Sentenza — n. 29583/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 marzo 2020 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 24 ottobre 2013 del Tribunale di Civitavecchia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a Fabrizio Capuana per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 337 cod. pen. (capo b); 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1 e 61 n. 2, nonché 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. (capo c).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137). E' stato così chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Capuana Fabrizio, nato a Roma il 01/06/1969 avverso la sentenza del 04/03/2020 della Corte di Appello di Roma / visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2020 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 24 ottobre 2013 del Tribunale di Civitavecchia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a Fabrizio Capuana per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 337 cod. pen. (capo b); 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1 e 61 n. 2, nonché 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. (capo c).
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., evidenziando che la Corte di Appello si era limitata a ribadire il contenuto della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione quanto dedotto con l'atto di appello. La Corte territoriale, infatti, aveva confermato l'assunto del primo Giudice nella parte in cui era stato sostenuto che il ricorrente non avrebbe potuto non accorgersi della presenza del carabiniere Pisutu, sportosi con il busto all'interno dell'abitacolo della macchina condotta dallo stesso imputato.
Tuttavia, entrambe le sentenze non avevano tenuto conto del fatto che, come risultava dal verbale di arresto del 23 maggio 2013, il carabiniere si era affacciato dal finestrino lato passeggero e non da quello del guidatore, in una posizione, quindi, meno percettibile e visibile da parte di chi, preso dal panico, stava solo tentando la fuga, non potendosi rendere conto di chi stava arrivando. E' stato infatti, sostenuto che un conto è essere bloccato nello spazio lato finestrino di guida del veicolo, altro, è, invece, il caso in cui il soggetto si affacci, come avvenuto, dal lato opposto poiché il guidatore, concentrato nelle operazioni di avvio del mezzo, si limita a guardare in avanti e non alla destra, soprattutto se in fuga.
Per quanto poi riguardava l'elemento soggettivo del reato, l'imputato si era limitato ad una mera fuga, azione di per sé non idonea a configurare il reato. Infatti l'imputato, in quel momento agitato per la situazione creatasi, non era in grado di valutare le conseguenze dell'azione e di prevedere gli effetti del proprio comportamento, non essendosi accorto della presenza, in prossimità della macchina, del carabiniere. 2.2. Col secondo motivo la difesa ha anzitutto contestato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., dal momento che, al contrario, essa poteva essere riconosciuta stante il rinvenuto quantitativo di 0,446 grammi di eroina, dal quale potevano essere ricavate n. 3,3 dosi medie suddivise in tre involucri, e nell'assenza di specifici elementi ostativi.
Secondo il ricorrente doveva considerarsi applicabile altresì l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al reato di cessione di sostanze stupefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso caratterizzato da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale, ossia in presenza di un lucro di speciale tenuità, come poteva desumersi in specie dal prezzo di euro trentacinque pagato dall'acquirente, come indicato nel capo d'imputazione. 2.3. Col terzo motivo, infine, il ricorrente ha chiesto non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo c di imputazione per mancanza della condizione di procedibilità.
In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva contestato il reato di lesioni a fronte del nesso teleologico intercorrente con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che detto reato fosse integrato. Nel caso pertanto di assoluzione dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sarebbe venuta meno la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni, ed in specie non era stata infatti proposta querela.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
5. In via del tutto preliminare, questa Corte osserva che il primo motivo di ricorso può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado; ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato - quanto all'accertamento di responsabilità - decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906;
Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 5.1. Ciò posto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, E., Rv. 257915; cfr. Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765;
Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137). E' stato così chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043).
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'iter motivazionale della Corte territoriale - siccome complessivamente valutato - è esente da censura. La Corte territoriale, infatti, ha affermato - con motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica - che doveva senz'altro escludersi che l'imputato non si fosse accorto del militare, atteso che quest'ultimo - nel corso di attività d'istituto e nel tentativo di bloccare l'odierno ricorrente resosi appena responsabile di illecita cessione di stupefacente - si era sporto, attraverso un finestrino, nell'abitacolo dell'autovettura, e che in tale posizione era udibile e visibile dall'odierno ricorrente, invece indotto a desistere dalla propria condotta solamente a seguito del colpo di pistola esploso dall'altro operante, e dopo avere trascinato per alcuni metri il carabiniere rimasto parzialmente incastrato all'interno del veicolo. 5.1.1.
In definitiva, sono in effetti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specie il ricorrente ha proprio inteso coltivare siffatta pretesa, atteso che la stessa sentenza impugnata - al pari della prima decisione e contrariamente ai rilievi del ricorrente - non aveva mai fatto questione circa l'individuazione del lato del veicolo a partire dal quale il carabiniere aveva tentato, introducendosi col busto nell'abitacolo, di fermare l'autovettura condotta dall'imputato.
In realtà, con valutazione del tutto ragionevole, era stato semplicemente escluso che - sportosi il militare nell'abitacolo - l'imputato non si fosse accorto di siffatta - non gradita certamente - presenza nel veicolo di cui era alla guida, invece tentando comunque di scappare a costi personali che avrebbero potuto essere assai elevati. Tant'è che la fuga (per salvare sé stesso, le dosi di sostanza illecita ancora in vettura e le banconote appena riscosse, incurante dei gravi rischi per l'incolumità fisica altrui) si era interrotta - con la conseguente caduta al suolo del militare dell'Arma, ferito nell'occasione - solamente dopo gli spari dell'altro carabiniere.
In tal modo, l'imputato ha posto in essere resistenza ai militari nell'espletamento di un atto del loro ufficio, risultando, peraltro, integrato l'elemento soggettivo del reato contestato, caratterizzato dal dolo specifico (il quale si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente) (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166).
6. In relazione al secondo motivo di impugnazione, in tema di stupefacenti la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 cit. e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258).
Ciò posto, il ricorrente, con l'atto di appello risalente al 2013, non aveva potuto ovviamente richiedere l'applicazione dell'istituto, all'epoca non ancora in vigore. Né peraltro ne ha quantomeno sollecitato l'applicazione al momento della precisazione delle conclusioni avanti alla Corte territoriale, allorché la norma era già vigente (cfr. in proposito, Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678; ex multis, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). Vero è che recentemente è stato anche ritenuto che detta causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh Shedrack, Rv. 280707).
In ogni caso, peraltro, anche a volere superare l'ostacolo processuale, essa non può essere riconosciuta. Ai fini invero della configurabilità della causa di esclusione della punibilità non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minirnale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (era stata così ritenuta immune da censure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in relazione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l'epilogo di una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità)(Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830).
In specie la condotta complessiva del ricorrente, ancorché unita dal vincolo della continuazione, si è invero connotata di elevata pericolosità proprio in ragione delle modalità di reazione poste in essere al momento dell'intervento della pattuglia dell'Arma, e certamente non si è affatto distinta per una particolare tenuità, al di là della detenzione e della cessione illecite. 6.1. Nel medesimo contesto è stata richiesta anche l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. In proposito detta attenuante è stata ritenuta applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti; essa, inoltre, è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.
U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). L'attenuante in questione, dunque, pur essendo astrattamente applicabile al caso di specie, essendo stato l'imputato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concreto non può essere riconosciuta. Il riconoscimento di tale attenuante non era stato infatti richiesto né nei motivi di appello, né ivi in sede di conclusioni. Invero il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può infatti costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
7. Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la mancanza di querela in relazione al reato di lesioni volontarie è stata sopperita dalla connessione teleologica con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Orbene, da quanto affermato in ordine alla responsabilità dell'imputato per quest'ultimo reato consegue pertanto che non è venuta meno la condizione di procedibilità per il delitto di lesioni volontarie e, pertanto, non vi è spazio per una declaratoria di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.8.
Non può pertanto che concludersi nel senso dell'inammissibilità del proposto ricorso, attesa la manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione. 8.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d