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Sentenza — n. 28949/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 8 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale n. 3375/12 e ha rideterminato le sanzioni pecuniarie dei decreti penali n. 2840/12 e 1704/13 irrogando ad Antonella Noris la pena complessiva di euro 9.200,00 di multa, con pena sospesa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputata chiede l'applicazione del d.lgs. n. 8 del 2016 con riguardo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2009 per l'importo di euro 9.103,00 (escluso il mese di dicembre 2009), perché sotto la soglia dell'importo di euro 10.000,00.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie detrazioni e rimborsi spese di esecuzione piano di esecuzione delle pene penalità di mora pagamento dell'ammenda
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Noris Antonella, nata a Sovere il 13/06/1970, avverso l'ordinanza in data 08/01/2021 del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale n. 3375/12 e ha rideterminato le sanzioni pecuniarie dei decreti penali n. 2840/12 e 1704/13 irrogando ad Antonella Noris la pena complessiva di euro 9.200,00 di multa, con pena sospesa.

2. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputata chiede l'applicazione del d.lgs. n. 8 del 2016 con riguardo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2009 per l'importo di euro 9.103,00 (escluso il mese di dicembre 2009), perché sotto la soglia dell'importo di euro 10.000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Secondo la sentenza a Sezioni Unite n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163 - 01, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso.

Alla luce di tale regola di diritto, non è possibile computare anche la mensilità di dicembre 2009 di cui invece il Giudice ha tenuto conto. Per tale motivo, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente al decreto penale relativo all'anno 2009 affinché il Giudice di Bergamo verifichi esattamente le mensilità rilevanti ai fini del superamento della soglia di euro 10.000,00, ravvisandosi in caso contrario solo un illecito amministrativo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al decreto penale relativo all'anno 2009 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bergamo Così deciso, il 26 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì E • • -tta Rosi DEPOWTATA