Sentenza — n. 28950/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 4 novembre 2020 il Tribunale di Milano ha applicato su concorde richiesta delle parti a Filippo Belometti la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per una serie di reati fallimentari in concorso, per una violazione dell'art. 2 e due violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 166 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 117 Cost; Sentenza — n. 28950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre altresì l'imputato sulla base di quattro motivi. Con il primo eccepisce l'illegalità della pena perché era stato consentito l'accesso al patteggiamento in assenza del pagamento del debito tributario documentato dalle fatture indicate nei capi d'imputazione C) e D). Con il secondo chiede la violazione di legge per la mancata estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena alla confisca per equivalente del profitto del reato nonché per essere stata applicata la confisca di valore pur in presenza di una pena inferiore ai due anni di reclusione; in subordine chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli art. 163 e 164 cod. pen., ovvero dell'art. 166 cod. pen., e dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di Belometti Filippo, nato a Calcinate il 30/04/1973, Belometti Filippo, nato a Calcinate il 30/04/1973, avverso la sentenza in data 04/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 novembre 2020 il Tribunale di Milano ha applicato su concorde richiesta delle parti a Filippo Belometti la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per una serie di reati fallimentari in concorso, per una violazione dell'art. 2 e due violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano contesta la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, siccome l'imputato non aveva assolto interamente il debito tributario. Con il secondo denuncia l'illegalità della pena inflitta perché sospesa, in assenza degli accertamenti richiesti dall'art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, risultando un'evasione per oltre tre milioni di euro, e mancando l'accertamento del rapporto di proporzione tra le imposte evase (IRES e IVA) e il volume di affari effettivo di Italtrading S.p.A.
Con il terzo eccepisce l'illegittimità della confisca per la mancata considerazione dell'illecito risparmio IRES conseguente alla consumazione dei reati sub C), nonché per il mancato accertamento della verificazione di ulteriori proventi derivanti dai reati sub D) ed E), ovvero, in opposta direzione, per il dovuto scomputo, dall'ammontare dell'illecito provento determinato in sentenza, delle somme versate a titolo di imposte dirette e IVA in relazione alle fatturazioni attive sub D) ed E).
3. Ricorre altresì l'imputato sulla base di quattro motivi. Con il primo eccepisce l'illegalità della pena perché era stato consentito l'accesso al patteggiamento in assenza del pagamento del debito tributario documentato dalle fatture indicate nei capi d'imputazione C) e D). Con il secondo chiede la violazione di legge per la mancata estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena alla confisca per equivalente del profitto del reato nonché per essere stata applicata la confisca di valore pur in presenza di una pena inferiore ai due anni di reclusione; in subordine chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli art. 163 e 164 cod. pen., ovvero dell'art. 166 cod. pen., e dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost.
Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stata disposta la confisca di valore in assenza della confisca diretta. Con il quarto denuncia la violazione di legge per la confisca per equivalente dell'intero valore dell'imposta asseritamente evasa in asserita applicazione del cosiddetto principio solidaristico; in subordine chiede di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis d.igs. n. 74 del 2000 per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dagli art. 3 e 27 Cost., 17 e 49, par. 3 CEDU e 1 Port.
Add. CEDU, richiamati dall'art. 117 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso del Procuratore generale che coincide con il primo motivo di ricorso dell'imputato, perché, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento, in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari di cui al comma 1 o il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2. Tale condizione non risulta assolta tant'è vero che il Giudice ha disposto la confisca per equivalente di un importo pari all'IVA evasa. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso Così deciso, il 26 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres