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Sentenza — n. 28947/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28947/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28947/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza 25 gennaio 2021 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Rosario Pruiti volta ad ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica in esecuzione di una sentenza del Pretore di Termini lmerese del 3 dicembre 1998, irrevocabile il 27 aprile 1999. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo le ragioni di seguito enunciate.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo le ragioni di seguito enunciate.

Parole chiave

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esecuzione provvisoria divieto di demolizione abuso di materiali espropriazione abusiva revoca dell'esecutore testamentario diseredazione punitiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRUITI ROSARIO nato a ACQUEDOLCI il 26/10/1942 avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consi gliere LUCA RAMACCI; lette/se»t<e. le conclusioni del PG -uCCoN--'1-.» udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza 25 gennaio 2021 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Rosario Pruiti volta ad ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica in esecuzione di una sentenza del Pretore di Termini lmerese del 3 dicembre 1998, irrevocabile il 27 aprile 1999. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo le ragioni di seguito enunciate.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che egli era stato condannato per le violazioni edilizie quale esecutore materiale dell'intervento edilizio abusivo, mentre nei confronti del proprietario del manufatto e del terreno, coimputato, era stato dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato. Rileva, pertanto, di essere impossibilitato a demolire un'opera che non era di sua proprietà e che apparterrebbe ora agli eredi del coimputato con i quali non ha nessun tipo di rapporto.

Lamenta, inoltre, che il Tribunale, nel respingere la richiesta, ha affermato che l'obbligo di demolire l'immobile abusivo non sarebbe escluso dalla mancata disponibilità del bene in capo al condannato e che la notifica nei suoi confronti era stata effettuata al solo scopo di consentirgli, ove possibile, lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico, sostenendo che comunque, avendo l'ordine di demolizione carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, esso deve comunque essere eseguito anche nei confronti di soggetti che sono in rapporto attuale del bene e vantano sullo stesso un diritto personale o reale di godimento.

Rileva, a tale proposito, che tali principi, in astratto corretti, non sarebbero tuttavia applicabili nei suoi confronti per le ragioni indicate e che l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere inviato esclusivamente agli attuali proprietari del bene e non anche al mero esecutore delle opere. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, al quale però il ricorrente ha espressamente rinunciato come da dichiarazione in data 14 aprile 2021 dallo stesso sottoscritta con autenticazione della firma da parte del difensore.• 4. Alla rinuncia consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, anche quella della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12/5/2021 Il Presidente Grazia Lapalqfpia