Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28946/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28946/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 5 febbraio 2020 ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Andrea Cilloni, presentata il 7 gennaio 2020, perché ritenuta tardiva, in quanto la notifica a mezzo posta del decreto penale si era perfezionata il 16 dicembre 2019. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 460 cod. proc. pen, art. 170 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen, art. 462 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le circostanze fattuali sopra indicate non risultano in alcun modo giustificate in ricorso con riferimenti specifici a documenti o altri elementi presenti nel fascicolo processuale che possano in qualche modo consentire una verifica di quanto rappresentato. Tale evenienza evidenzia la assoluta genericità del ricorso, le cui premesse sono fondate su apodittiche affermazioni. Inoltre, a fronte di evenienze quali quelle prospettate, ben avrebbe potuto il ricorrente proporre richiesta di restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. come espressamente previsto dall'art. 462 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
corretta notificazione notifica tardiva dei difetti tempestività dell'invio postale opposizione tardiva produzione tardiva di documenti notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 460 cod. proc. pen
Fatta tale premessa, deduce, con un unico motivo di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. pen.
art. 170 cod. proc. pen
in relazione all'art. 170 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Inoltre, a fronte di evenienze quali quelle prospettate, ben avrebbe potuto il ricorrente proporre richiesta di restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
art. 462 cod. proc. pen
come espressamente previsto dall'art. 462 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CILLONI ANDREA nato a REGGIO EMILIA il 21/04/1966 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/switíté le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 5 febbraio 2020 ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Andrea Cilloni, presentata il 7 gennaio 2020, perché ritenuta tardiva, in quanto la notifica a mezzo posta del decreto penale si era perfezionata il 16 dicembre 2019. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Il ricorrente premette che il 3 gennaio 2020 aveva ritirato, presso l'ufficio postale, la busta contenente il decreto penale di condanna avverso il quale proponeva opposizione il 7 gennaio 2020. Rileva che il 28 luglio 2020 gli era pervenuta, sempre a mezzo del servizio postale, l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione oggi impugnata e che, essendo egli separato di fatto dal coniuge e vivendo in altra residenza, l'avviso di deposito lasciato nella cassetta postale relativo al decreto penale era stato ritirato materialmente dalla figlia, la quale aveva poi dimenticato di riferirglielo, ricordandosene soltanto il giorno 3 gennaio 2020.

3. Fatta tale premessa, deduce, con un unico motivo di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. pen. in relazione all'art. 170 cod. proc. pen. per violazione degli art. 3, 24, 111, comma 7 Cost. laddove prevedono la notifica del decreto penale di condanna a mezzo del servizio postale. Rileva, a tale proposito, che le richiamate disposizioni pregiudicherebbero la piena conoscenza del decreto penale rispetto ad altri provvedimenti giudiziari, essendo la notifica effettuata con modalità per cui il termine di decorrenza dell'opposizione può perfezionarsi all'insaputa dell'imputato. In subordine, rileva l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni laddove non prevedono che il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna notificato a mezzo del servizio postale decorra dall'effettivo ritiro da parte dell'imputato del plico contenente il provvedimento entro il termine di giacenza dello stesso presso l'ufficio postale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare che, sulla base di quanto specificato in premessa dal ricorrente, risulta che il decreto penale di condanna è stato regolarmente notificato a mezzo posta presso la residenza indicata nell'ordinanza di inammissibilità oggi impugnata. Il ricorrente, peraltro, afferma di aver ritirato presso l'ufficio postale di Bagnolo in Piano la busta contenente il decreto penale il 3 gennaio e di avere proposto opposizione il 7 gennaio 2020, chiarendo però che, essendo egli di fatto separato dal coniuge e vivendo altrove, era stata la figlia a ritirare l'avviso di deposito lasciato in cassetta, dimenticando poi di informarlo e ricordandosene soltanto il 3 gennaio 2020.

Le circostanze fattuali sopra indicate non risultano in alcun modo giustificate in ricorso con riferimenti specifici a documenti o altri elementi presenti nel fascicolo processuale che possano in qualche modo consentire una verifica di quanto rappresentato. Tale evenienza evidenzia la assoluta genericità del ricorso, le cui premesse sono fondate su apodittiche affermazioni. Inoltre, a fronte di evenienze quali quelle prospettate, ben avrebbe potuto il ricorrente proporre richiesta di restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. come espressamente previsto dall'art. 462 cod. proc. pen.

3. Va altresì osservato che anche la questione di legittimità costituzionale risulta formulata in maniera del tutto generica, avendo questa Corte già fatto rilevare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati senza esprimere alcun vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, poiché, a norma dell'art. 581, lett. c),. cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. (Sez. 5, Sentenza n. 24054 del 27/4/2016, Caturano Rv. 267113;

Sez. 5, Sentenza n. 51253 del 11/11/2014, Curci, Rv. 262200). Nel caso di specie, invero, le considerazioni svolte sono prospettate esclusivamente con riferimento alla notifica a mezzo posta del decreto penale in genere, senza nessuna correlazione diretta con il provvedimento impugnato e le ragioni poste dal giudice del merito a sostegno della dichiarata inammissibilità dell'opposizione presentata, che lo stesso giudice assume essere tardiva in relazione ad una notifica mediante servizio postale regolarmente effettuata presso la residenza dell'odierno ricorrente.

Gli unici riferimenti, invero, sono rappresentati dalle generiche ed indimostrate premesse in fatto di cui si è detto.• 4. Infine, deve comunque osservarsi che, in ogni caso, la questione prospettata è manifestamente infondata, perché riguarda una notifica che è stata regolarmente effettuata presso l'indirizzo di residenza dell'imputato, utilizzando un mezzo previsto dalla legge ed applicabile anche al rito specifico. Vale la pena di osservare, a tale proposito, che, come ricordato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la Corte costituzionale (ord. 2\2020) ha chiarito che rientra nel "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore la scelta dei mezzi più idonei a garantire la conoscenza di un atto, purché ne sia garantito un livello sufficiente, come nel caso della notifica eseguita a mezzo posta, rispetto alla quale la medesima Corte ha dichiarato non fondata h questione di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa del destinatario dell'atto (ord. 104\2019).

Merita inoltre di essere richiamato anche quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla prospettazione di analoga questione afferente il procedimento per decreto, riferita all'art. 460 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la consegna personale del decreto penale al condannato quale unica forma di notificazione (Sez. 3, Sentenza n. 16036 del 24/2/2011, Rossi, Rv. 250281). Anche in quell'occasione, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, venivano formulate osservazioni del tutto condivisibili ed applicabili alla fattispecie in esame, dal momento chesi osservava come l'art. 460 cod. proc. pen., parlando genericamente di notificazione, non impone una particolare forma di consegna dell'atto, sicché sono applicabili tutte le forme di notificazione previste dalla legge purché idonee a garantire tendenzialmente la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza questa che la menzionata sentenza desume dalla previsione legislativa della revoca del decreto e della trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso d'irreperibilità del destinatario, nonché dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 504 del 2000, con la quale si è statuito che la revoca del decreto deve essere dichiarata anche nell'ipotesi in cui, essendo divenuta impossibile la notificazione al domicilio dichiarato, la notifica stessa venga effettuata mediante consegna al difensore.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0