Sentenza — n. 28944/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 24.02.2021, il tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di appello cautelare presentato nell'interesse dello Iacono avverso l'ordi- nanza reiettiva dell'istanza di dissequestro emessa dal GIP/tribunale di Napoli, ha rigettato l'appello proposto. Giova precisa per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, che la difesa del ricorrente aveva richiesto il dissequestro delle somme di denaro evidenziando l'insussistenza del fumus dei reati contestati (artt. 4 e 5, D.Igs. 74/2000). In particolare, l'indagato aveva ritenuto la "sciagurata gestione fisco-imprenditoriale" della Iacono Giuseppe e Figli s.n.c. addebitabile, in via esclusiva, alla "criticata e scadente assistenza del consulente fiscale dell'epoca". Il ricorrente, inoltre, aveva contestato l'operato della Guardia di Fi- nanza in merito agli accertamenti fiscali svolti nei confronti della suddetta società ed aveva invocato l'espletamento di una consulenza tecnica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 325 c.p, art. 111 della Costituzione; Sentenza — n. 28944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.04.2021, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a contestare il provvedimento impugnato piuttosto che ad eviden- ziarne il vizio rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACONO FRANCESCO PAOLO nato a ISCHIA il 22/09/1973 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANGELO VIGNOLA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 24.02.2021, il tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di appello cautelare presentato nell'interesse dello Iacono avverso l'ordi- nanza reiettiva dell'istanza di dissequestro emessa dal GIP/tribunale di Napoli, ha rigettato l'appello proposto.
2. Giova precisa per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, che la difesa del ricorrente aveva richiesto il dissequestro delle somme di denaro evidenziando l'insussistenza del fumus dei reati contestati (artt. 4 e 5, D.Igs. 74/2000). In particolare, l'indagato aveva ritenuto la "sciagurata gestione fisco-imprenditoriale" della Iacono Giuseppe e Figli s.n.c. addebitabile, in via esclusiva, alla "criticata e scadente assistenza del consulente fiscale dell'epoca". Il ricorrente, inoltre, aveva contestato l'operato della Guardia di Fi- nanza in merito agli accertamenti fiscali svolti nei confronti della suddetta società ed aveva invocato l'espletamento di una consulenza tecnica.
3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fi- ducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di motivazione e di omessa assunzione di prova decisiva, in particolare contestando l'omessa lettura da parte dei giudici del riesame della documentazione in atti ed il travisamento delle argo- mentazioni e delle richieste difensive che hanno comportato l'adozione di un erro- neo provvedimento, censure che, a detta del ricorrente, sarebbero oggettivamente desumibili anche dalla semplice lettura delle motivazioni.
In sintesi, con il primo motivo di ricorso, la difensa censura l'apparato argomen- tativo dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta agli atti del riesame ed avrebbe travisato le istanze difensive. In particolare, il ricorrente evidenzia l'inverosimiglianza delle somme contestate dalla Guardia di Finanza attraverso un calcolo "monco" e "sin- golare", nonché la contraddittorietà di tale accertamento con la documentazione fiscale attestante tutti i costi sostenuti dalla Iacono Giuseppe e Figli s.n.c.
Dalle schede contabili allegate al ricorso e riferite agli anni di imposta in contestazione - prosegue la difesa - si evince che la società ha sostenuto dei costi superiori ai 2 milioni di euro, sia nel 2017 che nel 2018. Tuttavia, le suddette documentazioni fiscali sarebbero state del tutto ignorate dapprima, dal Giudice per le Indagini Preliminari, e, di seguito, dallo stesso Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata, infatti, individuerebbe quale unica argomentazione difensiva la circostanza secondo cui l'irregolare gestione imprenditoriale era ascri- vibile esclusivamente alla scadente assistenza del consulente fiscale dell'epoca.
La difesa, invece, evidenzia come tali deduzioni siano state invocate al solo fine di giustificare il mancato rinvenimento ed esibizione della documentazione attestante i costi sostenuti, a seguito dell'esplicita richiesta formulata dalla Guardia di Fi- nanza. Solo a distanza di diversi mesi dal sequestro disposto, l'odierno indagato - avvalendosi anche del contributo offerto dal nuovo consulente fiscale - è riuscito a ricostruire la contabilità degli anni di imposta in contestazione. Pertanto, solo successivamente sono state inoltrate telematicamente ai competenti uffici finan- ziari le dichiarazioni dei redditi (IRAP e IVA) inerenti ai due esercizi finanziari in esame.
L'istanza difensiva, volta ad ottenere la revoca del provvedimento di se- questro delle somme giacenti sul conto corrente della società, si fondava, quindi, sulla documentazione attestante i predetti costi che, diminuendo drasticamente i ricavi contestati, non avrebbero consentito il superamento delle soglie di punibilità previste dalla Legge sui reati tributari. Per quanto attiene poi alla richiesta di espletare una consulenza tecnica, il ricorrente precisa come si trattasse di un'istanza rivolta all'organo inquirente nell'evenienza in cui fosse emersa la necessità di riscontrare la genuinità degli atti depositati.
Sulla base di queste premesse, la difesa ritiene di aver posto all'atten- zione del Collegio tutta la documentazione idonea e sufficiente per evincere che le vicende contestate ai sensi degli artt. 4 e 5, D.Igs. 74/2000 sarebbero insussistenti per mancato superamento delle soglie di punibilità. Al fine di avvalorare tale con- clusione, il ricorrente allega una precedente pronuncia di assoluzione emessa nei confronti dello stesso, per i medesimi reati ivi contestati. Anche in tal sede, infatti, fu inizialmente pregiudizievole il mancato rinvenimento delle fatture di acquisto.
Nel ritenere le argomentazioni difensive prive di riscontri oggettivi, infine, il Tribunale del riesame avrebbe, di fatto, travisato gli atti di causa. Per riscontrare e sottrarre i comprovati costi sostenuti dal ricorrente, infatti, non occorreva svol- gere alcuna perizia o consulenza tecnica: sarebbe stato sufficiente sovrapporre le cifre rinvenute nel c.d. registro di "carico" e "scarico" con quelle indicate dalla difesa (come suggerito dal nuovo consulente della difesa, il Dott. Nino Iacono). Il Collegio, da ultimo, avrebbe omesso di valutare la documentazione atte- stante i ricavi medi realizzati da un gestore di erogazione di carburanti, nonché gli studi di settore, i quali commisurano tale ricavo medio nazionale in 1.800 € men- sili.
A tali dati, inoltre, devono aggiungersi le ingenti spese di trasporto occorrenti per raggiungere l'isola di Ischia, sede della Iacono Giuseppe e Figlio s.n.c. Sulla base di tali premesse, risulterebbe verosimile il margine di guadagno indicato dall'odierno pervenuto, pari a circa 0,015 € per ogni litro erogato. Alla luce di tali elementi oggettivi, la difesa ritiene che superare le soglie di punibilità previste dalle norme incriminatrici in rilievo rasenta la commissione di un reato impossibile.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.04.2021, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a contestare il provvedimento impugnato piuttosto che ad eviden- ziarne il vizio rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
5. Con memoria depositata a mezzo pec il 26 aprile 2021, la difesa ha precisato di aver adempiuto all'onere di deposito della prova documentale riguar- dante il punto decisivo della questione non valutato in sede di riesame. In parti- colare, il ricorrente precisa di aver indicato tutte le fatture elettroniche di acquisto relative agli di imposta in contestazione, nonché di aver allegato al ricorso le schede contabili riassuntive. Con tale memoria di replica alla requisitoria del PG, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la natura meramente apparente della motivazione del tribunale del riesame di Napoli e, in particolare, l'intervenuto adempimento degli oneri di deposito di prova documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è infondato.
2. In via preliminare, deve essere rilevato che, avverso i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione devono essere ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25932/2008). In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325 co.1 c.p.p. vi rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo mo- tivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1 lett.
e) c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 7472/2009; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 35532/2010). Sul punto, la Corte di Cassazione ha giudicato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 325 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente il ricorso in sede di legitti- mità anche per manifesta illogicità della motivazione. Si tratta, infatti, di una scelta del legislatore dettata da evidenti motivi di economia processuale quella di riser- vare il ricorso soltanto a gravi violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei motivi che avevano legittimato la decisione impu- gnata (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4066/2000).
3. Né tantomeno la disparità di trattamento rispetto al ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali può ritenersi irrazionale ovvero contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen pro- prio sul piano della diversa tutela apprestata dall'ordinamento, rispettivamente, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. Sono differenti, infatti, i valori che l'ordinamento prende in considerazione:
«da un lato, l'inviolabilità della libertà 3 personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coin- volti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare» (Corte Cost., sent. n. 48/1994; Corte Cost., sent. n. 176/1994;
Corte Cost., sent. n. 229/1994). Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono essere coltivati con il ricorso per Cassazione non solo i vizi della motivazione ex art. 606 co. 1 lett.
e) c.p.p., ma anche tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di vio- lazione di legge penale o processuale, si traducano in eccezioni concernenti l'im- pianto argomentativo del provvedimento.
4. Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto l'odierno ricorrente,- il quale si è limitato a muovere rilievi all'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata in merito alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare adot- tata, sollecitando uno scrutinio non consentito in sede di legittimità.La censura riguardante l'omessa valutazione della "copiosa ed analitica do- cumentazione depositata" si risolve, in realtà, nella deduzione del vizio del travi- samento probatorio per omissione e nella contestazione sul merito della valuta- zione degli elementi di prova forniti in sede di riesame.
Si propone, dunque, una diversa lettura del materiale probatorio offerto al Tribunale della libertà, con con- seguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606 ult. co . c.p.p. Al riguardo, è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è pre- clusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di valutare la logicità della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragiona- mento mutuati dall'esterno (ex multis:
Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 3/2000; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 20806/2011; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 51604/2017). Pertanto, anche a seguito della modifica che ha investito l'art. 606 co. 1 lett.
e) c.p.p., resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura - sia pure anch'essa logica - dei dati processuali, ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Cass. pen., Sez. Il, sent. n. 7380/2007; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25255/2012; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13976/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40350/2014; Cass. pen., Sez. Il, sent. n. 7667/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12226/2015; Cass. pen., Sez. Il, sent. n. 27816/2019). Tali considerazioni si attagliano al primo motivo di doglianza, con il quale, pur richiamandosi la violazione di talune norme di legge, ci si duole in realtà di vizi di motivazione del provvedimento impugnato, con il chiaro fine di sollecitare una rivalutazione nel merito della questione.
5. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, in ogni caso, pie- namente sufficiente e logicamente coerente. Nel caso di specie, le doglianze sollevate riguardano essenzialmente l'ac- certamento svolto dalla Guardia di Finanza, investendo i calcoli operati per addi- venire all'esatto ammontare dell'evasione fiscale, e non specifiche violazioni di legge. Le censure svolte dall'odierno ricorrente si mostrano dirette a censurare l'apparato argomentativo attraverso il quale il Tribunale del riesame è pervenuto a ritenere sussistenti i presupposti legittimanti la misura ablatoria, sollevando cri- tiche che esulano del tutto dall'ambito del sindacato di legittimità.
Il 6. Sul punto, è necessario considerare che il Tribunale del riesame è chia- mato a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato contestate, va- lutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rap- presentati. Il Collegio, dunque, non deve svolgere un giudizio di merito sulla fon- datezza dell'accusa, ma deve valutare l'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato al fine di rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per ac- quisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottra- zione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex multis:
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15254/2015). Nel valutare il "fumus commissi delicti", quale presupposto della misura ablatoria, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configu- rabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle con- crete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando - sia pure sommariamente - le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18078/2010; Cass. pen., Sez.
IV, sent. n. 15448/2012; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 49596/2014). Occorre, infatti, precisare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una ve- rifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (Cass. pen., Sez.
Un., sent. n. 920/2003).
7. Nell'esercizio del potere di accertare la sussistenza del fumus commissi delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati (non censurabili sul piano fattuale, ma esclusivamente sotto il profilo della coincidenza con le reali risultanze processuali), il Tribunale del riesame ha esaminato tanto gli elementi posti a base dell'ipotesi accusatoria quanto gli elementi proposti dalla difesa. L'ordinanza impugnata premette come la vicenda processuale sia stata ori- ginata da un accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, a seguito del quale sono emerse plurime violazioni penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 4 e 5, D.Igs. 74/2000.
In particolare, la mancata trasposizione degli elementi passivi di spesa sulla documentazione contabile obbligatoria e, consequenzialmente, sulle dichiarazioni aveva messo in luce un risultato di esercizio "falsato" dai costi ed acquisti non contabilizzati e non dichiarati. L'esame della posizione reddituale dell'azienda, inoltre, aveva evidenziato l'omessa presentazione della Dichiarazione dei Redditi sia per l'anno di imposta 2017 che per l'anno di imposta 2018. A fronte di tali elementi di prova indicativi del fumus boni iuris dei reati in contestazione, il Tribunale cautelare ha correttamente ritenuto sussistenti i pre- supposti legittimanti la misura cautelare: gli accertamenti fiscali eseguiti, infatti, consentono di ritenere configurabili, quantomeno in astratto ed allo stato degli atti, le fattispecie di reato ipotizzate.
Né tantomeno tale conclusione risulta scalfita dallo "specchietto riepiloga- tivo" depositato dalla difesa in udienza e, di seguito, allegato al ricorso in esame. Tale documento, infatti, contiene esclusivamente dati numerici e risulta privo di argomentazioni esplicative riguardo sia l'attività svolta che il procedimento attra- verso cui si è giunti al risultato finale. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio per cui, ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, •le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi concorrono a formare il reddito e sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi (Cass. pen., Sez.
III, sent. n. 37131/2013).
8. Né, peraltro, il ricorrente può dolersi sotto l'aspetto della mancata as- sunzióne di prova decisiva costituita, nell'ottica del ricorrente, dalla perizia conta- bile finalizzata alla ricostruzione dell'imponibile e della conseguente imposta evasa ai fini della verifica del raggiungimento, in fase cautelare, della soglia di punibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il tribunale del rie- same è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale "de libertate" e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, e decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero (nella fase delle indagini preliminari) ed a quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 2, n. 3693 del 13/09/1994 - dep. 20/09/1994, Rv. 199330 - 01, che ha respinto la censura del ricorrente che lamentava la mancata assun- zione di una prova decisiva per non avere il giudice del riesame disposto accerta- menti sull'attribuibilità all'indagato di un appellativo utilizzato dagli interlocutori di una telefonata intercettata).
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis