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Sentenza — n. 29676/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29676/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29676/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 44142 del 3 ottobre 2019, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Perugia riduceva nella misura di nove anni di reclusione e 28.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Khatan Afridi, nel resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a plurime violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestate ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) della rubrica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, con sentenza n. 44142 del 3 ottobre 2019, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Perugia riduceva nella misura di nove anni di reclusione e 28.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Khatan Afridi, nel resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a plurime violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestate ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) della rubrica.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale proroga della carcerazione adeguamento della pena reiterazione di reati penali misura sostitutiva della detenzione riduzione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Afridi Khatan, nato in Pakistan il 01/01/1986 avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Giulio Giordani, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 44142 del 3 ottobre 2019, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Perugia riduceva nella misura di nove anni di reclusione e 28.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Khatan Afridi, nel resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a plurime violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestate ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) della rubrica.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il giudice del rinvio non avrebbe applicato gli aumenti di pena per la continuazione in modo legale, avendo ignorato le statuizioni della sentenza rescindente, che aveva imposto di riesaminare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019, non solo la pena base, ma anche l'aumento per la continuazione, che, invece, è stato calcolata in misura più severa.

3. Il ricorso è fondato.

4. La sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, dovendo il giudice del rinvio, in considerazione della mutata cornice edittale - quanto alla pena detentiva - dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminare sia la pena base, sia gli aumenti operati per la continuazione con le ulteriori violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

5. Ai fini qui di interesse, la sentenza cassata aveva inflitto, per la continuazione, la pena di: quattro mesi di reclusione e 500,00 euro di multa ciascuno per i reati-satellite di cui ai capi 1), 4) e 6); tre mesi di reclusione e di 375,00 euro ciascuno per i reati-satellite di cui ai capi 2), 3), 7) e 8), stimati meno gravi, pari a complessivi due anni di reclusione e 3.000 euro di multa. La sentenza impugnata, invece, per tutti i reati satellite, ha operato un unico e indistinto aumento di pena, nella misura complessiva di tre anni e sei mesi di reclusione e 7.000 euro di multa: addirittura superiore all'aumento ritenuto illegittimo, con ciò disattendo il dictum della sentenza rescindente, la quale, come anticipato, aveva imposto la rimodulazione, evidentemente non in senso peggiorativo, pena la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., degli aumenti operati ex art. 81 cpv. cod. pen. relativamente alla pena detentiva, J\ l'unica interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 20,49.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, perché rivaluti gli aumenti di pena detentiva operati per la continuazione relativa alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fermo restando che, quanto alla pena pecuniaria - non interessata, come anticipato, dall'intervento modificativo della Corte costituzionale e, quindi, nemmeno dalla sentenza rescindente - andranno tenuti fermi gli indicati aumenti operati dalla sentenza precedentemente cassata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva inflitta per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 08/06/2021. Il Consigliere esten