Sentenza — n. 29593/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 4/12/2020, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto la richiesta di riesame avanzata da Lombardi Luigi e Lombardo Emiliano ed ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato nell'ambito di indagini svolte per i reati di cui all'art. 416 cod.pen. e art. 8 d.lvo 10 marzo 2000, n. 74, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in data 24/07/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecu- niaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è so- praggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da Lombardi Luigi, nato a Sora il 10/08/1960 Lombardi Emiliano, nato a Roma il 09/02/1990 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Lecce in data 04/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4/12/2020, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto la richiesta di riesame avanzata da Lombardi Luigi e Lombardo Emiliano ed ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato nell'ambito di indagini svolte per i reati di cui all'art. 416 cod.pen. e art. 8 d.lvo 10 marzo 2000, n. 74, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in data 24/07/2020.
2. Contro la ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione gli indagato a mezzo del difensore di fiducia, articolando una pluralità di motivi di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 d.lvo 10 marzo 2000, n. 74, e ai presupposti di applicazione della misura cautelare.
3. In data 7 aprile 2021, è pervenuta, tramite pec., dichiarazione di rinun- cia al ricorso sottoscritta dal difensore avv. Vergine, munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, il Tribunale di Lecce ha revocato il sequestro preventivo, ordinando la re- stituzione di quanto in sequestro. Pertanto, deduce la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, attesa l'intervenuta cessazione della ma- teria del contendere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia, avendo i ricorrenti validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per soprav- venuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle am- mende. Questo Collegio ritiene infatti, pur consapevole di un contrario orientamento (di cui è espressione Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita Srl, Rv. 273882, secondo cui, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, an- che successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende), ritiene di dover aderire all'orientamento, difforme, ma autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse soprag- giunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, as- sorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già tro- vato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il supe- ramento del punto controverso (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecu- niaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è so- praggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, Vi- tale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di inte- resse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia. C