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Sentenza — n. 29574/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29574/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29574/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 luglio 2020, la Corte d'appello di Trento - sez. dist. di Bolzano - ha confermato la condanna alle pene di legge di Luigi Basilicata, resa all'esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto e trasportato nell'autotreno da lui condotto circa 8 Kg. lordi di cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 47 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 29574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. A norma dell'art. 59, primo comma, cod. pen., «le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Analizzando la dichiarazione resa dall'imputato - il quale, pur ammettendo di aver consapevolmente trasportato la droga rinvenuta sul suo veicolo, sia era limitato ad affermare di non avere avuto "la minima cognizione...in ordine alla concreta quantità di sostanza trasportata" - la sentenza l'ha ritenuta, per un verso, del tutto illogica e, per altro verso, comunque irrilevante.1.1.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup comunicazione degli elementi a carico consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 47 cod. pen
Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 47 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Basilicata Luigi, nato a Pollena Trocchia il 31/03/1968 avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2020, la Corte d'appello di Trento - sez. dist. di Bolzano - ha confermato la condanna alle pene di legge di Luigi Basilicata, resa all'esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto e trasportato nell'autotreno da lui condotto circa 8 Kg. lordi di cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione sul riconoscimento dell'elemento soggettivo, quantomeno colposo, circa il fatto integrativo della contestata circostanza aggravante. Avendo l'imputato sostenuto di essere all'oscuro del quantitativo della droga trasportata e occultata sul mezzo in un'intercapedine della carrozzeria, la . sentenza non aveva argomentato da quali concreti elementi di fatto poteva ricavarsi la prova dell'elemento soggettivo, limitandosi ad illogicamente sostenere che chi detiene sa sempre cosa e quanto0110,4„ (pht 4/C..

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'assoluta mancanza di motivazione sul motivo d'appello con il quale si era richiesto che le circostanze attenuanti generiche fossero applicate in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. A norma dell'art. 59, primo comma, cod. pen., «le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Analizzando la dichiarazione resa dall'imputato - il quale, pur ammettendo di aver consapevolmente trasportato la droga rinvenuta sul suo veicolo, sia era limitato ad affermare di non avere avuto "la minima cognizione...in ordine alla concreta quantità di sostanza trasportata" - la sentenza l'ha ritenuta, per un verso, del tutto illogica e, per altro verso, comunque irrilevante.1.1.

Quanto al primo aspetto, si è osservato che «chi ammette di detenere e trasportare delle sostanze stupefacenti è giocoforza anche a conoscenza del quantitativo a meno che egli non provveda ad indicare specifici elementi di fatto idonei a suffragare l'affermazione di inconsapevolezza circa il dato quantitativo della droga detenuta e trasportata». Reputa il Collegio che - contrariamente a quanto opina il ricorrente - tale massima di comune esperienza non sia manifestamente illogica. Il mero dato dell'occultamento dello stupefacente "in pannelli ricavati da un'intercapedine della carrozzeria, non fatr ii,Lnteu.,raggiungibile né visibile V, dall'esterno" non è elemento sufficiente ad uaCTITTrtrrareila conclusione nel caso di specie raggiunta, posto che nulla dice in ordine all'inconsapevolezza dell'imputato sulla quantità di droga ivi stipata.

L'imputato, invero, non ha sostenuto che fossero stati altri a collocare la droga o che egli non l'avesse mai veduta, sicché - avendo la sentenza valorizzato anche il notevole quantitativo (8 kg. lordi), ictu ocull apprezzabile a prescindere dall'elevatissimo principio attivo (72,8%) - la circostanza non è di per sé idonea ad inficiare la massima di esperienza di cui si è fatta applicazione, né sono stati addotti altri elementi che potessero smentirla. Non si tratta di un'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza di un elemento costitutivo del reato, nella specie, di quello soggettivo.

Ed invero, quando la prova di un fatto sia ricavata dalla comune esperienza - vale a dire da una generalizzazione empirica indipendente dal caso concreto, fondata su ripetute esperienze ma autonome, tratta, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117) - grava sulla parte processuale che tale conclusione contesti quantomeno l'onere di allegare le ragioni e/o le circostanze di fatto per cui, nel caso di specie, la regola esperienziale non sarebbe applicabile.

Reputa dunque il Collegio che, contrariamente a quanto allega il ricorrente, non sia manifestamente illogico dedurre dall'esperienza che colui al nPtAt quale Y41:~ .ffidato l'incarico di trasportare un quantitativo di droga, soprattutto se per un viaggio non breve, ne conoscoh quantomeno approssimativamente, la quantità ed il valore. 1.2. In ogni caso, soccorre l'alternativa ratio decidendi pure espressa nel provvedimento impugnato, non potendosi in tal caso accampare l'ignoranza incolpevole: se si accetta un incarico illecito di quel tipo senza verificare la quantità di droga trasportata certamente si versa in colpa rispetto al fatto che potrebbe trattarsi di ingente quantità.

Né l'imputato ha addotto - ed in questo senso è del tutto logica l'affermazione della sentenza che in ricorso si critica - che sussistessero elementi tali da configurare un errore incolpevole. Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 47 cod. pen. - ma nulla cambia con riguardo all'analoga ipotesi di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. - non è sufficiente che l'imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza di un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva (Sez. 3, n. 949 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 261782).

2. Il ricorso è invece fondato quanto all'omessa motivazione sul diverso giudizio di bilanciamento tra la circostanza aggravante di cui si è sopra discusso e le circostanze attenuanti generiche, dal giudice di primo grado riconosciute soltanto in regime di equivalenza. Come ricorda la sentenza impugnata, con l'appello si era espressamente richiesto di rivedere in termini di prevalenza delle attenuanti il giudizio di bilanciamento, indicandosi anche gli elementi che avrebbero dovuto indurre a tale conclusione. Se è ben vero che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre.nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02), la sentenza sul punto tace.

Il motivo d'appello non viene in alcun modo esaminato e neppure si traggono elementi per ritenere una implicita valutazione di segno negativo, sicché non può richiamarsi la sufficienza di una motivazione implicita ricavabile dal testo del provvedimento come in casi analoghi si è talvolta affermato (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Del resto, come si è detto, nel caso di specie la richiesta non era generica, sicché si sarebbero comunque dovuti prendere in esame gli elementi specificatamente indicati nei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., RV. 2597629). Ed invero, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z.,Rv. 272460).

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trento, dovendosi nel resto dichiarare inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso giudizio di bilanciamento sulle circostanze di opposto segno con rinvio alla Corte di appello di Trento. Dichiara inammissibile il ricorso nel