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Sentenza — n. 29587/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Luzzi Federico, nato a Salerno il 08/01/1978 avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 27 febbraio 2017 del Tribunale di Salerno, in forza della quale Federico Luzzi era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza della censura non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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restituzione del termine ritardo ingiustificato osservanza dei termini proroga del termine revoca della sospensione condizionale durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Luzzi Federico, nato a Salerno il 08/01/1978 avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 27 febbraio 2017 del Tribunale di Salerno, in forza della quale Federico Luzzi era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, dando atto che il fatto era stato commesso il 30 maggio 2012 ed escludendo dal conteggio complessivo i 308 giorni di sospensione del termine di prescrizione intervenuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha sostenuto che il termine per la declaratoria di prescrizione dovesse intendersi ormai maturato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. Con unico motivo il'ricorrente - nulla contestando in sede di responsabilità - ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato atteso l'affermato decorso dei termini di prescrizione. 4.1. L'eccezione è manifestamente infondata. Vero è, infatti, che al non contestato periodo di disposta sospensione della prescrizione di 308 giorni (dall'8 luglio 2013 al 12 maggio 2014), l'esame dei verbali del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Salerno (cui questa Corte può accedere attesa la natura del vizio lamentato, in riferimento all'andamento dell'istruttoria dibattimentale) ha consentito di verificare che devono aggiungersi ulteriori 274 giorni, per legittimi impedimenti (13 luglio 2015-28 settembre 2015; 28 settembre 2015-14 dicembre 2015, per complessivi 120 giorni) ovvero per istanze difensive di rinvio (26 settembre 2016-27 febbraio 2017).

Né risulta che sia mai stata sollevata questione in occasione dei relativi provvedimenti di sospensione dei termini, siccome comunque adottati dal primo Giudice. Dato il termine iniziale del 30 maggio 2012; pertanto, all'originario termine finale del 30 novembre 2019 - individuato a norma degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 cod. pen. - devono aggiungersi 582 giorni. La sentenza impugnata - nei confronti della quale non è mosso alcun ulteriore rilievo - è stata pronunciata il 26 febbraio 2021, pertanto ampiamente entro i termini della causa estintiva.

5. La manifesta infondatezza della censura non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom