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Sentenza — n. 29589/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29589/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 21 luglio 2020 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di Braci Vladimir di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 16 aprile 2008, confermata dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza del 20 settembre 2010, nel quale l'istante era stato giudicato quale contumace irreperibile. 1.1. Secondo la Corte di appello, il termine per la presentazione della richiesta, ex art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen., non sarebbe mai decorso perché l'istante era detenuto in Albania, dopo essere stato tratto in arresto in esecuzione dì Mae emesso dall'autorità giudiziaria italiana, ed aveva evitato la consegna chiedendo di eseguire la pena in Albania. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 173 comma 1 cod. proc. pen, art. 175 c.p, art. 175 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29589/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'inosservanza del termine iniziale non potrebbe mai derivare l'inammissibilità, posto che la decadenza è prevista solo per l'inosservanza del termine finale e non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di istanza presentata, nel caso di estradizione dall'estero, prima della consegna. L'interpretazione della corte territoriale sarebbe poi anche in contrasto con la ratio dell'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen. e con la giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n.8464/2020, 4904/2014 e 2320/2012, 838/2015). In difetto di consegna, non può ritenersi precluso l'accesso alla restituzione de! termine; sul punto si richiama la sentenza di Sez. 3, del 05/10/2011 n.42071.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento superamento del visto trasferimento Dublino verso la Croazia estradizione semplificata esecuzione di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza perché presentata prima che fosse iniziato il termine entro il quale presentare la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 173 comma 1 cod. proc. pen
La richiesta sarebbe stata dichiarata inammissibile perché «prematura»; la motivazione dell'ordinanza impugnata violerebbe l'art. 173 comma 1 cod. proc. pen., per cui i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge.
art. 175 c.p
non si può considerare intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente la consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2-bis.(Nello stesso senso Sez.
art. 175 comma 2 cod. proc. pen
Secondo la Corte di appello, il termine per la presentazione della richiesta, ex art. 175 comma 2-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRACI VLADIMIR nato a FIER (ALBANIA) il 29/05/1969 avverso l'ordinanza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG d _13 a il PG chiede di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 21 luglio 2020 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di Braci Vladimir di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 16 aprile 2008, confermata dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza del 20 settembre 2010, nel quale l'istante era stato giudicato quale contumace irreperibile. 1.1. Secondo la Corte di appello, il termine per la presentazione della richiesta, ex art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen., non sarebbe mai decorso perché l'istante era detenuto in Albania, dopo essere stato tratto in arresto in esecuzione dì Mae emesso dall'autorità giudiziaria italiana, ed aveva evitato la consegna chiedendo di eseguire la pena in Albania. 1.2.

Inoltre, la scelta di eseguire la pena in Albania, effettuata personalmente ed anteriormente alla presentazione dell'istanza di rimessione in termini, ha impeditola consegna e la presenza in Italia, in contrasto con la richiesta difensiva di rimessione in termini per partecipare al giudizio di appello e costituirebbe un'acquiescenza agli effetti del giudizio di appello già celebrato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Braci Vladimir. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza perché presentata prima che fosse iniziato il termine entro il quale presentare la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. La richiesta sarebbe stata dichiarata inammissibile perché «prematura»; la motivazione dell'ordinanza impugnata violerebbe l'art. 173 comma 1 cod. proc. pen., per cui i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge.

Dall'inosservanza del termine iniziale non potrebbe mai derivare l'inammissibilità, posto che la decadenza è prevista solo per l'inosservanza del termine finale e non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di istanza presentata, nel caso di estradizione dall'estero, prima della consegna. L'interpretazione della corte territoriale sarebbe poi anche in contrasto con la ratio dell'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen. e con la giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n.8464/2020, 4904/2014 e 2320/2012, 838/2015). In difetto di consegna, non può ritenersi precluso l'accesso alla restituzione de! termine; sul punto si richiama la sentenza di Sez. 3, del 05/10/2011 n.42071.

Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità non trova fondamento nell'art. 175 cod. proc. pen. e sarebbeeknanifesta illogicità, creando una irragionevole distinzione tra gli imputati a seconda del luogo di detenzione.2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione secondo cui l'istanza sarebbe inammissibile avendo il condannato chiesto l'esecuzione della pena all'estero. Tale richiesta non costituisce alcuna acquiescenza agli effetti del giudizio di appello, non esistendo alcuna incompatibilità tra le due istanze.

Inoltre, la presenza in Albania non impedirebbe la celebrazione del processo d'appello. La corte territoriale non avrebbe applicato la giurisprudenza che ritiene ammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare presentata dal condannato detenuto all'estero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La fissazione del dies a quo è funzionale alla determinazione del termine finale sicché un'istanza o un'impugnazione proposta prima della decorrenza di tale termine non può essere dichiarata inammissibile (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, Dines, Rv. 247699 - 01, in tema di richiesta di riesame avverso l'ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata). L'inammissibilità per altro può essere dichiarata solo nei casi previsti dalla legge. 1.2.

Nel caso de quo vanno ribaditi i principi espressi da Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027 - 01, in motivazione, per cui il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura dì consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Vi è l'evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. 1.3.

Va dunque ribadito il principio espresso dalla sentenza Lamcja per cui in base all'interpretazione testuale ed alla ratio dell'art. 175 commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. non si può considerare intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente la consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2-bis.(Nello stesso senso Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S., Rv. 254167 - 01, in motivazione.) La sentenza Lamcja ha altresì affermato il principio per cui per la persona che al momento della notificazione dell'atto giudiziale si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana.

2. È poi errata in diritto la decisione della corte territoriale anche quanto alla ritenuta sussistenza della acquiescenza. 2.1. L'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nella formulazione applicabile nel caso de quo, prevede che «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione»; gli unici casi in cui non è ammessa la restituzione del termine è quando emerga che l'imputato «abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». 2.2. La rinuncia a comparire si riferisce esclusivamente al processo contumaciale già celebrato, non certo a quello che si celebrerebbe nel caso della restituzione nel termine per l'impugnazione. 2.3. La rinuncia a proporre impugnazione deve invece essere volontaria, cioè espressa con una manifestazione di volontà che riveli la consapevole e piena intenzione di non proporre l'impugnazione. Tale non può essere considerata la scelta, per altro la cui esistenza è contestata con il ricorso, di esecuzione della pena all'estero, soprattutto ove si presenti una tempestiva richiesta di restituzione nel termine proprio per proporre impugnazione. 2.4.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale si atterrà ai principi di diritto prima espressi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 07/05/2021. Il Co SI e estenso