilizzato dal legislatore l'esercizio da parte dell'agente di un'attività tipica, con o senza autorizzazione, di gestione di rifiuti, attività cui invece il Minerva era del tutto estraneo. Sostiene cherssendosi limitato ad appaltare a terzi lavori da eseguire su un terreno di proprietà della società dal medesimo amministrata, non poteva ritenersi gravato da alcun obbligo di garanzia nei confronti delle ditte appaltatrici. non essendo consentito all'appaltante alcun potere di ingerenza nel cantiere né essendo chiamato a verificare che l'appaltatore sia abilitato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività edile o comunque ivi trasportati, come verosimilmente era accaduto, per livellare il terreno sul quale eseguire i lavori. 2.4.
Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sostenendo che ricorressero tutti 2 i presupposti per la sua applicabilità in considerazione sia dello stato di incensuratezza dell'imputato, sia dei limiti di pena previsti per il reato in contestazione, sia della condotta tenuta dal Minervai che si era immediatamente attivato per bonificare l'area a sua cura e spese. Evidenzia in ogni caso come non sia stata effettuata alcuna valutazione complessiva del fatto, che postula l'apprezzamento congiunto degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, per essere stato il giudizio negativo fondato, invece, solo sul dato quantitativo di cui la stessa Procura Generale, nel richiedere l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., aveva escluso la valenza ostativa.
3. Con successiva memoria redatta in data 26)512021 ) la difesa, nello sviluppare ulteriormente il secondo ed il terzo motivo dell'impugnativa evidenziando come la custodia del terreno era stata rimessa alle aziende appaltatrici che stavano ivi eseguendo i lavori come documentato dalle fatture già prodotte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile in ragione sia della manifesta infondatezza delle doglianze svolte, sia della carente prospettazione. Quand'anche il giudice di primo grado avesse omesso di considerare le contestazioni articolate dalla difesa con la memoria depositata in sede di discussione, evenienza questa radicalmente negata dalla Corte distrettualeiche ha evidenziato come di essa fosse stata fatta nella pronuncia impugnata espressa menzione, ciò non si traduce affatto in una nullità della decisione, i cui casi sono tassativamente previsti ex lege, essendo il mezzo di gravame preordinato proprio allo specifico fine di sollecitare una nuova valutazione di merito sulla responsabilità del soggetto tratto a giudizio in relazione alle imputazioni contestategli.
Né può sostenersi che nella medesima omissione sia incorsa anche il giudice di appello, posto che neppure viene riportato lo specifico contenuto della memoria che si assume essere stato non esaminato e necessariamente riprodotto nell'atto di appello, difettando sotto tale profilo il ricorso addirittura di autosufficienza. Deve in tal caso ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte: il requisito della specificità dei motivi cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che la difesa intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì quando si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure svolte con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse - non già dal primo giudice ma da quello investito dell'impugnazione la cui pronuncia si sostituisce a quella di primo grado quand'anche si integri con essa in ipotesi di doppia conforme - dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle questioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica, curandone l'integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962).
2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità, devono anch'essi ritenersi inammissibili in ragione della loro genericità, sviluppandosi le relative censure in assenza del necessario confronto argomentativo con i puntuali rilievi spesi al riguardo dalla Corte distrettuale. Va in primo luogo rilevato che, contrariamente alla prospettazione difensiva, il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto, quand'anche consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente (Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013, Ruggeri e a., Rv. 256737;
Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, Grisetti, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez. 3, Sentenza n. 4770 del 26/01/2021 - dep. 08/02/2021, Cappabianca, Rv. 280375/che puntualizza come l'impiego del pronome indefinito "chiunque" nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152 non consenta l'introduzione di surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità). Ciò chiarito, la conclusione cui giungono i giudici è insuscettibile di censure.
La difesa assume /senza averne fornito alcuna prova /che la disponibilità dell'area, di cui è incontestata la proprietà in capo alla società amministrata dall'imputato, fosse stata integralmente rimessa alle ditte, neppure individualmente individuate, cui aveva appaltato la costruzione di un capannone industriale: la censura riveste all'evidenza natura esclusivamente fattuale / non risultando dagli atti che a terzi fosse stata demandata la gestione esclusiva del terreno, richiedente una specifica dimostrazione formale, al contrario smentita dal rilievo svolto proprio dal ricorrente di essersi servito di varie ditte per la realizzazione del manufatto, che peraltro al momento del sopralluogo risultava 4 L'n essere stato già costruito.
Tale affermazione depone, infatti, inequivocabilmente nel senso che l'oggetto dell'appalto fossero specifici e distinti interventi (la realizzazione della struttura, la dotazione degli impianti, etc.), il che presuppone a fortiori che la gestione dello stesso terreno, su cui più soggetti erano stati chiamati ad operare, fosse rimasta in capo al committente. Ciò detto, le argomentazioni addotte dalla Corte distrettuale a fondamento dell'affermazione di responsabilità non possono ritenersi manifestamente illogiche, tenuto conto che ivertendosi in tema di reato contravvenzionale/è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo la sola colpa.
A dimostrazione del possesso dell'area rimasta in capo all'imputato soccorre altresì la variegata tipologia, ben evidenziata dalla pronuncia di primo grado che si fonde con quella impugnata in un unico corpo motivazionale, dei rifiuti che erano stati ivi rinvenuti, che non avrebbero perciò potuto avere la medesima provenienza, essendo l'accumulo giacente sul suolo composto da mattonelle, pietre di tufo, parti di ferro, resti di plastica, tubi, laterizi e persino tubature in eternit. Del resto, i giudici salentini non fondano affatto su un elemento congetturale l'affermazione di responsabilità del prevenuto, che deriva dalla posizione di garanzia da costui rivestita quale amministratore della società proprietaria del terreno, contemplante uno specifico obbligo di vigilanza su chi si trovi ad operare su tale area, indipendentemente dai rapporti con costui intercorrenti: la sentenza impugnata nel far menzione della probabilità che chi ha effettuato lo smaltimento dei rifiuti lo abbia fatto con il consenso dell'imputato, si riferisce al fatto, effettivamente eventuale, che questi possa aver dato il suo assenso esplicito, il che non muta in ogni caso il contenuto degli obblighi su costui gravanti.
Il conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi non determina in alcun modo la cessazione o l'esautoramento dei poteri demandati al titolare e per esso al suo amministratore ove si tratti di una società, che gli impongono, secondo quanto sancito dall'art. 2392 cod. civ., di conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la persona giuridica ed assolvere con la necessaria diligenza i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, i quali si traducono, ove ad altri venga demandata la gestione di determinate attività, nell'esercizio di un puntuale dovere di vigilanza volto ad impedire lo svolgimento di attività illecite o comunque di verificare il corretto adempimento delle incombenze assegnate agli eventuali incaricati.
3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il quarto motivo 2che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata a fondamento del diniego della causa di non punibilità: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale / non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). La contestazione incentrata sull'irrilevanza del solo dato quantitativo/ ritenuto dalla difesa non esaustivo dell'impatto offensivo della condotta, oltre ad innpingere su una valutazione di natura squisitamente discrezionale senza che ad essa si accompagni l'indicazione di alcun vulnus logico nella rilevanza conferita al fattore numerico, tralascia integralmente l'ulteriore elemento valorizzato dalla Corte distrettuale/che ha escluso la particolare tenuità dell'offesa sul rilievo non solo dell'ingente quantità del materiale illecitamente smaltito, ma altresì della presenza in esso di rifiuti di natura pericolosa, che implica il potenziale riferimento alle ben più nocive conseguenze derivanti dalla dispersione dell'insieme dei suddetti materiali nell'ambiente.
Tale valutazione, stante la linearità e l'intrinseca coerenza della motivazione che la sorregge, è insindacabile nella presente sede di legittimità, dovendo essere altresì considerato che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante la successiva bonifica dell'area da parte dell'imputato che, seppur meritevole di positiva considerazione, costituisce un post factum, privo di incidenza sulla valutazione dell'offensività richiesta ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Miotti, Rv. 252908).
Deve essere Infatti rilevato che il compito del giudice di merito si risolve in / un accertamento diretto a verificare, specialmente nell'interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice, traducendosi l'offesa al bene giuridico protetto, costituito dal disvalore derivante dalla messa in pericolo dell'ambiente, in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato. In difetto di qualsivoglia deduzione sulla concreta inoffensività delle condotte, e considerata l'irrilevanza della condizione di incensuratezza del prevenuto /essendo il requisito della mancanza di abitualità previsto congiuntamente e non alternativamente a quello della particolare tenuità dell'offesa, il motivo in esame non può pertanto essere ritenuto ammissibile.
4. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento de