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Sentenza — n. 29673/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 24.01.2020, la Corte di Appello di Firenze, riconoscendo la continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Firenze con sentenza del 22/03/2016 passata in giudicato il 22/07/2016, riformava parzialmente la sen- tenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale in data 06/12/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, rideterminando conseguentemente la pena nei confronti dell'El Khalaoui.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 163 c.p, art. 164 c.p; Sentenza — n. 29673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, dep. 01/10/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533 - 01). Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 99, comma 5, c.p. limitatamente alle parole «è obbligatorio e», eliminando così l'ultima fattispecie di recidiva ad appli- cazione obbligatoria, l'obbligo motivazionale in ordine all'applicazione o all'esclu- sione della recidiva grava sul giudice di merito in riferimento a tutte le diverse tipologie dell'aggravante previste dalla legge.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione scemata imputabilità motivi sanzioni penali pentito attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 163 c.p
art. 164 c.p
163 c.p.) e avendo ritenuto che il reo si sarebbe astenuto in futuro dalla commissione di ulteriori reati (art. 164 c.p.), aveva concesso a El Khalaoui gannal il beneficio della sospensione condizionale della pena, con sentenza del 22/3/2016 passata in giudicato il 22/07/2016.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KHALAOUI JAMAL nato in MAROCCO il 20/01/1994 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. é,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24.01.2020, la Corte di Appello di Firenze, riconoscendo la continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Firenze con sentenza del 22/03/2016 passata in giudicato il 22/07/2016, riformava parzialmente la sen- tenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale in data 06/12/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, rideterminando conseguentemente la pena nei confronti dell'El Khalaoui.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di di omessa motivazione in relazione al motivo di appello inerente all'applicazione della contestata recidiva nei confronti dell'imputato. In sintesi, la difesa si duole perché il giudice di seconde cure avrebbe del tutto omesso qualsiasi motivazione in ordine allo specifico motivo di impugnazione con cui aveva lamentato l'erronea ed immotivata applicazione da parte del Tribu- nale di Firenze della recidiva contestata all'imputato.

Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto e avrebbe basato la propria decisione unicamente sulla constatazione di precedenti penali a carico del proprio assistito, contravvenendo così agli insegna- menti delle Sezioni Unite in materia (S.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.15/02/2012, Marcianò). Ciò nonostante la Corte d'Appello, specificatamente interrogata sul punto, non avrebbe fatto riferimento alcuno, neanche in via indi- retta o implicita, alle considerazioni difensive circa l'erronea applicazione della re- cidiva, incorrendo evidentemente nel vizio di omessa motivazione.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 4/05/2021, ha chie- sto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto la Corte di Ap- pello di Firenze, pur non avendo analizzato espressamente il motivo di ricorso, avrebbe comunque adempiuto implicitamente all'onere motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva, tratteggiando negativamente la personalità dell'im- putato come soggetto privo di attività lavorativa che, evidentemente, traeva dal traffico illecito il necessario per vivere, e negando, conseguentemente, sia le at- 2 4 tA hal.; tenuanti generiche che la sospensione condizionale della pena. Implicito, ma co- munque evidente, sarebbe dunque il giudizio della Corte di Appello in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è complessivamente infondato.

2. Ed invero, con la sentenza n. 5859 del 2011 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che grava sul giudice del merito uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della la recidiva (S.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.15/02/2012, Marcianò, §11). A tal proposito il Supremo Consesso ha richiamato il principio - già precedentemente espresso sia dalla Corte Costituzionale che da questa Corte - inerente alla necessità che la scelta giudiziale di applicare la recidiva non sia sorretta esclusivamente dall'esi- stenza di precedenti penali, gravando piuttosto sul giudice del merito l'onere di «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di ripro- vevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di de- vianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offen- sività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile para- metro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpe- volezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di pre- cedenti penale» (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 dep. 05/10/2010, P.G., Calibè, e altro, §20).

Con successivi molteplici arresti la Corte di cassazione è tornata sul tema dell'onere motivazionale del giudice in punto di recidiva, specificando che tale onere può essere adempiuto anche implicitamente ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, dep. 04/04/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 29/01/2018, PG in proc. Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 - 01;

Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, dep. 01/10/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533 - 01). Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 99, comma 5, c.p. limitatamente alle parole «è obbligatorio e», eliminando così l'ultima fattispecie di recidiva ad appli- cazione obbligatoria, l'obbligo motivazionale in ordine all'applicazione o all'esclu- sione della recidiva grava sul giudice di merito in riferimento a tutte le diverse tipologie dell'aggravante previste dalla legge.

3. Ciò premesso, nel caso di specie si rileva che l'odierno ricorrente era già stato condannato per il reato di traffico di stupefacenti da parte del Tribunale di Firenze, il quale, in presenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge (art. 163 c.p.) e avendo ritenuto che il reo si sarebbe astenuto in futuro dalla commissione di ulteriori reati (art. 164 c.p.), aveva concesso a El Khalaoui gannal il beneficio della sospensione condizionale della pena, con sentenza del 22/3/2016 passata in giudicato il 22/07/2016. Con successiva sentenza del 6/12/16 lo stesso Tribunale, accertata la com- missione da parte del condannato di un nuovo delitto della stessa indole in pen- denza del periodo sospensivo fissato ai sensi dell'art. 163 c.p., ha revocato ex art.168 c.p. il beneficio precedentemente concesso e, dopo aver delineato negativa- mente la personalità di El Khalaoui Jamal quale soggetto irregolare sul territorio, senza fissa dimora e senza alcuna occupazione, già condannato per traffico di droga e dedito alla consumazione di delitti in ambito di stupefacenti da cui verosi- milmente trae il necessario per il proprio sostentamento, ha applicato nei suoi confronti la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale.

La Corte di Appello, in sede di impugnazione, ha nuovamente valutato l'op- portunità di applicare al reo il beneficio della sospensione condizionale della pena addivenendo tuttavia ad un giudizio negativo per mancanza del requisito sogget- tivo di cui all'art. 164 c.p., stante una serie di elementi - gli stessi già sottolineati dal giudice di primo grado - che lo hanno indotto a ritenere che l'odierno ricorrente non si sarebbe astenuto in futuro dal commettere altri reati (vd. § 7 della sentenza impugnata).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta dunque infondata l'asserzione difensiva per cui il giudice di prime cure avrebbe applicato all'imputato la recidiva contestata esclusivamente in forza dei precedenti penali riscontrati a carico del proprio assistito. Dalla sentenza, infatti, emerge chiaramente una valu- tazione giudiziale negativa della personalità di El Khalaoui Jamal che, evidente- mente, è stata posta a fondamento dell'applicazione della recidiva contestata. Allo stesso modo il giudice di seconde cure, pur non avendo esaminato espressamente il motivo di impugnazione concernente l'applicazione della reci- diva, ha tuttavia esplicitamente condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, confermando la revoca della sospensione condizionale della pena già disposta dal tribunale ed adempiendo così implicita- mente all'onere motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 - dep. 04/04/2018, Rv. 272803).

In entrambe le sentenze, dunque, i giudici del merito hanno dato conto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore, mettendo in luce come l'odierno ricorrente, irregolare sul territorio nazionale, senza lavoro e senza fissa dimora, verosimilmente provvede al proprio sostentamento attra- verso i proventi che derivano da attività di traffico di stupefacenti. Ciò è sufficiente a ritenere adempiuto l'onere motivazionale in ordine all'applicazione della conte- stata recidiva. La doglianza dell'odierno ricorrente, dunque, è infondata in quanto eviden- temente contrastata dagli atti processuali.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p