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Sentenza — n. 29584/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for De Vergori due to prescription while dismissing appeals by Gesuero and Diack for inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29584/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment against Abramo De Vergori because the crimes were extinguished by prescription before the final ruling. While Gesuero Gianpaolo and Djibril Diack's appeals were declared inadmissible for failing to raise the prescription defense in their original submissions, the court recognized De Vergori's successful argument based on the statute of limitations. Consequently, the conviction was set aside for De Vergori, but the appeals for the other two defendants were rejected, and all parties were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may not raise the defense of prescription ex officio if it was not pleaded by the defendant in the appeal, rendering such a plea inadmissible if omitted from the original grounds.

Parole chiave

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prescription of crimes inadmissibility of appeal ex officio review statute of limitations criminal liability extinction court costs allocation Cassation procedure recidiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il ricorso presentato nell'interesse di Gianpaolo Gesuero si fonda su un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 112 cod. pen.
Art. 416, comma 5 cod. pen.
e disapplicata la contestata recidiva, e in un anno e otto mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di Abramo De Vergoni, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416, comma 5, cod.
art. 112 cod. pen
art. 43 cod. pen
b) ed e) in relazione all'art. 43 cod. pen.
art. 416 cod. pen
e disapplicata la contestata recidiva, e in un anno e otto mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di Abramo De Vergoni, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416, comma 5, cod.
art. 157 cod. pen
b) ed e) in relazione all'art. 157 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Gesuero Gianpaolo, nato a Napoli il 11/03/1974 Djbril Diack, nato in Senegal il 15/03/1972 De Vergori Abramo, nato a Volla il 26/10/1974 avverso la sentenza del 11/07/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di Gesuero Gianpaolo, avv. Bernardo Scarfò del foro di Napoli, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui di interesse, rideterminava in tre anni di reclusione e 3.500 euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di Gianpaolo Gesuero e di Diack Djibril, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. e disapplicata la contestata recidiva, e in un anno e otto mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di Abramo De Vergoni, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen., nel resto confermando la pronuncia di primo grado, la quale aveva affermato la pena penale responsabilità di:

Gesuero, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di illecita riproduzione e commercializzazione delle opere dell'ingegno, nella veste di promotore e coordinatore del gruppo di Pomegliano D'Arco (capo A), detenzione per la vendita e immissione sul mercato di supporti digitali contraffatti (capo C) e ricettazione (capo D); Djibril, per i delitti di associazione per delinquere, in qualità di coordinatore dei venditori ambulanti (capo A), detenzione per la vendita di CD e DVD contraffatti e ricettazione degli stessi (capi E ed F);

De Vergoni, per il delitto associativo, nella veste di tecnico addetto alla illecita duplicazione delle opere di ingegno (capo A) e abusiva duplicazione delle opere dell'ingegno da immettere sul mercato (capo B).

2. Avverso l'indicata sentenza, Gianpaolo Gesuero, Diack Djibril e Abramo De Vergoni, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Gianpaolo Gesuero si fonda su un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) in relazione agli artt. 62, 62-bis, 69 e 133 cod. pen. Espone il ricorrente che la Corte di merito avrebbe, per un verso, erroneamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, inflitto una pena eccessivamente severa senza darne congrua motivazione.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Diack Djibril si sviluppa in un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) in relazione all'art. 43 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la motivazione sarebbe illogica, laddove, per un verso, con riferimento al delitto associativo, ha escluso la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, non essendovi prova, per ciascuno, di far parte di un'organizzazione criminale composta da un numero elevato di sodali, e, per altro verso, ha ritenuto la sussistenza del dolo del delitto ex art. 416 cod. pen., che presuppone la conoscenza di una stabile organizzazione. La Corte di merito avrebbe perciò errato nell'applicazione della legge penale, avendo configurato a carico del Djbril il dolo generico per il delitto associativo, ma, allo stesso tempo, e in maniera del tutto illogica, affermato che il ruolo da lui rivestito fosse quello di rivenditore al dettaglio, attraverso contatti intrattenuti solo con uno dei componenti del gruppo.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di Abramo De Vergori si articola in un motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) in relazione all'art. 157 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, in considerazione dell'esclusione, da parte della Corte d'appello, della recidiva e dell'aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen., i reati, essendo contestati fino al novembre 2010, avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Gianpaolo Gesuero è inammissibile.

2. Invero, la Corte di merito, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando non solo la gravità dei fatti concretamente ascritti al Gesuero, ma anche i precedenti penali di cui egli è gravato, elemento ritenuto ostativo a una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo cui è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Si osserva, inoltre, che il ricorso sconta profili di assoluta genericità, non indicando alcun elemento concreto che, se valutato, avrebbe condotto a una mitigazione della pena.

3. Identiche considerazioni valgono per la commisurazione della pena. In accoglimento del motivo di appello, la Corte di merito ha ridotto la pena inflitta, sia escludendo la recidiva, sia commisurando la sanzione in misura prossima al minimo edittale, rideterminata in due anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa in relazione al più grave delitto di ricettazione contestato al 3 le capo D). Anche in tal caso, non solo la motivazione è adeguata, avendo comunque la Corte d'appello, pur mitigando la pena, valorizzato la non trascurabile gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, come emerge dai precedenti penali, ma il ricorso è generico, non indicando alcun elemento tale da giustificare un'ulteriore riduzione di pena.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Diack Djibril è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

5. Invero, non vi è nessuna incompatibilità logica tra l'esclusione dell'aggravante dell'essere l'associazione composta da dieci e più associati e il dolo richiesto dal delitto associativo, per l'integrazione del quale è sufficiente, in capo all'agente, la consapevolezza di far parte del sodalizio criminoso che abbracci almeno tre associati e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. E' perciò del tutto logica la motivazione laddove, per un verso, ha ritenuto la sussistenza del dolo associativo, essendo il Djibril perfettamente consapevole di far parte di un sodalizio dedito al commercio di supporti digitali contraffatti, come dimostrato dai contatti telefonici con Gianpaolo Gesuero, che si estendono dall'aprile al novembre 2010, in cui il ricorrente formula all'interlocutore specifiche richieste per il rifornimento del materiale contraffatto, mentre, in una conversazione (la n. 3452 del 31 luglio 2010), è il Gesuero a chiamare il Djibril per chiedergli se avesse provveduto a consegnare il denaro a Faye, il che dimostra la consapevolezza dell'esistenza di un gruppo organizzato per la vendita al dettaglio sul territorio romano, composto, oltre che dal Djibril, anche da Faye, Modou Lo Bineta e Mamadau Seck (cfr p. 21 della sentenza impugnata); e, per altro verso, ha escluso la sussistenza dell'aggravante, non risultando provato che il ricorrente fosse a conoscenza del numero dei partecipanti dell'associazione, considerando, appunto, che i contatti accertati sono con gli tre altri senegalesi del "gruppo romano" (Faye Lat, Modou Lo Bineta e Mamadau Seck) e il rifornitore Gianpaolo Gesuero, che coordinava il gruppo di Pomegliano D'Arco, di talché, come ritenuto dalla Corte di merito con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità - il Djibril fosse pienamente consapevole di cooperare stabilmente con (almeno) altri quattro associati.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di Abramo De Vergori è fondato.6. Invero, va ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819). Nel caso in esame, a seguito dell'esclusione, da parte della Corte d'appello, della recidiva e dell'aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen., il termine si prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B), pari a complessivi sette anni e mezzo, cui devono aggiungersi 84 giorni di sospensione, decorrenti dal "novembre 2010", data in cui la Corte di appello ha ritenuto cessata la condotta illecita a seguito dell'arresto degli imputati (cfr. p. 13 della sentenza impugnata), è maturato nell'agosto 2018: prima, quindi, della pronuncia emessa dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio nei confronti di De Vergori Abramo per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione 7. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti da Gesuero e Djibril - i quali, nei rispettivi ricorsi, nulla hanno. eccepito in ordine alla prescrizione, sicché la relativa richiesta formulata nell'interesse di Gesuero nelle conclusioni scritte come "motivo nuovo" deve ritenersi inammissibile per l'inammissibilità dei motivi originari (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, dep. 26/11/2019, Di Giacinto, Rv. 277850) -, preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).

8. Essendo i ricorsi di Gesuero e di Djibril inammissibili e, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000) ; alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De Vergori Abramo perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di Gesuero Gianpaolo e di Djbril Diack e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3