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Sentenza — n. 29675/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA nei confronti di YIMGA NJEUTCHA MARTE, nata in Camerun il 28.1.1970 BELLI STEFANO, nato a Roma il 17.4.1958 avverso la sentenza in data 25.11.2019 del Tribunale dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 160 cod. pen; Sentenza — n. 29675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Vertendosi nell'ambito del reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA previsto dall'art. 5 d. Igs. 74/20001deve in primo luogo considerarsi, ai fini del calcolo della prescrizione, l'aumento di un terzo del termine ordinario disposto dall'art. 17, comma 1 bis del medesimo decreto che, in quanto introdotto dall'art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) del dl. 13.8.2011 n.138 conv. con modificazioni nella L. 14.11.2011 n.148 trova applicazione nel caso di specie essendo il fatto, perfezionatosi in data 1.10.2012 come risulta dal capo di imputazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Parole chiave

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tempestività tributaria differimento dell'imposizione computo del reddito termini legali sospensione della riscossione fiscale basi temporali dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
74/2000 loro contestato estinto per intervenuta prescrizione che, in quanto decorrente dal tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione all'1.10.2012, era spirato, calcolando il termine di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen.
art. 160 cod. pen
74/2000 è interrotto, oltre che dagli atti indicati dall'art. 160 cod. pen., anche dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni ad opera degli Uffici finanziari.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA nei confronti di YIMGA NJEUTCHA MARTE, nata in Camerun il 28.1.1970 BELLI STEFANO, nato a Roma il 17.4.1958 avverso la sentenza in data 25.11.2019 del Tribunale dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 25.11.2019 il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati come in epigrafe indicati per essersi il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 loro contestato estinto per intervenuta prescrizione che, in quanto decorrente dal tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione all'1.10.2012, era spirato, calcolando il termine di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen. in data antecedente alla data dell'11.3.2018 in cui era stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione ?articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge, il decorso del termine di prescrizione deducendo che, vertendosi in materia di delitti tributari contemplati dal d. Igs. 74/2000/trova applicazione l'art. 17 del medesimo decreto secondo il quale per i suddetti delitti non soltanto spiegano efficacia interruttiva gli atti di accertamento degli uffici finanziari, nella specie effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 20.11.2017, ma il termine di prescrizione ordinario risulta aumentato di un terzo. Conclude p rtantoe / chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado della sentenza impugnata inon essendo il termine complessivo di prescrizione di undici anni e tre mesi ancora decorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Vertendosi nell'ambito del reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA previsto dall'art. 5 d. Igs. 74/20001deve in primo luogo considerarsi, ai fini del calcolo della prescrizione, l'aumento di un terzo del termine ordinario disposto dall'art. 17, comma 1 bis del medesimo decreto che, in quanto introdotto dall'art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) del dl. 13.8.2011 n.138 conv. con modificazioni nella L. 14.11.2011 n.148 trova applicazione nel caso di specie essendo il fatto, perfezionatosi in data 1.10.2012 come risulta dal capo di imputazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Inoltre, il termine di otto anni di prescrizione così calcolato deve ritenersi passibile dell'aumento di un quarto, tale essendo il termine massimo previsto dall'art. 161 secondo comma cod. pen., per effetto dell'interruzione conseguente all'atto di accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate in data 20.11.2017, come da atto allegato al ricorso in esame, secondo quanto prescritto dal citato art. 17 al primo comma/ in forza del quale il corso della prescrizione risulta per i delitti di cui al medesimo d. Igs. 74/2000 è interrotto, oltre che dagli atti indicati dall'art. 160 cod. pen., anche dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni ad opera degli Uffici finanziari.

In conclusione, il termine di prescrizione del delitto in contestazione, pari a dieci anni complessivi (calcolando l'aumento di 1/3 ai sei anni previsti per i delitti dall'art. 157 cod. pen. ed applicando al risultato ottenuto, pari a otto anni l'ulteriore aumento di 1/4 conseguente all'intervenuta interruzione) non risulta allo stato, considerata la data di decorrenza dell'1.10.2012, ancora maturato. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione fisica, per nuovo giudizio

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa persona fisica