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Sentenza — n. 29570/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29570/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29570/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11 ottobre 2019 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28 gennaio 2016 del Tribunale di Napoli Nord, per quanto qui di interesse, ha assolto Luigi Nicoletti, Michele Pelosi, Giuseppe Carola dal reato del capo c), per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena per Nicoletti e Pelosi in anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per la detenzione e cessione di cocaina ed eroina, nonché per la resistenza a pubblico ufficiale; per Carola in anni 1, mesi 8 di reclusione, per la resistenza a pubblico ufficiale e il favoreggiamento; per Zerlenga in anni 2 e mesi 6 di reclusione, per la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni e il favoreggiamento.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Michele Pelosi presenta due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali in relazione al reato del capo a), sulla detenzione e cessione di stupefacente. Contesta il vizio di motivazione per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene il ragionamento dei Giudici meramente assertivo, perché avevano ricavato la responsabilità dal fatto che operava in una piazza di spaccio. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché gli argomenti delle modalità del fatto e della propensione a delinquere erano inconsistenti.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato reato di coazione infrazione privilegiata risarcimento per atto illecito impunità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Va ribadito il principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Nicoletti Luigi, nato in Germania il 17/04/1992, Pelosi Michele, nato a Napoli il 09/02/1988, Zerlenga Antonio, nato a Napoli il 14/01/1982, Carola Giuseppe, nato a Napoli il 20/11/1970, avverso la sentenza in data 11/10/2019 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 ottobre 2019 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28 gennaio 2016 del Tribunale di Napoli Nord, per quanto qui di interesse, ha assolto Luigi Nicoletti, Michele Pelosi, Giuseppe Carola dal reato del capo c), per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena per Nicoletti e Pelosi in anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per la detenzione e cessione di cocaina ed eroina, nonché per la resistenza a pubblico ufficiale; per Carola in anni 1, mesi 8 di reclusione, per la resistenza a pubblico ufficiale e il favoreggiamento; per Zerlenga in anni 2 e mesi 6 di reclusione, per la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni e il favoreggiamento.

2. Luigi Nicoletti presenta quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Gli operanti, intervenuti sul posto, avevano notato due persone, una che si occupava della cessione dello stupefacente e l'altra che, nei pressi dei giardinetti del parco, passeggiava con atteggiamento guardingo. Era stato considerato presente in funzione di "palo", mentre invece si era recato in quel luogo solo per acquistare lo stupefacente. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato riconosciuto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Argomenta che la decisione era congetturale e sostiene che non vi erano prove che lo spaccio avesse avuto ad oggetto sostanze eterogenee e in ingente quantità. Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato del capo b), della resistenza a pubblico ufficiale. La Corte territoriale non aveva distinto tra il suo ruolo e quello di Pelosi. Analizzando con attenzione le dichiarazioni degli operanti sentiti in dibattimento, era emerso che non aveva avuto come obbiettivo l'impedimento dell'attività dei militari intervenuti.

Era stato subito ammanettato, mentre il coimputato Pelosi aveva iniziato a tirare calci e pugni e aveva invocato l'aiuto della madre. Con il quarto denuncia il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ancora una volta la Corte territoriale aveva reso una motivazione apodittica sostenendo che lo spaccio costituiva la sua costante fonte di approvvigionamento.

3. Antonio Zerlenga presenta cinque motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova. Dopo aver rammentato la distinzione tra violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio aggravato, precisa che i Carabinieri di Caivano avevano già provveduto a bloccare e quindi a trarre in arresto i sospettati del delitto di spaccio di stupefacenti, quando la gente del rione denominato "Parco Verde" era scesa a manifestare con violenza contro l'arresto.

Sostiene che, essendo già stato eseguito l'arresto, non poteva ritenersi integrato il delitto di resistenza bensì quello, abrogato, di oltraggio a pubblico ufficiale aggravato dalla violenza. Lamenta che la Corte territoriale non aveva compreso che la gente era intervenuta per protestare, non per evitare l'arresto. Con il secondo denuncia la violazione di legge e di norme processuali in ordine al reato di favoreggiamento, nonché il vizio di motivazione per non aver risposto alle doglianze difensive in merito alla distinzione tra la resistenza e il favoreggiamento nonché in merito al concorso dei due reati.

Osserva che la Corte territoriale non aveva chiarito il rapporto tra il delitto di resistenza e quello di favoreggiamento, nonostante la difesa avesse argomentato nei motivi di appello che, siccome la condotta era intervenuta nel pieno della presunta resistenza dei Carabinieri, tesa ad ostacolare l'arresto degli spacciatori, non poteva configurarsi il delitto di favoreggiamento. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, affidato a formule di stile, quali le modalità del fatto e la propensione a delinquere.

Con il quarto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, incomprensibile da parte dell'imputato. Con il quinto sostiene il vizio di motivazione per sproporzione della pena a causa dell'aumento ingiustificato della continuazione. Il Giudice non aveva spiegato il motivo di aumento così severo di tre mesi. La Corte territoriale aveva negato le generiche, inflitto una pena notevole, sganciata da ogni indice dosinnetrico, e, senza alcuna motivazione logica e congrua, aveva assegnato un aumento in continuazione che aveva inciso sulla pena finale in modo consistente, senza lasciar comprendere la ragione della severità della risposta sanzionatoria.

4. Giuseppe Carola presenta un separato ricorso sovrapponibile nel contenuto a quello di Zerlenga, con la precisazione che era stato assolto dal reato di lesioni.

5. Michele Pelosi presenta due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali in relazione al reato del capo a), sulla detenzione e cessione di stupefacente. Contesta il vizio di motivazione per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene il ragionamento dei Giudici meramente assertivo, perché avevano ricavato la responsabilità dal fatto che operava in una piazza di spaccio. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché gli argomenti delle modalità del fatto e della propensione a delinquere erano inconsistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. I ricorsi sono manifestamente infondati.

7. Con i primi due motivi Nicoletti e con il primo motivo Pelosi censurano l'accertamento della responsabilità per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di argomenti fattuali. I Giudici di merito hanno accertato, sulla base della relazione degli operanti che avevano osservato plurime cessioni di stupefacente, che,mentre Pelosi spacciava, Nicoletti "andava avanti e dietro per il s viale, guardandosi intorno con fare guardingo", svolgendo quindi la funzione di palo. Pelosi era stato trovato con eroina e cocaina pari ad oltre 24 dosi medie singole, che sono state giudicate correttamente non idonee ad integrare l'ipotesi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

E' vero che l'eterogeneità delle sostanze non è incompatibile con il fatto di lieve entità (Cass., Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076-01), ma è altresì vero che, nel caso in esame, sono state valutate tutte le circostanze al contorno, tra cui l'esistenza del palo, indicativa di una certa organizzazione, le plurime cessioni e la quantità non irrisoria di stupefacente detenuto. Quanto al ruolo di Nicoletti, la difesa si è limitata a prospettare una versione alternativa connessa all'interesse all'acquisto della droga che, nella sua genericità, non vale a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito.

Con il terzo motivo Nicoletti nega la condotta di resistenza a pubblico ufficiale, ancora una volta sulla base di argomenti fattuali. Ed invero i è stato accertato, sempre sulla base delle dichiarazioni degli operanti, che gli imputati si erano dati alla fuga e quando erano stati presi avevano cercato di divincolarsi sferrando calci e pugni ai militari. Sebbene la posizione del Pelosi sia certamente più gravosa perché aveva invocato l'aiuto della madre e delle donne del rione, la Corte ha riferito la resistenza anche al Nicoletti, circostanza non contestata in modo puntuale dalla difesa.

Del pari inconsistenti sono il quarto motivo del Nicoletti e il secondo del Pelosi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non solo non sono stati allegati elementi in favore degli imputati, quanto poi le modalità del fatto e la particolare propensione a delinquere degli imputati sono stati giudicati fattori idonei ad escludere un trattamento sanzionatorio più mite. Va ribadito il principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).

La valutazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).8. I primi due motivi di Zerlenga e Carola attengono alla configurazione dei reati di resistenza e favoreggiamento. I fatti sono chiari: a seguito dell'arresto del Nicoletti e del Pelosi, erano intervenuto non meno di cinquanta persone ad ostacolare l'arresto. Gli operanti erano stati aggrediti e per Zerlenga era stato accertato anche il reato di lesioni. Va ribadito sul tema il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il delitto di favoreggiamento concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui in cui l'aiuto al ricercato si risolva nell'uso della violenza o minaccia al pubblico ufficiale, poiché, con lo stesso comportamento, vengono violati interessi giuridici diversi (Cass., Sez. 6, n. 32852 del 26/06/2009, Venturato, Rv. 244624 - 01) Gli altri tre motivi attengono al trattamento sanzionatorio.

La motivazione sul punto è esaustiva perché le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità delle condotte e della particolare aggressività dimostrata. Gli aumenti per la continuazione sono ridotti con la conseguenza che le pene finali irrogate sono di gran lunga inferiori al medio edittale per cui non necessitano di motivazione o di una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito (tra le più recenti Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inamrnissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. Q . M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così de