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Sentenza — n. 29672/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29672/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29672/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 9.11.2020, il Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alberti e del Pecoraro in ordine ai reati loro ascritti (il D'Alberti, per il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesi- stenti ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in relazione a fatti commessi sino al 27 febbraio 2013; il Pecoraro, per il reato continuato di utilizzazione di fatture per operazioni inesi- stenti, ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013), essendo decorso il termine di anni sei, atteso che, l'unico atto interruttivo che avrebbe determinato la prescrizione prolungata di un quarto fino ad un mas- simo di anni 7 e mesi 6, ossia l'emissione del decreto di citazione a giudizio in data 20 febbraio 2020, si sarebbe verificato dopo lo scadere del termine di prescrizione di anni sei.

Regesto Legislator

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art. 160 cod. pen; Sentenza — n. 29672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, 24.10.2007, Marinelli e Cass., sez. II, n. 14239 del 2011)., I IA Quanto, analogamente, alla posizione del Pecoraro, il PM ricorrente, rileva che il giudice avrebbe omesso di considerare come dal 23.02.2017 al 27.04.2017, la GdF avesse eseguito una verifica fiscale a carico della ditta di cui il predetto è l.r., prendendo in esame il periodo di imposta dal 1.01.2012 al 31.12.2016, veri- fica sfociata nel PVC del 27.04.2017; dunque, sempre in applicazione del disposto dell'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione ai reati al medesimo contestati, tenuto conto della pena edittale all'epoca prevista, il termine di prescrizione sa- rebbe spirato rispettivamente in data 18.09.2021 e 3.09.2022, ossia dopo la data di emissione del d.c., avvenuta in data 20.02.2020.

Parole chiave

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tempestività tributaria estensione della procedura ammende per infrazione procedurale continuazione dell'esecuzione procedimento penale pendente inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 160 cod. pen
74 del 2000 attribuisce efficacia interruttiva della prescri- zione, oltre che agli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., anche al verbale di con- statazione redatto dalla Guardia di Finanza e all'atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari (così, Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: D'ALBERTI NICOLO' MARCELLO nato a MARSALA il 29/07/1963 PECORARO DOMENICO nato a MAZARA DEL VALLO il 11/03/1989 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 9.11.2020, il Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alberti e del Pecoraro in ordine ai reati loro ascritti (il D'Alberti, per il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesi- stenti ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in relazione a fatti commessi sino al 27 febbraio 2013; il Pecoraro, per il reato continuato di utilizzazione di fatture per operazioni inesi- stenti, ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013), essendo decorso il termine di anni sei, atteso che, l'unico atto interruttivo che avrebbe determinato la prescrizione prolungata di un quarto fino ad un mas- simo di anni 7 e mesi 6, ossia l'emissione del decreto di citazione a giudizio in data 20 febbraio 2020, si sarebbe verificato dopo lo scadere del termine di prescrizione di anni sei.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, con il quale si deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge, per omessa valutazione della disciplina della prescrizione nei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10, d. Igs. n. 74 del 2000, in cui termini, ex art 17, d. Igs. citato, sono elevati di 1/3 nell'ipotesi in cui sia stato notificato un PVC della Guardia di Finanza. Ed invero, quanto alla posizione D'Alberti, il PM rileva come non sia stata considerata dal primo giudice la circostanza per cui la GdF dal 22.04.2015 al 4.06.2015, aveva eseguito una verifica fiscale a carico della ditta di cui il predetto era I.r., relativamente agli anni d'imposta 2009/2013, sicchè, in base al disposto dell'art. 17, d.

Igs. n. 74 del 2000, quanto ai delitti contestati, tenuto conto della pena edittale all'epoca prevista, il termine di prescrizione sarebbe spirato dal 7.11.2020 al 27.02.2021, ossia dopo l'emissione del d.c. a giudizio in data 20.02.2020; a tal proposito non rileverebbe, a giudizio del PM, la circostanza per cui i verificatori avessero escluso l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture emesse, ipotizzando il reato di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. Sul punto, osserva il PM ricorrente, gli atti interruttivi della prescrizione sono insensi- bili funzionalmente agli epiloghi che possono cadenzare l'iter sicché, ove, come nella specie, nel corso del medesimo procedimento si verifichi un mutamento della contestazione, determinando la necessità di adeguare la contestazione al fatto, l'atto interruttivo che abbia peso in considerazione il fatto produrrebbe gli stessi effetti interruttivi a prescindere dalla "veste" della contestazione(richiannando a tal fine Cass., sez.

III, 24.10.2007, Marinelli e Cass., sez. II, n. 14239 del 2011)., I IA Quanto, analogamente, alla posizione del Pecoraro, il PM ricorrente, rileva che il giudice avrebbe omesso di considerare come dal 23.02.2017 al 27.04.2017, la GdF avesse eseguito una verifica fiscale a carico della ditta di cui il predetto è l.r., prendendo in esame il periodo di imposta dal 1.01.2012 al 31.12.2016, veri- fica sfociata nel PVC del 27.04.2017; dunque, sempre in applicazione del disposto dell'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione ai reati al medesimo contestati, tenuto conto della pena edittale all'epoca prevista, il termine di prescrizione sa- rebbe spirato rispettivamente in data 18.09.2021 e 3.09.2022, ossia dopo la data di emissione del d.c., avvenuta in data 20.02.2020.

3. Con requisitoria scritta del 4.05.2021, ha chiesto a questa Corte di an- nullare con rinvio la sentenza. Ed invero, ritiene il PG il ricorso fondato, atteso che l'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000 attribuisce efficacia interruttiva della prescri- zione, oltre che agli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., anche al verbale di con- statazione redatto dalla Guardia di Finanza e all'atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari (così, Sez. 3, Sentenza n. 11977 del 09/01/2014, Rv. 258892).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è fondato.

2. Ed invero, è pacifico, come ricorda il PG, che in tema di reati tributari, l'art. 17 D.Igs. n. 74 del 2000 attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, oltre che agli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., anche al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e all'atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari (Sez. 3, Sentenza n. 11977 del 09/01/2014 - dep. 13/03/2014, Finco, Rv. 258892).

3. Nella specie, quanto al reato continuato ascritto al D'Alberti, in relazione ai fatti contestati (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), il giudice non ha tenuto conto dell'effetto interruttivo che ha esplicato, in relazione a tale delitto, il PVC che ha concluso la verifica fiscale eseguita a carico della omonima ditta individuale per i periodi di imposta dal 2009 al 2013, con conseguente operatività del termine "lungo" previsto per i reati di cui agli artt. 2/10 del d. Igs. n. 74 del 2000, per effetto dell'art. 17, comma secondo, d. Igs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, co. 36 vicies semel, d.l. n. 138 del 2011, conv. con modd. in I. 148 del 2011, le cui disposizioni, applicandosi ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, erano sicuramente applicabili al reato continuato contestato al D'Alberti.

Ed invero, tenuto conto della pena edittale all'epoca prevista il termine di prescrizione risulta ex art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, di otto anni (anni 6, aumen- tata ex art. 17 citato), e quindi, tenuto conto della data di consumazione (27.02.2013) e dell'aumento di 1/4 ex art. 160, c.p., spirerà in data 27.02.2023, termine dunque non decorso né alla data dell'udienza, né alla data odierna.

4. Analogamente, poi, si perviene quanto alla posizione del Pecoraro, atteso che, valendo anche per costui l'effetto interruttivo della prescrizione per il reato continuato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 conseguente al PVC 27.04.2017 in esito alla verifica fiscale della Gdf eseguita a carico della PECORARO METAL PREZIOSI s.r.l. per i periodi dal 1.01.2012 al 31.12.2016, il termine di prescrizione per il predetto delitto, in applicazione del richiamato art. 17, comma secondo, d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'aumento di 1/4 ex art. 160, c.p., spirerà rispettivamente in data 1.01.2022 e in data 31.12.2026, termine dunque non decorso né alla data dell'udienza, né alla data odierna. Segue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Palermo ex artt. 569, u. co. e 593, co. 2, cod. proc. pen.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo.