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Sentenza — n. 29576/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 aprile 2018, la Corte d'appello di Brescia, decidendo il gravame proposto da Vainer Fragni, ha confermato la sentenza con cui il medesimo, all'esito del giudizio abbreviata, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 -ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso, quale legale rappresentante di una società, il versamento dell'IVA per 1.044.364,00 euro in relazione all'anno d'imposta 2013.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.2. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Il percorso logico seguito dai giudici di. merito nel respingere l'istanza di riduzione del trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente esposto, non appare inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo peraltro ossequioso dei parametri sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo previsti dall'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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omissione della contabilità omissione del contribuente aiuti alle imprese in difficoltà assoggettamento all'IVA indigenza finanziaria compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. pen
Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 45 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fragni Vainer, nato a Viadana il 09/01/1951 avverso la sentenza del 19/04/2018 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Luca Perugini il quale ha concluso chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2018, la Corte d'appello di Brescia, decidendo il gravame proposto da Vainer Fragni, ha confermato la sentenza con cui il medesimo, all'esito del giudizio abbreviata, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 -ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso, quale legale rappresentante di una società, il versamento dell'IVA per 1.044.364,00 euro in relazione all'anno d'imposta 2013.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 45 cod. pen. e il difetto di motivazione sulla sussistenza del dolo, avendo i giudici di merito ritenuto irrilevanti le pur riconosciute condizioni di difficoltà in cui l'imputato era venuto a trovarsi a causa della morte del socio e dei suoi problemi di salute, nonché la sopravvenuta interruzione di erogazione di credito da parte del circuito bancario. Egli si era dunque trovato nell'impossibilità di 'adempiere per fatti contingenti ed imprevedibili a lui non imputabili, senza potervi porre tempestivamente rimedio. 2.1. Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena, non essendosi tenuto conto della crisi d'impresa più sopra descritta.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, posto che, in primo luogo, ci si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale - come già dalla conforme sentenza di primo grado - senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni spese dai giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838).

In secondo luogo, si ripropongono inammissibilmente a questa Corte doglianze attinenti alla ricostruzione e valutazione del fatto e delle prove (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata richiama e correttamente applica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo pacifico che il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali e dell'IVA è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, Casella, Rv. 258056).

Sotto altro angolo visuale occorre ribadire che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili neanche al concetto di forza maggiore, che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione o ad un'omissione cosciente e volontaria dell'agente (Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880). Questo principio trova applicazione anche con riferimento ai reati omissivi in materia di versamento di imposte, posto che, in tali casi, l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128).

Le considerazioni svolte dai giudici di merito circa il fatto che le problematiche addotte dall'imputato - la morte del socio alla fine del 2012 e una grave situazione di salute personale (che peraltro si trascinava dal 2009, addirittura prima che, nel 2011, fosse costituita la società) - non potessero integrare la forza maggiore od escludere il dolo non sono manifestamente illogiche, essendosi peraltro rilevato come la mancata produzione dei bilanci o di approfondite analisi contabili non consentisse nemmeno di verificare quale fosse la situazione di liquidità della società alla data di commissione del reato, né di apprezzare le ragioni per cui non erano state accantonate le somme incassate a titolo di IVA dai clienti.

Alla Corte di cassazione, peraltro, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di meritorcui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova9.circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.2. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Il percorso logico seguito dai giudici di. merito nel respingere l'istanza di riduzione del trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente esposto, non appare inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo peraltro ossequioso dei parametri sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo previsti dall'art. 133 cod. pen.

D'altra parte, può altresì richiamarsi il principio secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella nella specie applicata - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza ha non illogicamente motivato lo scostamento dal minimo edittale in relazione al considerevole importo dell'IVA evasa, osservando come le ragioni della crisi di liquidità addotte dall'imputato erano state adeguatamente valutate con la concessione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 maggio 2021. Il Consigliere est