Sentenza — n. 28945/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, con sentenza del 27/10/2020 ha applicato a Massimo Martellini la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. 74\2000 (reati commessi in Spello, rispettivamente il 7 gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019). Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che secondo la giurisprudenza di questa Cortelè illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso al rito speciale, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in ragione della dedotta pena illegale relativa a reati tributari per i quali, ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta è subordinata all'integrale pagamento dei debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell'apertura del dibattimento (Sez. 3, n. 552 del 10/7/2019 (dep. 2020), Bentivogli, Rv. 278014).
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: MARTELLINI MASSIMO nato il 01/10/1951 avverso la sentenza del 27/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/ s conclusioni del PG u d ito il d if9so re ci_Q_ cL
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, con sentenza del 27/10/2020 ha applicato a Massimo Martellini la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. 74\2000 (reati commessi in Spello, rispettivamente il 7 gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019). Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 13 -bis d.lgs. 74\2000, per essere stato l'imputato ammesso all'applicazione concordata della pena in relazione al delitto di cui all'art 10 d.lgs. 74\2000 in assenza del pagamento del debito tributario.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della confisca obbligatoria diretta e per equivalente del profitto del reato prevista dall'art. 12-bis, quantificabile, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74\2000, nell'importo dell'imposta evasa, pari ad euro 70.054,00.
4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per nuovo giudizio. A tale richiesta ha replicato la difesa del ricorrente con memoria in data 22 aprile 2021 con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che secondo la giurisprudenza di questa Cortelè illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso al rito speciale, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in ragione della dedotta pena illegale relativa a reati tributari per i quali, ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta è subordinata all'integrale pagamento dei debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell'apertura del dibattimento (Sez. 3, n. 552 del 10/7/2019 (dep. 2020), Bentivogli, Rv. 278014).
Come ricordato nella decisione appena citata, l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 richiede espressamente, per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto - eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 1 0-bis, 10-ter e 1 0-quater (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607) - l'estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso.
Nella sentenza impugnata, dunque, l'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74\2000, oggetto di contestazione, è avvenuta in difetto del presupposto di cui al menzionato art. 13-bis. Occorre peraltro considerare che la sussistenza del necessario presupposto dell'esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto (cfr. Sez. 3, n. 9883 del 4/2/2020, Carlovico, Rv. 278671) è, nella fattispecie, dimostrata dalla contestazione all'imputato anche del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74\2000.
3. Il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito ed è comunque fondato. La giurisprudenza di questa Corte è stata sempre unanime nell'affermare che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (dep. 2017), Zaini, Rv. 268829; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, RG. in proc. Cruciani, Rv. 257616; Sez. 3, n. 31742 del 28/3/2013, RG. in proc.
Senzacqua, Rv. 256734). Si è anche da tempo stabilito che la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione anche se la sentenza è stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore da 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (cfr. Sez. 3, n. 30064 del 23/5/2018, Lika e altri, Rv. 273830 ed altre succ. conf.). Tale principio è stato affermato anche con riferimento specifico all'applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 29428 del 8/5/2019, Scarpulla, Rv. 275896).
Successivamente, le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale, hanno dato risposta affermativa qualora si tratti di di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348).4.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il giudice del merito, nel provvedimento impugnato, ha omesso qualsivoglia statuizione sulla confisca che avrebbe invece dovuto disporre. Il ricorso del Procuratore Generale merita dunque accoglimento ed il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Spol