Sentenza — n. 28948/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADeverio Guglielmo ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a suo carico, per estinzione del reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992, per oblazione sul punto della disposta confisca delle armi (fucile e visore notturno), deducendo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 568 comma 5 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Deverio Guglielmo, nato a Capannori 1'11/08/1954 avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 06/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Deverio Guglielmo ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a suo carico, per estinzione del reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992, per oblazione sul punto della disposta confisca delle armi (fucile e visore notturno), deducendo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 28 della legge n. 157 del 1992.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato - e va qui ribadito- che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione davanti al giudice che l'ha disposta (Sez. 2, n. 2237 del 27.3.1991, Parisio, Rv. 187551). Sulle sorti del presentato ricorso per cassazione, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di Questa Corte (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02) che muovendo dalla diversa natura dell'incidente di esecuzione, non essendo stricto sensu qualificabile come mezzo di impugnazione (Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017 - dep. 18/08/2017, Hercules, Rv. 270840), esclude la possibilità di applicazione dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. e la conversione del ricorso per cassazione.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/05/